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15.2003.75 ΓÇó Service in Panama by publication denied; advance payment upheld
15.2003.75Altro tribunale2 giu 2003Dismissed
The supervisory complaint against the Lugano enforcement office was rejected. The complainant challenged an order requiring a CHF 3,000 advance for translation into Spanish and service in Panama of enforcement documents, arguing for publication service instead of rogatory service. The court held that service in Panama, though difficult and lengthy, was not shown to be impossible within a reasonable time and that publication was only a fallback if ordinary service failed. It also confirmed that the advance was not disproportionate because enforcement costs are ultimately borne by the debtor. No fees or indemnities were imposed.
Art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF; service by publication is permissible only where service through the authorities of the foreign place of domicile or seat is impossible within a reasonable time. The assessment of reasonableness depends on geographic distance and practical experience in comparable cases; difficulty and duration alone do not suffice. Where foreign service is not excluded a priori as reasonable, publication may be ordered only as a subsidiary measure after unsuccessful attempts within a reasonable period. Advance costs for translation and foreign service are not disproportionate merely because they exceed the amount in enforcement, since enforcement costs are ultimately chargeable to the debtor (art. 68 cpv. 1 LEF; art. 144 cpv. 4 LEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.75
Data decisione, Autorità: 02.06.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.75
Lugano 2 giugno 2003/CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 dell’
avv.
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio la decisione 30 aprile 2003 con la quale è stato fissato al ricorrente un termine di 15 giorni per anticipare la somma di fr. 3'000.-- a copertura delle spese di traduzione in spagnolo e di notifica a Panama del decreto di sequestro n. __________ nonché del precetto esecutivo n. __________ contro
inc., Panama
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che per giurisprudenza siffatta norma è stata estesa ai ricorsi manifestamente infondati (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]));
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla società escussa;
che con scritto 22 maggio 2003, il ricorrente ha chiesto la retrocessione all’avv. _________ dei quattro documenti dalla medesima prodotti il 20 maggio 2003;
che la richiesta è giustificata, in quanto l’avvocata afferma di non rappresentare la società escussa nella procedura in esame e non riveste di conseguenza la qualità di rappresentante di una parte;
che essi non verranno pertanto considerati ai fini della presente decisione e saranno restituiti al mittente con decreto separato;
che il ricorrente chiede di notificare il precetto esecutivo n. __________ per via edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF e non per via rogatoriale come invece deciso dall’Ufficio;
che egli non ritiene ragionevole costringerlo ad aspettare, eventualmente tre o quattro volte sull’arco dell’intera procedura, da 5 a 15 mesi per la notifica in Panama degli atti esecutivi nonché a versare un anticipo spese di fr. 3'000.-- alfine di incassare un credito di soli fr. 15'100.--;
che ex art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, la notificazione si fa mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato o ha la sede all’estero e la notifica tramite le autorità del luogo di domicilio o di sede non è possibile in un termine ragionevole;
che il carattere ragionevole della durata della procedura di notifica dipende dalla distanza geografica e dalle esperienze fatte in casi simili;
che la durata statistica media per l’America centrale è generalmente di almeno sei mesi (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 23 ad art. 66);
che in casu, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio federale di giustizia (http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/land/ 627.htm), la durata per la notifica degli atti di diritto civile a Panama – qualificata esplicitamente di “schwierig” – è di 5 a 15 mesi;
che ancorché difficile e lunga, la notifica a Panama di atti esecutivi non appare impossibile e può anche avvenire, in confronto alla durata media per la notifica in altri paesi comparabili (secondo i dati dell’Ufficio federale della giustizia [cfr. http://www.ofj.admin.ch/rhf/i/service/ recht/index.htm, in basso]: Costa Rica: 7 mesi; Colombia: 4-12 mesi; Nicaragua: 12 mesi; Brasile: 9 mesi; Messico: 10 mesi), in tempi ragionevoli;
che il carattere ragionevole non può in ogni caso essere escluso a priori;
che una notifica in via edittale potrà entrare in considerazione solo qualora la notifica tentata nelle forme previste dalla Convenzione dell’Aia non dovesse riuscire in un tempo ragionevole;
che nel caso concreto esso può essere fissato in 12 mesi, sulla base delle esperienze avute con paesi comparabili;
che il ricorrente non contesta in sé l’importo richiesto dall’Ufficio a titolo di anticipo delle spese di traduzione in spagnolo e di notifica nel Panama;
che l’eventuale sproporzione tra detto importo e quello posto in esecuzione è irrilevante, in quanto le spese sono comunque a carico dell’escusso (art. 68 cpv. 1 LEF) e vanno rifuse all’escutente (cfr. art. 144 cpv. 4 LEF);
che il ricorrente, seppur vi allude, non sostiene che una notifica a un membro dell’amministrazione o della direzione dell’escussa ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF sia possibile;
che comunque egli non fornisce le indicazioni necessarie (nome, indirizzo) per una notifica a una persona fisica con domicilio in Svizzera;
che per evitare gli inconvenienti di una notifica all’estero ai creditori è data la facoltà di pattuire con il debitore un foro speciale di esecuzione in Svizzera (cfr. art. 50 cpv. 2 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che l’attenzione dell’Ufficio va attirata sul fatto che le rogatorie a destinazione del Panama vanno allestite tramite una richiesta firmata da un’autorità giudiziaria (cfr. la “Bemerkung” dell’Ufficio federale della giustizia sul sito web menzionato sopra);
che per competenza materiale tale autorità è la scrivente Camera;
Richiamati gli art. 17, 20a, 66 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 12 maggio 2003 dell’avv. __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione all’avv.
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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