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Numero d'incarto:
15.2003.83
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.83
Lugano
16 luglio
2003/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 maggio 2003 di
patrocinato dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, e meglio contro le pubblicazioni apparse sul Foglio ufficiale
cantonale __________ e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del
__________, relative ai decreti di sequestro n. __________ e __________ nonché
ai precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi contro il ricorrente a
richiesta della
risp. dello
entrambi rappr. dall’__________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 3 aprile 2003, l’Ufficio esazione e condoni (UEC) ha emesso
contro __________ un decreto di sequestro (n. __________) – recte: una domanda
di garanzia ex art. 248 LT, parificata ad un decreto di sequestro ai sensi
dell’art. 274 LEF (art. 249 cpv. 1 LT) – per il pagamento dell’importo di fr.
190'469,60 a titolo d’imposta di successione (per fr. 174'845.--) e d’imposte cantonali
1997/1999/2000/2001/2002.
Lo stesso
giorno, l’UEC ha emesso contro lo stesso un altro decreto di sequestro (n.
__________) – recte: una domanda di garanzia ex art. 170 cpv. 1 LIFD,
parificata ad un decreto di sequestro ai sensi dell’art. 274 LEF (art. 170 cpv.
1 LIFD) – per il pagamento dell’importo di fr. 8'424,70 a titolo d’imposte
federali dirette 1999/2000/2001/2002.
B. Il 4/17 aprile 2003, l’UEF di Mendrisio, in base a siffatte
decisioni, ha sequestrato i fondi del ricorrente ivi designati.
C. Il
28 aprile 2003, l’UEF di Mendrisio ha emesso due precetti esecutivi in
prestazione delle garanzie richieste dal Cantone (es. n. __________) e dalla
Confederazione (es. n. __________).
D. Con due scritti 23 aprile 2003 indirizzati al domicilio californiano
di __________, l’UEF di Mendrisio ha avvertito quest’ultimo che,
nell’impossibilità di applicare le convenzioni internazionali circa la notifica
di atti in materia di esecuzione e fallimento quando il credito posto a
fondamento dell’esecuzione è di natura fiscale, si sarebbe proceduto alla
pubblicazione delle domande di garanzia e dei precetti esecutivi in questione
sul Foglio ufficiale cantonale del __________ e sul Foglio Ufficiale Svizzero
di commercio del __________.
Queste
pubblicazioni sono poi effettivamente apparse alle date previste.
E. Il
16 maggio 2003, il ricorrente ha interposto opposizione alle due esecuzioni nel
termine di 20 giorni impartito dall’Ufficio.
F. Il 19 maggio 2003, __________ ha ricorso contro dette pubblicazioni.
Asserisce di risiedere all’estero e di essere rientrato in Svizzera il 14
maggio 2003, data alla quale egli ha preso visione degli atti impugnati. Egli
sostiene che le condizioni per una pubblicazione edittale ai sensi dell’art. 66
LEF non erano date, poiché il suo indirizzo negli Stati Uniti era noto
all’Ufficio.
G. Nelle
loro osservazioni 2, risp. 5 giugno 2003, l’UEC e l’UEF di Mendrisio
eccepiscono la tardività del ricorso, inoltrato più di 10 giorni dopo le
pubblicazioni impugnate, ed evidenziano come una notifica all’estero in base
alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 era impossibile, trattandosi di
esecuzioni tendenti alla prestazione di garanzie a favore di crediti di diritto
pubblico (fiscali) e non di diritto privato.
H. Il
18 giugno 2003, il ricorrente ha inoltrato un’istanza di ammissione alla
replica e di replica (art. 12 LPR), alla quale l’UEC, con scritto 27 giugno
2003, si è opposto, contestando la novità del mezzo di prova proposto
(dichiarazione di __________ circa la permanenza del ricorrente a Londra dal 15
aprile al 14 maggio 2003) nonché il suo carattere probatorio.
Considerando
in diritto:
- Il
ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).
1.1. Legittimata
a ricorrere ex art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale,
pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art.
7 p. 122; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In
particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in
vista di una successiva azione di responsabilità ex art. 5 LEF (cfr. Cometta, Commentario p. 15 ad d; Gilliéron, op. cit. n. 65 ad art. 17,
con rif.).
