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Numero d'incarto:
15.2003.85
Data decisione, Autorità:
25.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.85
Lugano
25 luglio
2003
LG/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 maggio 2003 di
patrocinato da: __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, nell’ambito della procedura fallimentare
__________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il
14 febbraio 2003 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha
decretato il fallimento della __________
B. L’appello
21 febbraio 2003 presentato dalla __________. contro il decreto di fallimento è
stato respinto da questa Camera con decisione 15/28 aprile 2003; il fallimento
della __________, è stato confermato con effetto al 29 aprile 2003.
C. Il
21 febbraio 2003 i funzionari dell’UEF di Bellinzona hanno dato inizio alle formalità
di apertura del fallimento; in particolare l’Ufficio era intenzionato a
chiudere il ristorante in cui la fallita esercitava la propria attività.
Durante questa operazione la fallita ha preannunciato il proprio appello e ha
presentato il signor __________ ai funzionari incaricati, il quale si è
dimostrato disposto a versare all’Ufficio l’importo a copertura dei creditori
che avevano chiesto il fallimento della __________.
D. Il
21 febbraio 2002 __________ ha consegnato all’Ufficio di __________ CHF
6'700.–; l’Ufficio ha emesso la seguente ricevuta:
“Ricevuto
da: __________
la somma
di: 6'700.00 franchi (seimilasettecento).
Concerne: x
saldo es. 448008 fr. 5469.65
x
saldo es. 454985 fr. 341.40
x
saldo es. 455049 fr. 463,80 + spese
imp.
depositati fino a ev. revoca FA”
E. Il
12 maggio 2003 __________ ha chiesto all’Ufficio la restituzione dell’importo
di CHF 6'700.– da lui versati per evitare il fallimento della __________.
F. L’Ufficio,
con decisione 13 maggio 2003, ha respinto la richiesta di __________,
sostenendo che il versamento in questione sarebbe stato effettuato a nome della
fallita, così come ben specificato sulla ricevuta rilasciata in seguito al
versamento.
G. Con
ricorso 26 maggio 2003 __________ chiede l’annullamento della decisione 13
maggio 2003 e l’attribuzione dell’importo di CHF 6'700.– sostenendo che il
versamento da lui fatto sarebbe stato fatto a suo nome solo quale deposito
condizionale, da restituirsi in caso di conferma del fallimento da parte di questa
Camera.
H. Con
osservazioni 16 giugno 2003 l’Ufficio ha chiesto la conferma della propria
decisione e la reiezione del gravame.
considerando
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio cometta, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: Basler Kommentar], n. 1 segg. ad art.
17; Flavio cometta, Commentario
alla LPR [di seguito: Commentario], Lugano 1998, n. 3c pag. 15 seg.).
- In
virtù dell’art. 197 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al
momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino,
un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Ne consegue
che non possono soggiacere alla procedura di fallimento i beni, che pur
trovandosi nella sfera di disponibilità del fallito, non gli appartengono
(Lukas Handschin/Daniel Hunkeler, in: Basler Kommentar, n. 66
ad art. 197). L’Ufficio dei fallimenti è pertanto tenuto ad allestire
l’inventario del fallimento, iscrivendovi tutti quei beni che a suo giudizio
sono di spettanza del fallito o che quest’ultimo detiene al momento del suo
fallimento e la cui titolarità non è chiara: in ogni caso, se l’amministrazione
del fallimento riceve da parte di un terzo la rivendicazione di proprietà di
beni iscritti nel fallimento, essa dovrà dare inizio alla procedura di
rivendicazione di cui all’art. 242 LEF (Handschin/Hunkeler,
op. cit., n. 103 ad art. 197 e Marc Russenberger,
in: Basler Kommentar, n. 1 ad art. 242).
2.1. La
procedura di rivendicazione nella procedura di fallimento di cui all’art. 242
LEF ha, al pari di quella nell’esecuzione di cui agli art. 106 segg. LEF, la
particolarità di rimettere nelle mani dell’organo di esecuzione forzata la
decisione di attribuire ad una certa parte all’esecuzione il ruolo di parte nel
processo di rivendicazione (Russenberger,
op. cit. n. 3 ad art. 242); essa è tuttavia aperta unicamente per le questioni
inerenti la titolarità di beni mobili e immobili, ad esclusione dunque di
crediti ed in particolar modo importi pecuniari (Russenberger, op. cit. n. 10 ad art. 242). Eccezione a questo
principio è unicamente il caso in cui soldi di spettanza di creditori del
fallito sono chiaramente individualizzabili e non si sono ancora mescolati con
quelli del fallito (Russenberger,
op. cit. n. 21 ad art. 242).
2.2. Nodo
centrale della questione è il versamento effettuato da __________ nella mani
dell’Ufficio di Bellinzona sul conto del fallimento della __________.
L’esame
della ricevuta 21 febbraio 2003 mette in luce il fatto che l’Ufficio ha preso
in consegna CHF 6'700.– dalla __________ e non da __________: certo, l’Ufficio
non nega che il versamento fisico è avvenuto da parte di __________, ma ha
considerato che esso avveniva da parte della fallita stessa; se ciò non fosse
stato il caso, __________ avrebbe dovuto immediatamente chiedere la rettifica
di tale ricevuta, anche perché mal si comprende come avrebbe potuto in un qualche
modo richiedere tale importo all’Ufficio o alla __________ – in caso di
conferma del suo fallimento – se non avesse avuto nelle sue mani una ricevuta a
suo nome.
Nonostante
il ricorrente abbia ottenuto l’iscrizione su tale ricevuta della frase “imp. depositati
fino a ev. revoca FA”, ciò non prova ancora che l’importo versato gli dovesse
essere restituito. Infatti l’indicazione su questa ricevuta di tre procedure
esecutive a carico della fallita non poteva che significare che l’importo
versato da __________ a nome della fallita serviva – in caso di revoca del
fallimento – a tacitare i creditori procedenti: in questo caso l’importo qui in
esame non sarebbe più stato retrocesso né alla __________ né a __________. Nel
caso in cui invece il fallimento non fosse stato revocato, l’indicazione che il
deponente era la __________ non poteva che significare che l’importo versato
sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei creditori fallimentari iscritti
in graduatoria.
2.3. Occorre
pertanto concludere che con la conferma da parte di questa Camera del
fallimento della __________ l’importo detenuto dall’Ufficio a nome della
fallita è diventato un bene della massa, da iscriversi nell’inventario
fallimentare.
Dal
momento che l’importo litigioso è nel frattempo già confluito negli attivi
della fallita, esso si è ormai confuso nella liquidità della fallita e non può
più essere individualizzato: non torna pertanto applicabile l’art. 242 LEF. Il
ricorrente dovrà pertanto insinuare il proprio credito nel fallimento della
__________.
2.4. Il
ricorso di __________ va quindi respinto.
- Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a,
197 e 242 cpv. 2 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 26 maggio 2003 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti, del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione
a____________________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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