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Numero d'incarto:
15.2003.52
Data decisione, Autorità:
10.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.52
Lugano
10 giugno
2003
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2003 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, e meglio contro il provvedimento 4 febbraio 2003 con cui la
ricorrente è stata invitata a versare sul conto dell’Ufficio la somma di fr.
216'214,80 nell’ambito del fallimento di
viste le
osservazioni 7 marzo 2003 dell’UEF di Mendrisio;
considerate
irricevibili le osservazioni 28 febbraio e 10 marzo 2003 di __________, curatore
della fallita fino al fallimento, in quanto non è parte né ha compiti
istituzionali nella procedura fallimentare in esame e nemmeno vanta interessi
personali sull’importo litigioso;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con
“contratto di credito” 2 febbraio 1998, la ricorrente ha concesso alla fallita
due mutui di fr. 4’400'000.-- e fr. 600'000.-- garantiti da quattro cartelle
ipotecarie gravanti il fondo n. __________ di __________ e da una “cessione
globale, a favore del __________, dei contratti di locazione stipulati dal mutuario
con gli inquilini dello stabile al mappale no. __________ di __________ ” (cfr.
doc. C);
che la
fallita ha poi dichiarato di “cedere al __________ […] i suoi crediti presenti
e futuri, secondo le distinte separate, ivi compresi tutti i diritti accessori
e preferenziali, come pure gli interessi scaduti, correnti e da scadere” a
garanzia di “tutti i diritti attuali o futuri, qualunque sia il loro motivo
giuridico, della banca verso __________ ” (doc. D, n. 1 e 2);
che i
canoni spettanti alla fallita sono stati versati sul conto corrente n.
__________ aperto presso la ricorrente;
che a
seguito del pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e __________ a favore
dello __________, l’UEF di Mendrisio incaricava il curatore della fallita,
__________, di amministrare lo stabile in conformità dell’art. __________ (cfr.
doc. A);
che con
lettera 23 dicembre 2002 la ricorrente ha disdetto entrambi i mutui ipotecari
per il 31 marzo 2003 (cfr. doc. H);
che il 12
dicembre 2002 è stato pronunciato il fallimento di __________ (doc. I);
che il 20
dicembre 2002, l’UEF di Mendrisio ha ordinato alla ricorrente segnatamente di
bloccare il suddetto conto corrente (cfr. doc. L);
che il 13
gennaio 2003, la ricorrente ha annunciato all’Ufficio l’esistenza sul conto di
un saldo positivo di fr. 216'214,80 (valuta 6 gennaio 2003) e invocato la
compensazione con i crediti di fr. 600'000.--, oltre interessi al 6,5% dal 1.
ottobre 2002, e di fr. 4'400'000.--, oltre interessi al 4,75% dal 1. ottobre
2002, risultanti dal “contratto di credito” (cfr. doc. M);
che con
la decisione impugnata, l’Ufficio ha contestato il diritto di compensazione,
richiamandosi all’art. 199 LEF per il motivo che la banca non aveva promosso esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare e che l’immobile della fallita
era per contro stato oggetto di pignoramento, come pure i frutti di cui
all’art. 102 LEF;
che la
ricorrente ritiene che il pignoramento eseguito nell’esecuzione n. __________
le sia inopponibile, non avendo ricevuto alcun avviso di pignoramento;
che in
ogni caso, secondo essa, i pignoramenti avvenuti prima della dichiarazione del
fallimento non si sono estesi alle pigioni, che risultavano già cedute a favore
della banca;
che
subordinatamente quest’ultima ripropone inoltre l’eccezione di compensazione
tra il credito di mutuo e quello della fallita risultante dal rapporto di conto
corrente;
che in
virtù dell’art. 199 cpv. 2 LEF, se i termini di partecipazione al pignoramento
(art. 110 e 111 LEF) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di
denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono
ripartite a norma degli art. 144 a 150 LEF, solo un’eventuale eccedenza
spettando alla massa;
che, alla
stregua di quanto vale per altri crediti, i canoni di locazione incassati
dall’ufficio nell’ambito del pignoramento definitivo di un’immobile non fanno
parte della massa attiva se l’escusso viene successivamente dichiarato in
fallimento, sebbene essi non fossero ancora stati ripartiti a quel momento,
purché i termini di partecipazione fossero scaduti al momento dell’apertura del
fallimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 25 ss., segnatamente n. 28 ad
art. 199; cfr. pure: FF 1991 III 87 ad 206.11; L. Handschin/D. Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 11 ad art.
199);
che
pertanto, nel caso di specie, gli affitti versati sul conto corrente n.
