AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.97
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00097
Lugano
2 dicembre
2002
/JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 28 giugno 2002 di
chiedente
la determinazione della rimunerazione del liquidatore
nell’ambito del concordato con abbandono dell’attivo __________
procedura
concernente anche i membri della delegazione dei creditori:
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 7
gennaio 1992 il Pretore supplente della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato
il concordato con abbandono dell’attivo a favore della __________, nominando
quale liquidatore l’avv. __________. Nel contempo veniva pure nominata una
delegazione dei creditori nelle persone di:
B. Con
scritto 17 settembre 2001 l’avv. __________ dichiarava di rinunciare con effetto
immediato al mandato di liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo
__________.
C. In
data 4 ottobre 2001 questa Camera, per ragioni di celerità che hanno imposto di
prescindere dall’iter normale di designazione ordinaria del nuovo liquidatore
ad opera del giudice del concordato di primo grado, ha nominato un liquidatore
straordinario nella persona dell’avv. __________.
D. Con istanza 28 giugno l’avv. __________ ha chiesto il riconoscimento
della seguente tariffa oraria per le prestazioni effettuate nell’ambito della
liquidazione del concordato con abbandono dell’attivo __________:
avv.
__________ fr. 150.--
contabile fr. 120.--
E. Per
il periodo dal 4 ottobre 2001 sino al 15 maggio 2002 il liquidatore
straordinario ha dichiarato di aver dedicato alla pratica circa 400 ore, mentre
stima in 55,5 ore il tempo necessario per concludere la liquidazione
concordataria. Per la sua attività sino alla conclusione del mandato l’avv. __________
stima in fr. 64’585.-- il proprio onorario e in fr. 8'154.-- le spese
sostenute.
F. La
procedura di liquidazione concordataria è giunta allo stadio del deposito dello
stato di riparto ex art. 328 LEF. Il liquidatore straordinario ha effettuato dall’inizio
della propria attività le seguenti operazioni:
– allestimento
stato di riparto provvisorio (recte: progetto di stato di riparto definitivo);
– allestimento
bilanci e schede contabili 1991 – 2001;
– dichiarazioni
d’imposta per l’anno 2000;
– evasione
ricorso __________ contro stato di riparto;
– recupero
imposta preventiva;
– recupero
imposte pagate in eccesso.
G. Dopo
lo scritto 2 settembre 2002 di questa Camera, alla risposta 6 settembre 2002
dell’avv. __________ e alla citazione 21 ottobre 2002 di quest’ultimo ad
un’udienza tendente alla determinazione delle spese di scritturazioni e di
fotocopie avute e preventivate fino alla chiusura della procedura
concordataria, il liquidatore ha comunicato a questa Camera il 15 novembre 2002
un dettaglio di tali spese, chiedendo che la sua richiesta venisse su questo
punto corretta nel senso che l’importo dovuto per le scritturazioni è di fr.
1'130.-- (anziché fr. 3'500.--) mentre sono dovuti fr. 4'147.-- (anziché fr.
3'500.--) a titolo di fotocopie. L’avv. __________ ha inoltre chiesto che andasse
aggiunto all’importo dovuto quale onorario fr. 1'200.-- pari ad 8 ore di lavoro
per l’allestimento della contabilità e della dichiarazione fiscale per l’anno
2003, la chiusura della procedura non essendo più possibile prima della fine
del 2002. Visti i dettagli forniti, l’udienza 25 novembre 2002 è stata
annullata.
Considerando
in diritto:
- Giusta
l’art. 55 cpv. 1 OTLEF l’onorario del liquidatore è stabilito globalmente dal
giudice del concordato. In caso di omologazione di un concordato dopo il
fallimento, l’autorità di vigilanza stabilisce globalmente l’onorario
dell’amministrazione del fallimento (art. 55 cpv. 2 OTLEF). Per stabilire
l’onorario secondo il capoverso 1 e 2 si tiene conto segnatamente della
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro, del tempo
impiegato e delle spese (art. 55 cpv. 3 OTLEF).
Nel caso
di specie, viste le peculiarità della procedura di liquidazione concordataria
ed il lungo tempo trascorso dall’omologazione del concordato, il liquidatore è
stato nominato dall’Autorità di vigilanza. Di conseguenza, la remunerazione
sarà anch’essa determinata direttamente dall’autorità di nomina secondo i
parametri dell’art. 55 cpv. 3 OTLEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.6.2.1a ad art. 1, p. 57, per il rinvio
del n. 3.7.2, p. 66), che corrispondono sostanzialmente a quelli per il computo
dell’onorario dell’amministrazione fallimentare speciale per le procedure complesse
(cfr. art. 47 OTLEF), di modo che la giurisprudenza di questa Camera in
quest’ultimo ambito può essere ripresa per analogia per fissare la
rimunerazione del commissario di concordato e del liquidatore in un concordato
con abbandono dell’attivo.
- Con tempo impiegato ai sensi degli art. 47 e 55 cpv. 3 OTLEF si
intende quello che ragionevolmente doveva esserlo, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione
saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese
comprovate, purché necessarie.
2.1. Le funzioni di amministrazione fallimentare – sia ordinaria che
speciale –, nonché quelle di commissario e di liquidatore nel concordato con
abbandono dell’attivo, costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica
e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al
principio di esclusività dedotto dall’art. 1 (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.6.2.1d ad art. 1, p. 58, per il
rinvio del n. 3.7.2, p. 66).
La
rimunerazione non è in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa
ma costituisce emolumento di diritto amministrativo volto a procurare solo un
equo indennizzo nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta
dalla OTLEF (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c/ Cassa S.
cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons. 2
["Die Aufsichtsbehörde hat zu beachten, dass die Gebührenordnung des
Tarifs auf sozialen Überlegungen beruht und dass nicht unbegrenzt hohe
Forderungen der Konkursmasse belastet werden dürfen"]; DTF 103 III
68 n. 4 (Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra); CEF 6 maggio 1998 in re
Cassa S. c/ Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF
20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner/Jacques
Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana
CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle,
Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130-132).
È
pertanto ammissibile restare, ad esempio, sotto il limite inferiore della
Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Se il commissario è un
avvocato libero professionista, la sua attività può essere retribuita come nel
caso del gratuito patrocinio nell’assistenza giudiziaria secondo il diritto
cantonale (CEF 2 marzo 1995 in re T. P. SA). Lo stesso vale per la
tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti
contabili (CEF 12 luglio 1994 quale autorità cantonale di vigilanza su reclamo
S.- u. H. L. in liq. conc. e B. R. L. e R. s/A. in re F. J. B.).
È un dato
della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura
fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni
complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto.
Si
possono considerare i seguenti criteri (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.6.2.1d ad art. 1, p. 59, per il
rinvio del n. 3.7.2, p. 66):
– un
collaboratore giuridico, non libero professionista, va remunerato in termini leggermente
inferiori per raffronto all'avvocato;
– il
collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come
pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
– le
indicazioni tariffali dovranno considerare che i giudici supplenti del
Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni hanno diritto –
per lo studio di inserti e la stesura di rapporti – a un’indennità oraria di
fr. 140.-- se esercitano una libera professione e di fr. 85.-- negli altri casi
(art. 2 cpv. 1ter dell'Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le
diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle
assicurazioni, in: RS 173.122, nella formulazione come alla modifica del 20
maggio 1998, in vigore dal 1. luglio 1998, non ancora in RS [cfr. RU 1998, p.
1502];
– l'art.
36 LTG (in: RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza
giudiziaria (art. 155 ss. CPC ) un
onorario versato dallo Stato pari al 70% di quello previsto dalla tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. In questo contesto, il Tribunale
federale [I Corte di diritto pubblico] nella sentenza 31 gennaio 1996 su
ricorso di diritto pubblico in re avv. G. c. Tribunal de première instance du
Canton de Genève si è espresso nel senso che la prestazione professionale di un
avvocato d'ufficio va retribuita in termini di equità tra Fr. 121.60 e fr.
152.-- all'ora. Per l'art. 10 cpv. 1 TOA (in: RL 3.2.1.1.2) l'onorario minimo
in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--. Il Tribunale federale ha
già avuto modo di stabilire che è ammissibile retribuire gli avvocati
nell'ambito dell'amministrazione di un fallimento come nei casi di un
patrocinio d'ufficio (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c/
Cassa S. cons. 5; DTF 120 III 101 cons. 3a);
– a
titolo comparativo va ricordato che è riconosciuta: a) ai medici specialisti
FMH, membri della Commissione giuridica ex art. 14 LASP [Legge sull'assistenza
sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983, in: RL 6.3.2.1], un'indennità di fr.
