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Numero d'incarto:
15.2003.32
Data decisione, Autorità:
25.02.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.32
Lugano
25 febbraio
2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro la decisione 31 gennaio 2003 con la quale ha
respinto l’istanza 22 gennaio 2003 del ricorrente tendente alla cancellazione
dell’esecuzione n. __________ promossa contro di lui da:
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che per
l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità cantonale di vigilanza, ricevuto un ricorso,
può determinarsi sullo stesso senza ulteriori atti istruttori se il gravame è
infondato o temerario, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può
darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9; CEF 5 settembre 2001
[15.2001.252]);
che il
ricorrente chiede l’annullamento del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UEF
di Bellinzona nei suoi confronti, allegando che la stessa non concerne la sua
persona “privata” bensì la ditta __________;
che
l’escusso fa valere che la domanda di esecuzione era sì rivolta contro
__________, ma con l’indicazione dell’indirizzo della sede della ditta
che
inoltre nella domanda di esecuzione erano citate quali titoli di credito tre
fatture emesse a carico della predetta ditta;
che l’UEF
di Bellinzona non avrebbe quindi potuto sostituire l’indirizzo indicato nella
domanda di esecuzione con quello privato del ricorrente __________ e, in caso
di dubbio, avrebbe dovuto perlomeno chiedere informazioni alla procedente;
che in
quanto il ricorrente contesta la facoltà per l’Ufficio di modificare
l’indirizzo indicato dalla società procedente (peraltro ammessa da dottrina e
giurisprudenza, cfr. DTF 102 III 63; cfr. anche DTF 114 III 63; CEF
5 aprile 1995 [15.95.49], cons. 2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
39 ad art. 69), il ricorso risulta tardivo, perché egli ha avuto conoscenza del
provvedimento contestato già al momento della notifica del precetto esecutivo,
avvenuta il 24 aprile 2002;
che la
tardività è manifesta anche se si considera il tempo necessario al ricorrente
per prendere contatto con l’escutente e, se del caso, per ottenere dall’ufficio
una copia della domanda di esecuzione;
che
comunque si evince dall’istanza di annullamento dell’esecuzione n. __________
che il ricorrente ha indirizzato alla Pretura del Distretto di Bellinzona il 5
gennaio 2003 (doc. 4) che questi ha avuto conoscenza della domanda di
esecuzione (“Betreibungsbegehren”) già prima del 5 gennaio 2003;
che,
sebbene tempestiva, la censura contro il rifiuto da parte dell’UEF di
Bellinzona di annullare l’esecuzione n. __________ va respinta, perché agli
uffici di esecuzione, fatti salvi i casi di nullità assoluta ex art. 22 LEF,
non viene riconosciuta tale competenza, la quale appartiene esclusivamente alle
autorità giudiziarie in base agli art. 85 o 85a LEF oppure nell’ambito di
un’azione ordinaria di accertamento negativo del debito (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 69-87; DTF 128 III 335) nonché, limitatamente agli aspetti
formali, alle autorità di vigilanza ex art. 17 o 22 LEF;
che anche
volendo interpretare il ricorso in esame come domanda tendente al divieto di
comunicare ai terzi l’esecuzione n. 435'921, lo stesso sarebbe comunque da
respingere;
che in
effetti, in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF, gli uffici di esecuzione possono –
recte: devono – non dare informazioni a terzi che non siano autorità
giudiziarie o amministrative circa le esecuzioni pendenti o chiuse da meno di 5
anni (cfr. art. 8a cpv. 4 LEF) – ossia devono astenersi di menzionare
un’esecuzione nell’estratto richiesto da un terzo – solo nelle seguenti ipotesi:
■ l’esecuzione
è stata dichiarata nulla – anche ad opera dell’ufficio di esecuzione secondo la
dottrina (cfr. James T. Peter,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 30 ad art. 8a; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, Berna 2002, n. 27 ad § 2) – o è stata annullata in seguito ad impugnazione ex art. 17 o 22
LEF oppure ad una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF);
■ il
debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito ai
sensi dell’art. 86 LEF (art. 8a cpv. 3 lett. b LEF);
■ il
creditore ha ritirato l’esecuzione (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF);
che non
rientra segnatamente tra siffatte eccezioni le esecuzioni perente per la
scadenza del termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF (cfr. FF 1991 III 25
ad n. 201.14, in cui il Consiglio federale ha esplicitamente elencato tra le
ipotesi nelle quali un terzo avrebbe potuto ottenere informazioni le
“esecuzioni perente (cfr. in particolare art. 88)”);
che
siffatte esecuzioni devono pertanto continuare ad essere comunicate ai terzi ai
sensi dell’art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. CEF 21 maggio 2001 [15.01.14]),
potendo nel caso concreto essere lasciata aperta la questione di sapere se la
perenzione dell’esecuzione ex art. 88 cpv. 2 LEF sia da considerare o no come
chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF (cfr. nel senso
affermativo: Peter, op.
cit., n. 30 ad art. 8a;
Tribunale cantonale friborghese, 29 novembre 2000, in JdT 2001 II 67 s.;
non esplicito: Gilliéron,
op. cit., n. 60 ad art. 8a);
che
quindi nel caso in esame tre sono le soluzioni del ricorrente per ottenere che
l’esecuzione in questione non venga più comunicata ai terzi:
■ ottenere
dall’escutente che ritiri l’esecuzione, ciò che non dovrebbe essere difficile
se la domanda di esecuzione effettivamente non era diretta contro il ricorrente
personalmente, soluzione peraltro indicata dall’UEF di Bellinzona nella sua
risposta 28 ottobre 2002 (doc. 3);
■ inoltrare
contro l’escutente un’azione ordinaria di accertamento negativo di debito (cfr.
DTF 128 III 334 ss. con rif.), l’azione dell’art. 85a LEF essendogli
preclusa per il fatto di aver interposto opposizione;
■ pagare
il credito posto in esecuzione, per poi promuovere un’azione di ripetizione per
pagamento indebito ex art. 86 LEF;
che
pertanto il ricorso è da respingere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 8a, 17, 85a LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 4 febbraio 2003, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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