AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.82
Data decisione, Autorità:
06.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2003.82
Lugano
6 agosto 2004
EC/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 di
RICO0
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di __________ nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro
PINT0
dalla
in
tema di elenco oneri e condizioni d’asta;
viste
le osservazioni:
10 giugno 2003 di __________;
10 giugno 2003 di __________;
14 maggio e 17 giugno 2003 dell’UEF di __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________
dell’UEF di __________ del 10/18 settembre 2001 la __________ procede contro
__________ PINT0 per l’incasso di fr. 646'825.--. Oggetto del diritto di pegno è
la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa.
L’opposizione
interposta al precetto esecutivo è stata ritirata dalla debitrice con scritto 4
novembre 2002.
B. Il 12 dicembre 2002 la __________ ha chiesto la realizzazione del
pegno. Il giorno successivo l’UEF di __________ ha dato comunicazione alla
debitrice della domanda di realizzazione.
C. Con
avviso d‘incanto unico datato __________ 2003, pubblicato sul FUC n. __________
del __________ 2003, l’UEF di __________ ha fissato il termine per le
insinuazioni degli oneri fondiari al 24 aprile 2003, il deposito delle
condizioni d’asta a decorrere dal 5 maggio 2003 e l’incanto del fondo part. n. __________
RFD di __________ per il 4 giugno 2003.
D. Il
30 aprile 2003 l’UEF di __________ ha allestito e comunicato agli interessati
l’elenco oneri riferito alla part. n. __________ RFD di __________ iscrivendo
alla voce Servitù e oneri fondiari” sub D) un onere di usufrutto vita natural
durante a favore di PINT0 __________ e di __________ RICO0.
Lo
stesso giorno l’UEF ha pure allestito e comunicato agli interessati le
condizioni d’asta che stabilivano sub n. 16 che “il creditore ipotecario
procedente __________ ha chiesto la vendita dei beni immobili in oggetto con il
doppio turno d’asta a mente dell’art. 142 LEF e 129 RFF per tutelarsi contro
l’esistenza di eventuali contratti di locazione esistenti, scritti o verbali,
non iscritti a Registro fondiario, per acquisire la facoltà di disdire
anticipatamente eventuali contratti di locazione (siano essi annotati o meno),
senza necessità di provare un urgente bisogno (DTF 126 III 290 ss.; 125 III 123
ss.) e per la cancellazione dalla part. __________ del RFD di __________ dei
seguenti oneri fondiari:
-
O. abitazione a
favore __________, __________.1954, scadenza 22.09.2017 – dg. __________
-
O.
usufrutto a favore PINT0 __________, __________.1949 – RICO0 __________,
__________1951 - vita natural durante – dg. __________”.
E. Il
2 maggio 2003 la __________ ha postulato la messa all’incanto del pegno con
doppio turno d’asta.
F. Con
tempestivo ricorso 12 maggio 2003 __________ RICO0 si è aggravato contro
l’elenco oneri e contro le condizioni d’asta, postulando la messa all’incanto
senza doppio turno d’asta, l’indicazione nell’elenco oneri delle precedenze tra
le cartelle ipotecarie e il diritto di usufrutto a lui spettante, la stima e
l’iscrizione nell’elenco oneri del valore dell’usufrutto, atteso che:
-
“il
sottoscritto è titolare di un diritto di usufrutto iscritto sulla part. n.
__________ di __________ ”;
-
“quell’usufrutto
è stato costituito nel 1997”;
-
“le cartelle
ipotecarie in possesso della __________, che ha richiesto la vendita sono state
costituite in pegno successivamente, ovvero nel 1998, come risulta dalle lettere
con la banca doc. 4, 5, 6 e 7”;
-
“il mio
diritto di usufrutto deve avere la precedenza”;
-
“in ogni caso
l’elenco oneri non descrive quali siano le precedenze fra le cartelle
ipotecarie e l’usufrutto. Già solo per questo motivo deve venire completato e
rettificato, per avere massima chiarezza”;
-
“non è
pertanto consentito alla __________ di richiedere e ottenere il doppio turno
d’asta, siccome la costituzione in pegno delle cartelle (…) è avvenuta successivamente
all’iscrizione dell’usufrutto e quest’ultimo non risulta essere postergato”;
-
“contesto
inoltre il fatto che l’UEF non ha determinato il valore da attribuire
all’usufrutto, e non lo ha menzionato nell’elenco oneri”;
G. Delle
osservazioni 14 maggio e 17 giugno 2003 dell’UEF di __________, del 10 giugno
2003 di __________ e __________ si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. Il
2 giugno 2003 il __________ ha chiesto all’UEF di __________ di voler rinviare
l’asta prevista per il 4 giugno 2003, ritenuto che il 2 giugno 2003 __________ PINT0
ha presentato un’istanza di moratoria concordataria. A seguito della richiesta
del Pretore, con provvedimento 4 giugno 2003 l’UEF di __________ ha sospeso
l’asta. Con decreto __________ giugno 2003 il Pretore ha poi ha concesso a
__________ PINT0 una moratoria concordataria di sei mesi, i cui effetti sono
decaduti il __________ dicembre 2003 (cfr. FUC n. __________/2003 del
__________.2003).
in diritto: 1. Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, in
particolare, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1
LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli
art. da 133 a 143b LEF (per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e
degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli
art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF).
- Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine ORF).
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale
spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39, p. 236/237).
