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Numero d'incarto:
15.2003.165
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.165
Lugano
4 novembre
2003 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2003 di
_____________,
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ e
meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 4 luglio 2003 nell'esecuzione
n. __________ promossa contro il ricorrente da
______________,
viste le osservazioni 28 ottobre 2003 dell'UE di __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 5 febbraio 2003 la Cassa malati __________ ha escusso
__________ per l'incasso di suoi crediti. Rigettata l'opposizione, su richiesta
della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 4 luglio 2003 l'UE di
__________ ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il
29 settembre 2003.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ asserendo di
avere chiesto all'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona il
sussidio per il 2002 per il pagamento dei premi della __________ e d'averlo
chiesto, in ritardo, pure per il 2003. Da parte sua vi sono stati dei
malintesi, poiché credeva di ottenere il pagamento di tutto il premio, mentre
viene pagata solo l'assicurazione obbligatoria.
Il
ricorrente chiede di tenere in sospeso la procedura di fallimento.
C. Con le sue osservazioni l'UE di __________ ha chiesto la reiezione
del ricorso con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
- Per
ragioni formali vi è possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza
contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Rudolf
Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco,
1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n.
18 ad art. 160 LEF):
-
l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutoria;
-
l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.
2).
-
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa
fattuale sub B), che non possono essere analizzate nell'ambito della procedura
di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di
competenza materiale.
La
comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di
diritto esecutivo. Il ricorso 8 ottobre 2003 di __________ va di conseguenza
respinto.
- Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 39 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 8 ottobre 2003 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
- Ufficio
esecuzione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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