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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.102
Data decisione, Autorità:
08.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.102
Lugano
8 luglio 2003/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretaria:
Baur-Martinelli,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 giugno 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro la notificazione di pignoramento di rendita
presso la Cassa pensioni dello Stato, avvenuta nell’ambito delle procedure
esecutive n. __________ e __________ a carico del ricorrente, promosse da
rappr. dal __________
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
__________ ha interposto ricorso una prima volta il 17 febbraio 2003 contro
l’avviso di pignoramento nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e
__________ a suo carico;
che il 23
aprile 2003 questa Camera ha respinto il ricorso presentato da __________ con
sentenza, confermata dal Tribunale federale con decisione 26 maggio 2003;
che il 20
giugno 2003 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha eseguito un
pignoramento di redditi nei confronti di __________, pignorando la rendita
percepita dall’escusso dalla __________ per un importo mensile di CHF
851.–;
che il 20
giugno 2003 l’Ufficio ha inviato all’escusso copia per conoscenza della
notificazione di tale pignoramento alla __________;
che con
ricorso 23 giugno 2003 __________ si aggrava contro tale notificazione,
ritenendo che in seguito al suo precedente gravame le Autorità di vigilanza
cantonale e federale non si sarebbero espresse sul merito dei crediti posti in
esecuzione, e chiedendo in via principale l’annullamento del pignoramento e in
via subordinata la sospensione dell’avversata notificazione;
che ex
art. 9 cpv. 2 LEF questa Camera, ricevuto un ricorso, può dichiararlo
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario;
che il
ricorso in esame si palesa manifestamente infondato, dal momento che una
notificazione di un pignoramento all’erogatore di prestazioni pecuniarie
periodiche in favore di un escusso non costituisce decisione impugnabile ex
art. 17 LEF, potendosi considerare unicamente il verbale di pignoramento quale
atto esecutivo impugnabile;
che
quand’anche si volesse interpretare il ricorso in esame quale ricorso contro il
verbale di pignoramento 20 giugno 2003, esso andrebbe respinto dal momento che
l’escusso non indica quale norma avrebbe violato l’UEF di Bellinzona e in che
cosa consisterebbe tale violazione;
che ex
art. 93 cpv. 3 LEF l’escusso può tuttavia chiedere all’Ufficio di operare in
ogni tempo una revisione del pignoramento di salario, producendo i relativi
giustificativi a sostegno dei suoi argomenti;
che
infine per quanto riguarda le contestazioni del ricorrente sull’esigibilità dei
crediti posti in esecuzione, questa Camera non è legittimata ad analizzare
questioni di merito, da sottoporre invece al giudice competente (cfr. pure la
summenzionata sentenza 26 maggio 2003 del Tribunale federale, consid. 3.2); in
ogni caso occorre ricordare al ricorrente che se un’autorità di vigilanza in
materia LEF non può giudicare sul merito del credito posto in esecuzione, ciò
non significa che il credito non sia legittimo o esigibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
pronuncia:
-
Il ricorso 23 giugno 2003 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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