progetti
15.2003.58 ΓÇó Supervisory complaint against garnishment notices dismissed
15.2003.58Altro tribunale23 apr 2003Dismissed
Three debtors filed a single supervisory complaint against garnishment notices issued by the Bellinzona debt enforcement office. The court joined the three proceedings because they concerned the same factual background and identical requests, but rejected all complaints. It held that the challenged enforcement steps were valid in light of the prior final decisions on objection and the creditors' requests for continuation. Any attack on the substance of the underlying claims was outside the court's supervisory review and had to be pursued through the statutory actions under the LEF. No court costs or indemnities were imposed.
Art. 17 LEF; joinder of complaints before the supervisory authority; scope of review against enforcement measures. Where several complaints rely on the same facts and seek identical relief, joinder may be ordered ex officio for reasons of procedural economy, while the joined proceedings retain their separate identity. In supervisory complaint proceedings, the authority does not review the merits of the underlying debt; objections against the claim itself must be raised by the remedies provided by Art. 85, 85a and 86 LEF. Irrelevant collateral allegations do not affect the legality of the enforcement measure. Costs may be waived under Art. 61 cpv. 2 lett. a and 62 cpv. 2 OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.58
Data decisione, Autorità: 23.04.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.58
Lugano 23 aprile 2003 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2003 di
tutti rappr. da __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 12 febbraio 2003 emessi nelle esecuzioni n. __________ a carico di __________, n. __________ a carico di __________ nonché n. __________ e __________ a carico di __________ tutte inoltrate dallo
rappr. dal __________
viste le osservazioni 21 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di tre persone diverse;
che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle tre procedure;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che i ricorrenti si aggravano contro la riattivazione chiesta dal creditore delle esecuzioni n. , __________ e __________ «con fini perversi, di esercitare violenze psicologiche, sul debitore, impegnato su un altro fronte ricorsuale di “ ”»;
che, viste le sentenze di rigetto definitivo delle diverse opposizioni pronunciate il 5 giugno 2001 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona (inc. __________, risp. __________ e __________), le sentenze 8 ottobre 2001 della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello (inc. 16.2001.68, risp. 16.2001.71 e 16.2001.70) e le domande di proseguimento dell’esecuzione presentate dal procedente il 16 novembre 2001 e rinnovate il 31 gennaio 2003 in seguito all’annullamento dei pignoramenti fissati il 5 giugno 2002 e 23 ottobre 2002, i provvedimenti impugnati risultano ineccepibili;
che per __________ inoltre la pretesa di cui all’esecuzione n. __________ è «un credito per tasse di giudizio concernente 1 ricorso + 2 istanze emesse dal TRAM su “3” procedure di __________ per prassi collaudata esenti di tasse di giudizio __________»;
che trattandosi di una censura di merito, essa sfugge al potere di cognizione di questa Camera;
che se i ricorrenti ritengono infondati i crediti posti a fondamento delle esecuzioni devono inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione prevista agli art. 85 e 85a LEF, risp. pagare l’importo posto in esecuzione ed avviare un’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF;
che il fatto che __________ abbia inoltrato denuncia al Consiglio della Magistratura contro due giudici del Tribunale amministrativo cantonale è irrilevante in questa sede;
che i ricorsi vanno pertanto respinti;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Le procedure dipendenti dal ricorso 17 febbraio 2003 di __________, __________ e __________, tutti in __________, sono congiunte.
Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster