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Numero d'incarto:
15.2003.10
Data decisione, Autorità:
30.01.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.10
Lugano
30 gennaio
2003 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sull’istanza 22 gennaio 2003 di
chiedente
la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno
alla delegazione dei creditori nel fallimento dott. __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
Il 27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento dott.
__________ nominava un’amministrazione speciale composta degli avvocati
__________, __________ e il lic. rer. pol. __________;
che
nel contempo veniva pure nominata una delegazione dei creditori nelle persone
degli avvocati __________ e __________;
che
con istanza 22 gennaio 2003 l’avv. __________ ha chiesto il riconoscimento
dell’importo di fr. 150.– quale tariffa oraria applicata alle prestazioni
effettuate nel fallimento del dott. __________;
che
per il periodo 17 luglio 2001 / 31 dicembre 2002 l’avv __________ ha esposto
il seguente onorario:
3 h 15’ a fr. 150.–/h fr.
487.50
Spese
fr.
25..--
Totale fr.
512.50
che
nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere
indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44
cons. 1);
che
i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della
liquidazione fallimentare riferita al dott. __________;
che
per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III
65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art. 1 OTLEF;
che
siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su
base commerciale bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a
procurare solo un equo indennizzo (cfr. DTF 103 III 67) nell’ossequio del
carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (cfr. DTF 3 settembre
1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108
III 69 cons. DTF 103 III 68 n. 4; Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra ; CEF
6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re
S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques
Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol.
35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK
1971, p. 130–132);
che
de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere
l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione
fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far
capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei
creditori;
che
non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di
imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano – a maggioranza
qualificata ed in piena autonomia – di far capo all’amministrazione
fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di
ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che
questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall’applicazione della
OTLEF quale tariffa sociale, ritenuto che l’Autorità cantonale di vigilanza è
chiamata a vegliare affinché si dia corretta attuazione della normativa
tariffale federale in materia di esecuzione e fallimento ( cfr. DTF 108 III
69);
richiamati
gli art. 1 ss. e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
22 gennaio 2003 dell’ avv. __________, __________, è accolta.
- La
rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta nell’ambito del
fallimento dott. __________, __________, per il periodo dal 17 luglio 2001 fino
al 31 dicembre 2002 è determinata come segue:
3 h 15’ a fr. 150.–/h fr.
487.50
Spese
fr.
25..--
Totale fr.
512.50
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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