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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.54
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.54
Lugano
16 maggio 2003
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2003 di
patrocinata da: __________
Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente
da
composta
di __________, __________, __________
es. n. __________
patr. dall’avv. __________
es. n. __________ e __________
rappr. da __________
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 27 marzo 2003
di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il
provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;
che
in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle
parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);
che
il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del
precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in
corso (Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);
che
se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86
cons. 3);
che
nel caso in esame l'UE di Lugano, con provvedimento del 28 marzo 2003, ha
integralmente accolto la richiesta formulata dalla ricorrente __________ con
l’atto di ricorso del 13 marzo 2003;
che
nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione
del 28 marzo 2003;
che
di conseguenza il ricorso 13 marzo 2003 è così divenuto privo d’oggetto e va
stralciato dai ruoli;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati
gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 13 marzo 2003 __________, è stralciato dai ruoli poiché
divenuto privo d’oggetto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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