140.-- l'ora più le spese di trasferta (cfr. risoluzione 7 agosto 1996 del
Consiglio di Stato, dispositivo n. 5, in: Foglio ufficiale cantonale n. 64 del
9 agosto 1996, p. 5143); b) al presidente del Tribunale arbitrale in materia di
assicurazione contro le malattie e gli infortuni riscuote, se libero
professionista, un'indennità di fr. 600.-- – per giornata intera –
corrispondente a fr. 75.-- per 8 ore lavorative al giorno - "per le
incombenze affidategli, tutto compreso" (cfr. art. 15 cpv. 1 seconda
proposizione del Regolamento del Consiglio di Stato del 18 marzo 1998
concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia
di assicurazione contro le malattie e gli infortuni, in: BU 1998, p. 80, con il
solo rilievo che per l'uso del veicolo privato in trasferta sono riconosciuti
fr. 0.55 al km e per il pasto principale fr. 18.-- [cfr. art. 4 e 5 del Regolamento
sulle indennità, in: RL 2.5.4.4.1, cui rinviano gli art. 14 cpv. 2 e 15 cpv. 3
del citato Regolamento 18 marzo 1998]).
2.2. In via di grande massima, avuto riguardo al carattere sociale che
de lege lata connota la OTLEF, tenuto conto dalla responsabilità – dal 1.
gennaio 1997 solo sussidiaria rispetto a quella diretta dello Stato (cfr. art.
5 LEF) – per i danni cagionati illecitamente nell’adempimento delle incombenze
legali, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse eccezioni limitate a
prestazioni di complessità accresciuta, si possono ragionevolmente prospettare
– per chi opera in funzione di amministrazione fallimentare, commissario o
liquidatore del concordato – valori compresi tra (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.6.2.1e-f ad
art. 1, p. 60, per il rinvio del n. 3.7.2, p. 66):
– fr.
140.--/170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati,
economisti, ecc.);
– fr.
120.--/150.-- per dipendenti con titolo accademico;
– fr.
110.--/140.-- per i liberi professionisti senza titolo accademico
(fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);
– fr.
100.--/130.-- per dipendenti senza titolo accademico.
2.3. Gli amministratori fallimentari, i commissari e i liquidatori non
solo possono, ma anzi devono, delegare a persone ausiliarie di loro fiducia
tutti i compiti di agevole esecuzione, che non richiedono particolari capacità
e conoscenze specifiche. Si tratta segnatamente di mansioni contabili di
semplice routine e di lavori di segretariato. Gli ausiliari sono designati e
retribuiti dagli amministratori fallimentari, che restano i soli responsabili
nel rapporto esterno per eventuali carenze riconducibili all'attività dei loro
subalterni. Per la rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per
chi svolge mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato
(cfr. Cometta, op. cit.,
n. 3.6.2.1g ad art. 1, p. 60, per il rinvio del n. 3.7.2, p. 66).
2.4. Nel caso in cui gli amministratori fallimentari, i commissari o i
liquidatori, ricorrano a persone particolarmente qualificate per la trattazione
di questioni specifiche, la rimunerazione di tali persone ausiliarie non potrà
superare i valori riconosciuti agli organi stessi. Sono riservate ipotesi del
tutto eccezionali, per le quali è richiesto il previo consenso dell'Autorità
cantonale di vigilanza in applicazione dei combinati art. 2 e 47, risp. 55 cpv.
3 OTLEF.
2.5. Sono suscettibili di indurre in errore i dati numerici che la Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (DTF 120 III
100 s. cons. 3 a-d) ha ritenuto non essere aumentabili, come preteso
dall'amministrazione speciale, atteso che non era oggetto d'esame – e quindi
non partecipava della ratio decidendi – se tali dati fossero da reputare
siccome congrui (cfr. Cometta,
op. cit., n. 3.6.2.1d ad art. 1, p. 59 s.).
2.6. Dal profilo della politica del diritto non appare del tutto
giustificato il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori optano
deliberatamente per l'amministrazione fallimentare speciale in luogo di quella
ordinaria. De lege ferenda un ripensamento sarebbe auspicabile, non solo per
evitare che vi sia disparità di trattamento per raffronto a quei Cantoni che,
secondo taluni, prescindono dalla corretta applicazione della OTLEF, ma
soprattutto per retribuire correttamente un'attività che esige alta professionalità.
