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Numero d'incarto:
15.2003.93
Data decisione, Autorità:
06.08.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.93
Lugano
6 agosto 2003
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 23 giugno 2003 di
contro
l’operato dell
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del
ricorrente da
rappr. da
rappr. da
rappr. da
rappr. da
rappr. da
rappr. da
rappr. da __________
viste le osservazioni 4 luglio 2003 dell’UEF di
Bellinzona
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. In data 15
aprile 2003 l’UEF di Bellinzona notificava alle parti il seguente calcolo del
minimo di esistenza a carico di __________:
Introito
debitore fr. 3’591.--
Minimo di
esistenza
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 920.--
alimenti fr.
419.--
trasferte fr.
160.--
pasti
fuori domicilio fr. 220.--
assicurazioni
diverse fr. 110.--
leasing
autovettura fr. 100.--
Totale fr.
3'029.--
Eccedenza
pignorabile fr. 562.--
C. Con ricorso
23 giugno 2003 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel
minimo di esistenza andrebbero inserite le spese effettive di trasferta, pari a
fr. 900.-- relative al noleggio di un’autovettura.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
- L’escusso
pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese di
noleggio di un’autovettura per recarsi sul posto di lavoro.
Il
riconoscimento di spese di trasferta per il tragitto casa-lavoro e ritorno è
in genere subordinato ad una decisione incidentale dell'Ufficio sul genere di
trasporto che si può esigere che l'escusso usi. Notoriamente i mezzi di trasporto
pubblici hanno un costo chilometrico inferiore a quello dei mezzi di trasporto
privati, ma i tempi di percorrenza sono spesso superiori, la raggiungibilità
dei punti d'imbarco non è immediata e il tragitto deve essere compiuto con più
cambi di mezzo.
(cfr.Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
p.51).Nel caso di specie il ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo
mensile di fr. 900.--, pari al costo del noleggio di un’autovettura che egli
utilizzerebbe per recarsi sul luogo di lavoro. Da informazioni assunte da
questa Camera presso il datore di lavoro dell’escusso risulta che quest’ultimo
effettua un lavoro a turni con orari tali da non permettere l’utilizzo dei
mezzi pubblici (6.00/14.00; 14.00/22.00). Di conseguenza devono essere
riconosciute al ricorrente le spese relative all’utilizzo di un’autovettura per
recarsi al lavoro. Tuttavia l’importo richiesto dal ricorrente appare
sproporzionato alle sue effettive necessità, essendo sufficiente un veicolo di
piccola cilindrata il cui costo è nettamente inferiore a fr. 900.-- mensili.
Avuto riguardo alle peculiarità del caso in esame, appare quindi adeguato
riconoscere all’escusso l’importo mensile di fr. 217.60 relativo al canone
leasing per un’autovettura di piccola cilindrata, nonché il 10% del prezzo di
catalogo del veicolo pari a fr. 15’500.--, che il conduttore leasing è tenuto a
versare al momento della stipulazione del contratto (cfr. __________). Nel
calcolo del minimo di esistenza di __________ andrebbe quindi inserito
l’importo mensile di fr. 217.60 + fr. 129.15 (10% di fr. 15'500 : 12), con il
rilievo che, avendo l’UEF di Bellinzona già riconosciuto fr. 100.-- a titolo di
canone leasing, tale importo deve essere computato nella relativa posta del
minimo di esistenza . Quindi a titolo di spese di trasferta possono essere
riconosciuti, in aggiunta al minimo vitale calcolato dall’UEF di Bellinzona,
fr. 246.75.--.
- Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p.
40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso
in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 920.-- , comprese le
spese accessorie, per un appartamento di 3 ½ locali che l’escusso occupa da
solo a __________. Orbene, appare evidente che l’alloggio occupato dall’escusso
è manifestamente sproporzionato alle proprie effettive necessità Quindi
l’importo riconosciuto dall’UEF di Bellinzona a titolo di canone locatizio
andrebbe ridotto. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il
divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, ma potrà, se del
caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico
dell’escusso.
- Il ricorso
di __________ va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 23 giugno 2003 di __________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________ è fissato in fr. 3'275.75 in
luogo di fr. 3'029.-- con effetto dal 15 aprile 2003.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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