Complaint against bankruptcy warning declared inadmissible

15.2003.134Altro tribunale3 set 2003Inadmissible

Sintesi

The complainant challenged a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office. The supervisory chamber held that a complaint under Art. 17 LEF against service of a bankruptcy warning is admissible only for formal defects, such as lack of subjectivity to ordinary bankruptcy proceedings, public-law claims, pending debt-disavowal action, non-enforceability of the title, or territorial incompetence. Since the complainant invoked only substantive objections, namely prior payment and the alleged obsolescence of the divorce agreement, the chamber found itself materially incompetent and declared the complaint inadmissible. No costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 17 LEF; complaint against bankruptcy warning limited to formal defects only. The supervisory authority may review only formal grounds concerning the admissibility of bankruptcy enforcement or the competence of the enforcement office, such as lack of subjection to ordinary bankruptcy, public-law claims, pending debt-disavowal proceedings, non-final enforceability of the title, or territorial incompetence (consid. 1). Merits objections to the underlying debt, including partial payment or contractual obsolescence, are excluded from review in supervisory complaint proceedings. Where the complaint is inadmissible, no court fee is levied and no indemnity is awarded under Art. 20a LEF and Arts. 61-62 OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2003.134

Data decisione, Autorità: 03.09.2003, CEF

Incarto n. 15.2003.134

Lugano 3 settembre 2003 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 agosto 2003 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento del 6 agosto 2003 emessa nell’esecuzione n__________ promossa contro il ricorrente da

rappr. dall’avv. __________

viste le osservazioni 28 agosto 2003 dell’avv. __________ e 1° settembre 2003 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto il ricorrente allega unicamente questioni di merito, ossia che il 92% (senza interessi) della somma convenuta è già stato versato e che la convenzione stipulata al momento del divorzio sarebbe da lungo tempo inattuale, ragione per la quale il ricorrente intende adire il giudice del divorzio;

che siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale;

che la comminatoria di fallimento in esame è conforme ai prescritti di diritto esecutivo;

che il ricorso è pertanto irricevibile;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 16 agosto 2003 di, è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: – __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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