Un correttivo ad eventuali abusi potrebbe essere trovato nell'imporre una
maggioranza qualificata – ad esempio il 75% dei creditori entranti in linea di
conto, rappresentanti almeno il 75% dell'ammontare complessivo dei crediti –
perché l’attività del commissario o del liquidatore in un concordato con
abbandono dell’attivo possa essere retribuita secondo parametri che prescindono
dai canoni moderatori della OTLEF. Siffatto indirizzo si orienta sui principi
privatistici espressi dal New Public Management (sulla nozione, cfr. Paul Richli, Zu den Entfaltungsmöglichkeiten
des New Public Management in der Verwaltungsrechtspflege, in: ZBl 1997, p. 289 ss.;
Dieter Delwing / Hans Windlin,
"New Public Management": Kritische Analyse aus staatsrechtlicher und
staatspolitischer Sicht, in: ZBl 1996 p.183 ss.).
- Le tariffe prospettate dal liquidatore straordinario possono
quindi essere in parte confermate, in quanto in consonanza con i principi
giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. Deve essere tuttavia
ridotta a fr. 80.-- la tariffa per le prestazioni del contabile, essendo
quest’ultimo ausiliario del liquidatore e le sue prestazioni rientrando nelle
abituali attività di carattere contabile; il ricorso ad un contabile
particolarmente qualificato non era quindi necessario. Per contro, la tariffa
per le prestazioni del liquidatore può essere aumentata a fr. 170.--, viste le
difficoltà riconducibili al cambiamento di liquidatore. La rimunerazione oraria
fatturata risulta quindi essere ammessa nei termini seguenti:
avv.
__________ fr. 170.--
contabile
fr. 80.--
- Per
l’esame e il riordino dell’incarto e dei giustificativi, il liquidatore
dichiara di aver dedicato 96 ore, pari a circa 12 giorni di lavoro.
Egli
chiede poi che gli vengano riconosciute 120 ore (pari a circa 15 giorni di lavoro),
quale posta per l’“allestimento per gli esercizi 1991-2001 (piano dei conti,
bilanci, revisione, ricostruzione e ricerca giustificativi, ripartizione delle
imposte federali, cantonali e comunali)” (cfr. nota professionale allegata
all’istanza), nonché 120 ore supplementari da retribuire con la tariffa ridotta
di fr. 120.--/ora per la “coadiuvazione di un contabile con diploma di
fiduciario” riferita allo stesso lavoro.
Orbene,
queste ultime operazioni (allestimento del bilancio e del conto dei costi e
ricavi d’esercizio riassuntivi per gli esercizi 1993-2001 nonché dei bilanci e
dei conti dei costi e ricavi per ogni esercizio così come le diverse schede
contabili per i diversi singoli conti, compresi i grafici) sono di natura
puramente contabile e vanno quindi rimunerate come tali, riservato il dispendio
di tempo del liquidatore per l’organizzazione delle mansioni del contabile, che
può essere riconosciuto in 20 ore, considerato che sono già state ammesse 96
ore per l’esame dell’incarto e dei giustificativi e che l’analisi dei dati
contabili è ovviamente compresa nella posta “allestimento piano di riparto
provvisorio + verifica dei giustificativi” (21 ore). Visto che questa Camera
non ha motivo di dubitare che la ricostruzione contabile abbia necessitato
globalmente 240 ore, ai fini della determinazione del compenso dovuto al
liquidatore tali ore vanno quindi computate a concorrenza di 20 ore alla
tariffa oraria di fr. 170.-- e per la rimanenza (220 ore) a quella di fr. 80.--
applicabile all’attività di contabile.
-
Nella
propria nota di onorario il liquidatore ha esposto 7 ore per conferenze e colloqui
telefonici con gli ispettori della CEF. L’amministrazione fallimentare, così
come il commissario e il liquidatore del concordato, svolgendo esercizio di
incombenze di natura pubblica, possono far capo alla consulenza fornita
dall’Autorità di vigilanza tramite i propri ispettori. Ciò dovrebbe permettere
all’organo di esecuzione forzata di acquisire maggiori conoscenze specifiche in
materia tale da poterle trasferire nel proprio ambito professionale. Inoltre il
ricorso a tale consulenza dovrebbe anche contribuire a snellire i tempi di
procedura con evidente riduzione dei costi. Si tratta tuttavia di una
consulenza gratuita e facoltativa, che non può essere fatturata ai creditori.
