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Numero d'incarto:
15.2003.22
Data decisione, Autorità:
02.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.22
Lugano
2 giugno 2003/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Chiesa e Pellegrini
segretaria:
Baur -
Martinelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle
diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da
rappr. __________
rappr. __________
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 18 marzo 2003
con la quale veniva fissato al ricorrente un termine di dieci giorni per
motivare il gravame
Viste le osservazioni
20 febbraio 2003 della __________ e dello __________
3 marzo 2003 dell’UE di Lugano
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. In data 28 gennaio 2003 l’UE di Lugano incaricava l’UEF di Mendrisio
di procedere in via rogatoriale al pignoramento dei beni del debitore quale
erede della sorella deceduta il 27 novembre 2002.
C. Il 29 gennaio 2003 veniva notificato all’escusso l’avviso di
pignoramento nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti.
D Con ricorso 7 febbraio 2003 __________ si aggrava contro
l’operato dell’UE di Lugano senza tuttavia formulare domande esplicite, ma
limitandosi unicamente a descrivere la propria situazione debitoria.
E. Con osservazioni
20 febbraio 2003 la __________ e lo __________ postulano l’assegnazione al
ricorrente del termine di cui all’art.. 7 cpv.5 LPR per motivare il ricorso.
Nelle proprie osservazioni 3 marzo 2003 l’UE di Lugano chiede per contro la
reiezione del gravame.
F. Con ordinanza 18
marzo 2003 veniva assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni, giusta
l’art. 7 cpv. 5 LPR, per motivare il gravame.
G. In data 25
marzo 2003 __________ presenta le proprie motivazioni a sostegno del gravame.
Egli assevera che l’UE di Lugano avrebbe eseguito un pignoramento
“ingiustificato e sproporzionato”.
Considerando
in diritto: 1. L’art.
95 cpv. 1 LEF stabilisce che, si devono pignorare, in primo luogo i beni
mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili ex art. 93
LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno
necessari prima degli indispensabili. I beni immobili possono essere pignorati
soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv.
2 LEF).Tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti. L’ufficiale può
scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il
creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF;
Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 41, p. 157; Bénédict
Foëx, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62 ad art. 95 LEF). L’Ufficio può
inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di una parte appaia
giustificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95 LEF; Foëx, op. cit. n.60 ad art. 95
LEF). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve permettere di
tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5
LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore
collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Foëx,
op. cit., n.68 ad art.95 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 24 ad art. 95 LEF).
-
Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF il pignoramento è limitato a quanto
basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i
creditori pignoranti. Tali limiti possono essere superati soltanto in maniera
trascurabile ed un pignoramento manifestamente eccessivo deve essere ridotto
nei termini di cui all’art. 97 cpv. 2 LEF (cfr. Foëx, op. cit. n.24 e 28 ad art. 97 LEF).
-
Nel caso in esame l’UE di Lugano, a fronte
di procedure esecutive per fr. 46'424.55 , ha pignorato beni mobili per un
totale di fr. 318’795.50 di cui fr. 290'095.50 costituiti da conti bancari e
titoli. Di conseguenza il pignoramento effettuato dall’UE di Lugano risulta
sproporzionato rispetto ai crediti posti in esecuzione. Si impone quindi la
retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché riconduca il pignoramento a
carico di __________, effettuato nel gruppo 18317, entro i limiti di cui
all’art. 97 cpv. 2 LEF.
Il ricorso va pertanto accolto
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17,
95 e 97 LEF, 7 e 9 LPR, 61, 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 febbraio 2003 di ___________, è accolto.
-
È fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando
3 di questa decisione.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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