__________ dopo il pignoramento del fondo n. __________ di __________, avvenuto
il 17 gennaio 2000, e prima dell’apertura del fallimento, intervenuta il 12
dicembre 2002, non fanno parte della massa fallimentare, poiché il termine di
partecipazione è scaduto già il 16 febbraio 2000;
che
infatti il pignoramento dell’immobile comprende per legge quello degli
accessori (cfr. art. 102 cpv. 1 LEF e 14 cpv. 1 RFF);
che la
ripartizione di queste somme dovrà essere effettuata nell’ambito delle esecuzioni
n. __________ e __________, procedure in cui verranno anche risolte le questioni
relativa al diritto preferenziale ex art. 806 CC vantato dalla ricorrente
nonché, se del caso, quella della cessione degli affitti a favore della banca;
che va
comunque osservato come la cessione allegata dalla ricorrente andasse
tempestivamente notificata all’Ufficio di esecuzione con rivendicazione ex art.
106 ss. LEF, con il rilievo che la ricorrente è stata avvisata del pignoramento
già il 22 febbraio 2000 non solo per l’esecuzione n. __________ ma anche per
l’altra esecuzione facente parte dello stesso gruppo, ossia l’esecuzione n.
__________ (cfr. la dicitura “esecuzione n. __________ e succ.” in alto
all’avviso di pignoramento, doc. G, nonché l’importo di fr. 44'000,55, che
risulta essere la somma dei due importi indicati sull’atto di pignoramento,
modulo n. 7c);
che
un’eventuale eccedenza in seguito al riparto nelle esecuzioni n. __________ –
praticamente da escludere se i crediti della banca, garantiti da pegno
sull’immobile da realizzare, non sono stati o non saranno stralciati nella
procedura di appuramento dell’elenco oneri – non cadrebbe comunque
necessariamente nella massa fallimentare;
che in
effetti, siccome il credito della banca contro la fallita in restituzione del
mutuo e in pagamento degli interessi contrattuali è sorto prima del fallimento,
esso può essere opposto in compensazione con il credito che la massa
eventualmente potrebbe vantare sul conto corrente (cfr. art. 213 cpv. 1 e [a
contrario] 2 LEF), anche se il credito della banca non è ancora esigibile – la
disdetta è stata data per il 31 marzo 2003 [doc. H] e l’art. 208 cpv. 1 LEF non
si applica ai crediti garantiti da pegno –, in conformità dell’art. 123 cpv. 1
CO (cfr. DTF 107 III 27 ss., cons. 3b-c; Wolfgang Peter, Basler Kommentar zum OR, Basilea/ Francoforte sul Meno
1996, vol. I, n. 6 ad art. 123; Amonn/
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed.,
Berna 1997, n. 44 ad § 40; C. Stäubli/J.-C.
Dubacher, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol.
II, n. 14 ad art. 213; Henri-Robert Schüpbach, Compensation et exécution
forcée, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,
p. 143 s. ad 2a, e p. 154; Ingeborg
Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a.ed.,
Berna 2000, n. 77.25; Gilliéron, op. cit.,
n. 21 ad art. 213);
che la
questione non deve tuttavia essere esaminata più approfonditamente, prima di
sapere se vi sarà o no un’eccedenza che possa essere riversata alla massa;
che in
ogni ipotesi, la decisione impugnata, in quanto si fonda sull’art. 199 LEF, è
erronea e deve quindi essere annullata limitatamente al saldo del conto
corrente all’apertura del fallimento, ossia fr. 220'393,72 (cfr. scritto 4
giugno 2003 di __________ a questa Camera nonché doc. M);
che per
quanto concerne invece gli importi – compresi gli interessi – bonificati sul
conto corrente dopo l’apertura del fallimento, ossia dopo il 12 dicembre 2002,
essi non possono essere compensati con crediti della ricorrente nei confronti
della fallita (cfr. art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF);
che i
crediti di locazione sorti dopo l’apertura del fallimento cadono nella massa
(cfr. art. 197 cpv. 2 LEF ed i rif. citati sopra) e vanno riscossi
dall’amministrazione fallimentare;
che il
riparto di siffatti importi (sia già depositati sul conto sia ancora da
incassare dall’Ufficio) interverrà in conformità dello stato di riparto, se del
caso provvisorio (cfr. art. 266 LEF);
che un’eventuale
compensazione con il dividendo dovuto alla banca è ipotizzabile soltanto a
quello stadio della procedura;
che il
ricorso va pertanto parzialmente accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 197, 199, 208, 213 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 17 febbraio 2003 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il provvedimento 4 febbraio 2003 dell’UEF di Mendrisio è annullata
limitatamente al saldo del conto corrente n. __________ in liquidazione presso
__________ il 12 dicembre 2002 alle ore 11:00, ossia fr. 220'393,72.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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