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15.2003.55 ΓÇó Late request for restitution of objection deadline
15.2003.55Altro tribunale28 mag 2003Dismissed
A debtor asked for restitution of the time limit to file an objection against a payment order. The supervisory chamber held that the objection itself was late because it was not submitted to the enforcement office or handed to a Swiss post office within the 10-day period. It further found the restitution request untimely because it was filed more than 10 days after the alleged impediment ended, and the office’s delay in notifying the debtor of the lateness was irrelevant. The request was declared inadmissible, with no costs or compensation awarded.
Art. 74 LEF, Art. 32 cpv. 1 LEF, Art. 33 cpv. 4 LEF; objection and restitution of deadline in debt enforcement: an objection not communicated directly to the enforcing office or, if sent by post, not handed to a Swiss post office on the last day of the term is untimely. A request for restitution of a missed term must be motivated and filed within 10 days from the cessation of the impediment; otherwise it is inadmissible. Administrative delay by the enforcement office in notifying the debtor of lateness does not affect the legal deadlines, since the office is not counsel for the parties (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.55
Data decisione, Autorità: 28.05.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.55
Lugano 28 maggio 2003 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 11 marzo 2003 di restituzione del termine di opposizione presentata da
nell’esecuzione n.__________ diretta dalll’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa da
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato all’istante mercoledì 29 gennaio 2003;
che la stessa ha apposto a mano sulla copia del precetto esecutivo destinata al debitore la dicitura “Faccio opp. il 9.2.03”, seguita dalla firma dell’amministratore unico;
che detta copia è stata però spedita con invio raccomandato solo il martedì 11 febbraio 2003 (cfr. busta annessa allo scritto 14 febbraio 2003 dell’UEF di Bellinzona) ed è giunta all’Ufficio il 13 febbraio 2003;
che il termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), era tuttavia già scaduto il lunedì 10 febbraio 2003 – e non il sabato 8 febbraio 2003 come erroneamente indicato dall’Ufficio nel suo scritto 14 febbraio 2003 (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);
che per essere tempestiva, l’opposizione non comunicata direttamente e indilatamente all’agente notificatore deve essere indirizzata all’Ufficio (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 74) e, se viene usata la via postale, consegnata entro l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero (cfr. art. 32 cpv. 1 LEF);
che l’opposizione dell’istante è pertanto da considerare tardiva;
che, a supporre che l’impedimento allegato dall’istante – ma non motivato e ancora meno comprovato – sia cessato solo l’11 febbraio 2003, data dell’invio dell’opposizione, l’istanza di restituzione del termine dell’11 marzo 2003 è ovviamente tardiva, in quanto successiva alla scadenza del termine di 10 giorni fissata all’art. 33 cpv. 4 LEF;
che infatti secondo questa norma, l’istanza di restituzione di un termine – motivata – deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento;
che in concreto l’istanza è quindi tardiva;
che il ritardo dell’Ufficio a trasmettere all’istante lo scritto 14 febbraio 2003 in cui le è stata comunicata la tardività dell’opposizione è irrilevante, in quanto l’Ufficio non è il patrocinatore delle parti;
che del resto la facoltà di chiedere la restituzione del termine d’opposizione è esplicitamente menzionata a tergo del precetto esecutivo (“Spiegazioni”, ad 3);
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 31 cpv. 1 e 3, 32 cpv. 1, 33 cpv. 4, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
L’istanza 11 marzo 2003 di __________, è irricevibile per intempestività.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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