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15.2003.141 ΓÇó Public auction ordered for seized inheritance share
15.2003.141Altro tribunale16 ott 2003Granted
The Ticino appellate enforcement chamber, acting as supervisory authority, decided on the enforcement office's request concerning the debtor's seized share in an undivided inheritance. After a failed conciliation attempt and no creditor proposals within the deadline, the court found it appropriate to proceed by public auction. It therefore ordered the realization of the debtor's inheritance interest through public auction in the pending group of executions.
Art. 132 LEF; art. 9 and 10 RDC: Where a seized share in an undivided inheritance must be realized and, after conciliation, no creditors submit alternative proposals within the fixed time limit, the supervisory authority may order realization by public auction. The choice of realization method is governed by the circumstances of the case and the procedural reactions of the interested parties; absent contrary proposals, auction is an appropriate default solution (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.141
Data decisione, Autorità: 16.10.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.141
Lugano 16 ottobre 2003 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina
statuendo sull’istanza 23 settembre 2003 dell’UE di _________ tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
nell’eredità indivisa relitta dal defunto
__________, composta di:
nelle diverse esecuzioni di cui al gruppo n. __________ dell’UE di __________ promosse nei confronti dell’escusso dai creditori ivi partitamente indicati;
preso atto delle domande di vendita presentate il 28 marzo, 31 marzo, 22 aprile, 25
giugno, 21 luglio, 7 agosto e 8 settembre 2003;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 19 agosto 2003 in conformità della citazione del 6 agosto 2003;
rilevato che nel termine fissato il 27 agosto 2003 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’UE di __________ alcuna proposta da parte dei creditori;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dal coerede __________ e dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, composta di __________, __________, __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. __________ dell’UE di __________ promosse dai creditori ivi partitamente indicati.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione all'UE di __________ e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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