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15.2003.134 ΓÇó Complaint against bankruptcy warning declared inadmissible
15.2003.134Altro tribunale3 set 2003Inadmissible
The complainant challenged a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office. The supervisory chamber held that a complaint under Art. 17 LEF against service of a bankruptcy warning is admissible only for formal defects, such as lack of subjectivity to ordinary bankruptcy proceedings, public-law claims, pending debt-disavowal action, non-enforceability of the title, or territorial incompetence. Since the complainant invoked only substantive objections, namely prior payment and the alleged obsolescence of the divorce agreement, the chamber found itself materially incompetent and declared the complaint inadmissible. No costs or indemnities were imposed.
Art. 17 LEF; complaint against bankruptcy warning limited to formal defects only. The supervisory authority may review only formal grounds concerning the admissibility of bankruptcy enforcement or the competence of the enforcement office, such as lack of subjection to ordinary bankruptcy, public-law claims, pending debt-disavowal proceedings, non-final enforceability of the title, or territorial incompetence (consid. 1). Merits objections to the underlying debt, including partial payment or contractual obsolescence, are excluded from review in supervisory complaint proceedings. Where the complaint is inadmissible, no court fee is levied and no indemnity is awarded under Art. 20a LEF and Arts. 61-62 OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.134
Data decisione, Autorità: 03.09.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.134
Lugano 3 settembre 2003 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 agosto 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento del 6 agosto 2003 emessa nell’esecuzione n__________ promossa contro il ricorrente da
rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 28 agosto 2003 dell’avv. __________ e 1° settembre 2003 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto il ricorrente allega unicamente questioni di merito, ossia che il 92% (senza interessi) della somma convenuta è già stato versato e che la convenzione stipulata al momento del divorzio sarebbe da lungo tempo inattuale, ragione per la quale il ricorrente intende adire il giudice del divorzio;
che siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale;
che la comminatoria di fallimento in esame è conforme ai prescritti di diritto esecutivo;
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 16 agosto 2003 di, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: – __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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