Sale by public auction of seized inheritance interest

15.2003.4Altro tribunale27 gen 2003Granted

Sintesi

The Ticino supervisory authority decided on the enforcement office's request concerning the realization of a seized share in an undivided inheritance/community. After unsuccessful conciliation and creditor requests for sale, it held that realization by public auction was appropriate and ordered that method. The decision also states that an appeal to the Federal Supreme Court's debt enforcement and bankruptcy chamber is available within ten days through the issuing chamber.

Regest

Art. 132 SchKG; Art. 9 and 10 RDC; realization of a seized share in an undivided inheritance/community. Where interested parties fail to agree on the mode of realization and conciliation remains unsuccessful, the supervisory authority may order realization by public auction if this appears expedient in the circumstances. The authority enjoys discretion in selecting the sale method, but must take account of the proposals submitted by creditors and other interested persons and of the practical suitability of auction for the realization of the seized interest (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2003.4

Data decisione, Autorità: 27.01.2003, CEF

Incarto n. 15.2003.4

Lugano 27 gennaio 2003 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Cassina

statuendo sull’istanza 7 gennaio 2003 dell’UEF di Mendrisio tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso


nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto

__________, composta di:



nelle esecuzioni n. , n, n__________ e n. __________ dell’UEF di Mendrisio

promosse dai creditori ivi indicati;

preso atto delle domande di vendita presentate dai creditori il 6 maggio 2002, il 21

agosto 2002 e il 2 ottobre 2002;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 21 novembre 2002 in conformità della citazione del 28 ottobre 2002;

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 22 novembre 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UEF di Mendrisio una proposta che prevede, tra l’altro, la messa all’incanto del diritto in comunione;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, così come proposto anche dall’UEF di Mendrisio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

  1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto __________, composta di __________, __________ __________, __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________ promosse dai creditori ivi indicati.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione all'UEF di Mendrisio e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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