L’art.
39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,
l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle
formalità ex art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111; contra P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 232).
-
Le
condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984,
§31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti in
conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile
(cfr. art. 134 LEF).
-
La disputa è innanzitutto incentrata sulla questione a sapere se la
vendita della particella n____________________ RFD di __________ possa avvenire
con doppio turno d’asta ex art. 142 LEF e 104 RFF.
-
Qualora il fondo sia stato
gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da
oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto
di pegno risulti dall’elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può
pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri, che
il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio (art. 142
cpv. 1 LEF).
Se
il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare
il creditore, e se la vendita senza l’aggravio permette di ottenere un prezzo
maggiore, il creditore può domandarne la
cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l’eventuale
eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell’onere
sino a concorrenza del suo valore (art. 142 cpv. 3 LEF).
L’istituto
della messa all’incanto con il doppio turno d’asta nell’esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare è poi ulteriormente precisato all’art. 104
cpv. 1 RFF nel senso che l’istanza va ammessa se si realizzano cumulativamente
tre presupposti:
a) tempestività
dell’istanza per doppio turno d’asta (da formulare entro il termine di dieci
giorni dalla notifica dell’elenco oneri);
b) il
credito pignoratizio poziore, posto a fondamento dell’istanza, deve risultare
dall’elenco oneri;
c) mancata
impugnativa giudiziale della poziorità.
-
Il doppio turno d’asta è stato chiesto dalla creditrice ipotecaria
__________ il 2 maggio 2003 alfine di far cancellare il diritto di abitazione a
favore __________ e i diritti di usufrutto a favore PINT0 __________ e di RICO0
__________. Ritenuto che l’elenco oneri è stato trasmesso agli interessati il
30 aprile 2003, l’istanza è pertanto tempestiva.
-
Sulla priorità, determinante è l’iscrizione a Registro fondiario:
per l’art. 972 cpv. 1 CC i diritti reali nascono e ricevono grado e data dall’iscrizione
nel libro mastro, ritenuto che il loro effetto risale in linea di principio al
giorno dell’iscrizione nel giornale (cfr. Pascal Simonius/Thomas Sutter,
Schw. Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, p.
175 m. 56; Henri Deschenaux, Le registre
foncier, Friborgo 1983, p. 505).
-
Nel caso di specie il reclamante reputa che il diritto di usufrutto
vita natural durante iscritto a suo favore il 23 settembre 1997 (dg.
__________) prevalga sugli oneri ipotecari in possesso della __________, poiché
l’usufrutto è stato costituito nel 1997 mentre le cartelle ipotecarie in
possesso della __________ sarebbero state date in pegno solo nel 1998.
Dall’estratto
del Registro fondiario agli atti risulta che le tre cartelle ipotecarie al
portatore in possesso della creditrice procedente e gravanti la particella n.
__________ RFD di __________ sono state costituite il 25 luglio 1988 (la
cartella ipotecaria in primo grado e quella in secondo grado, dg. __________)
rispettivamente il 10 maggio 1996 (la cartella ipotecaria di terzo grado, dg.
__________), quindi anteriormente al diritto di usufrutto del ricorrente, che è
stato costituito solo il 22 settembre 1997.
Per
il principio “prior tempore, potior iure”, le cartelle ipotecarie di Fr.
600’0000.--, fr. 270'000.-- e fr. 200'000.-- iscritte 25 luglio 1988 e il 10
maggio 1996 prevalgono sul diritto di usufrutto del ricorrente poiché iscritte
prima.
Le
cartelle ipotecarie menzionate sono quindi poziori rispetto al diritto di usufrutto
del ricorrente ed inoltre la precedenza del credito pignoratizio risulta
dall’elenco oneri, ritenuto che nello stesso l’UEF ha chiaramente indicato sia
la data di costituzione delle varie cartelle ipotecarie che quella di
costituzione del diritto di usufrutto del ricorrente. Ne consegue che l’UEF di
__________ si è correttamente determinato stabilendo che l’incanto della
particella n. __________ RFD di __________ avrà luogo con il doppio turno
d’asta.
-
Il
contenuto dell’elenco oneri è determinato dagli art. 34 e s. RFF. L’elenco
oneri in particolare deve indicare con esattezza gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito
all'ingiunzione dell'ufficio (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno
immobiliare e diritti personali annotati), con l'indicazione esatta dei beni ai
quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di
pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall'estratto del
registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni (art. 34 cpv. 1 lett. b RFF).
La normativa menzionata non prevede che nell’elenco oneri debba essere indicato
il valore di stima delle varie servitù gravanti l’immobile posto all’incanto.
Per questo motivo quindi anche l’ulteriore censura del ricorrente secondo cui
l’UEF di __________ doveva determinare il valore dell’usufrutto a suo favore e
quindi menzionare tale valore nell’elenco oneri deve essere respinta.
-
Il
ricorso 12 maggio 2003 di __________ RICO0, __________, è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
i quali motivi
richiamati
gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 134, 140 cpv. 1 e 2, 142, 151 ss., 155 cpv. 1,
166 LEF; 972 cpv. 1 CC; 34, 35, 39 cpv. 1, 102, 104 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 maggio 2003 di __________ RICO0, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
-__________
PINT0, __________;
-__________
RICO0, __________;
-__________;
-__________;
-__________;
-__________;
-__________;
-__________;
Comunicazione
all’UEF di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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