1.2. Nel
caso in esame, ci si può chiedere quale sia l’interesse di __________ a
ricorrere, siccome egli ha tempestivamente interposto opposizione nel termine
di 20 giorni impartito dall’Ufficio. Il Tribunale federale ha tuttavia
recentemente confermato una sua vecchia giurisprudenza, secondo la quale anche
se ha potuto interporre tempestivamente opposizione, l'escusso, a cui il precetto
esecutivo è stato indebitamente notificato in via edittale, può domandarne
l'annullamento, invocando che tale modo di comunicazione è illegale considerati
le spese e il torto morale che possono per lui risultare dalla pubblicazione
(cfr. DTF 128 III 465 ss.). Invero, la questione del torto morale esula dalla
competenza delle autorità esecutive; la citata sentenza mal si concilia dunque
con la sua giurisprudenza più recente e con l’opinione della dottrina attuale
(cfr. i rif. citati supra al cons. 1 e 1.1) (in questo senso: Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 66).
La questione delle spese è invece rilevante dal profilo esecutivo. __________ è
pertanto legittimato a ricorrere ex art. 17 LEF.
-
Sia l’UEC che l’UEF di Mendrisio contestano la tempestività del
ricorso. Orbene, spetta all’autorità notificatrice provare la data di
notificazione di un suo atto qualora voglia dedurne determinate conseguenze
giuridiche (cfr. DTF 129 I 10; 124 V 400; 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51,
cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a;
Gilliéron, op. cit., n. 194 ad art. 17; cfr. pure Cocchi/ Trezzini, CPC commentato,
Lugano 2000, n. 3 ad art. 120, con rif.; Yves Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.). Nel
caso di specie, l’UEF di Mendrisio non ha provato quando il ricorrente ha avuto
conoscenza delle pubblicazioni avversate. Certo, le notifiche edittali sono
reputate note erga omnes alla data della pubblicazione, la quale è determinante
per il calcolo dei termini e per le conseguenze giuridiche che ne derivano
(cfr. art. 35 cpv. 1 LEF). Ciò vale però solo per le notifiche regolari. Nel
caso in esame, è questa la questione da risolvere. Il termine per contestare
una notifica edittale comincia quindi a decorrere dal momento in cui il destinatario
ne ha avuto effettivamente conoscenza (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 59 ad art. 66). In assenza di prove in senso contrario, il
ricorrente, secondo le proprie affermazioni, risulta avere visto le
pubblicazioni solo al suo rientro in Svizzera, il 14 maggio 2003. Il ricorso,
inoltrato il 19 maggio 2003, può di conseguenza ritenersi tempestivo.
-
Secondo
l’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, la notificazione degli atti esecutivi “si fa
mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato all’estero e la notificazione
giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole”, mentre
secondo quest’ultimo capoverso “se il debitore è domiciliato all’estero, la
notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un
trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale
deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta”.
3.1. Come
rettamente evidenziato dall’UEC e dall’UEF di Mendrisio, la Convenzione
dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o
commerciale (RS 0.274.131) non è applicabile alla notifica di atti esecutivi
relativi a crediti di diritto pubblico, in particolare fiscale (cfr. DTF 94 III
37; 96 III 65; Directives de l’Office fédéral de la justice sur l’entraide
judiciaire internationale en matière civile, p. 3 [http://www.ofj.admin.ch/
themen/rechtshilfe/wegl-ziv-f.pdf]; Paul Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 66; Gilliéron,
op. cit., n. 25 ad art. 66). Poiché la notifica negli
Stati Uniti delle domande di garanzia e dei precetti esecutivi era impossibile,
ben si giustificava il ricorso alla via edittale ex art. 66 cpv. 4 LEF (in tal
senso: Gilliéron,
op. cit., n. 70 ad art. 66).
3.2. Il ricorrente doveva del resto contare con la possibilità di una
notifica in via edittale, in quanto si era trasferito all’estero senza
preoccuparsi di regolare le sue pendenze fiscali e senza nominare un
rappresentante ai sensi degli art. 189 cpv. 2 LT e 116 cpv. 2 LIFD, risp. 66
cpv. 1 LEF (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 14 ad art. 66).
- Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 66 LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 19 maggio 2003 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________
Comunicazione
all’UEF di Mendrisio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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