Di conseguenza, le ore esposte alla voce “conferenze e colloqui telefonici con
ispettori CEF” vanno depennate.
-
Le
voci “allestimento dichiarazione d’imposta per l’anno 2000”, risp. “2001+2002”,
vanno dimezzate, ritenuto che dopo la vendita degli attivi gli unici “utili”
della società in liquidazione concordataria sono gli interessi bancari attivi,
in deduzione dei quali vanno indicati i costi d’esercizio (già calcolati per
gli anni 2000 e 2001 e che comunque devono essere determinati in vista
dell’allestimento del conto delle spese [cfr. art. 328 LEF]), mentre per quanto
concerne l’imposta sul capitale è sufficiente l’indicazione del capitale
sociale liberato (fr. 1'000’0000.--). Anche per l’anno 2003 vanno ammesse solo
2 ore di lavoro. Il recupero dell’imposta preventiva è oggetto di una posta
separata della nota del liquidatore.
-
L’istante
chiede un compenso per le 16 ore preventivate per l’allestimento di un “bilancio
di liquidazione”, di cui 8 ore per la coadiuvazione di un contabile. Orbene,
l’art. 328 LEF impone solo la compilazione di uno stato di riparto e di un
conto delle spese, mentre l’art. 330 LEF esige una relazione finale, operazioni
per le quali il liquidatore ha già contabilizzato 7 ore e che non richiedono in
sé l’intervento di un contabile. Un onorario complessivo pari a 10 ore a fr.
170.-- appare sufficiente per la rimunerazione degli atti che esige la legge.
-
Ricapitolando
possono essere riconosciute al liquidatore straordinario del concordato con
abbandono dell’attivo __________, avv. __________, le seguenti ore di lavoro
sino al termine della procedura di liquidazione:
Esame e riordino giustificativi
96
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 16'320,00
Conferenze e colloqui telefonici
con precedente liquidatore
3
h.
35
a fr. 170.--/h:
fr. 609,17
Conferenze e colloqui telefonici
con ispettori CEF
0
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 0,00
Conferenze e
colloqui telefonici con Ufficio tassazione Bellinzona/__________
17
h.
25
a fr. 170.--/h:
fr. 2'960,83
Conferenze e colloqui telefonici
con delegazione dei creditori
3
h.
30
a fr. 170.--/h:
fr. 595,00
Conferenze e colloqui telefonici
con __________
2
h.
35
a fr. 170.--/h:
fr. 439,17
Disbrigo ricorso __________
4
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 680,00
Allestimento contabilità 1991/2001
(avv. __________)
20
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 3'400,00
Allestimento contabilità 1991/2001
(contabile)
220
h.
00
a fr. 80.--/h:
fr. 17'600,00
Allestimento progetto di stato di
riparto definitivo + verifica giustificativi
21
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 3'570,00
Allestimento dichiarazione
d’imposta per l’anno 2000
2
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 340,00
Allestimento dichiarazione
d’imposta per gli anni 2001, 2002 e 2003
6
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 1'020,00
Recupero imposte pagate in
eccedenza (parte da ultimare)
4
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 680,00
Recupero imposta preventiva
2
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 340,00
Allestimento stato di riparto
definitivo + relazione finale
10
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 1'700,00
Delegazione creditori
2
h.
30
a fr. 170.--/h:
fr. 425,00
Allestimento bilancio di
liquidazione (avv. __________)
0
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 0,00
Allestimento bilancio di
liquidazione (contabile)
0
h.
00
a fr. 120.--/h:
fr. 0,00
Istanza di cancellazione società
1
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 170,00
Pubblicazioni FUC/FUSC
1
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 170,00
Redazione e disbrigo corrispondenza
10
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 1'700,00
Varie ed eventuali
4
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 680,00
Subtotale ore a fr. 80.--/h
220
h.
00
a fr. 80.--/h:
fr. 17'600,00
Subtotale ore
a fr. 170.--/h
210
h.
35
a fr. 170.--/h:
fr. 35'799,17
Totale (arrotondato)
430
h.
35
fr. 53'399,15
- Il
liquidatore straordinario ha esposto fr. 3'500.-- a titolo di spese per (3’500)
fotocopie e fr. 3'500.-- per (700) “scritturazioni”, importi poi aumentato a
fr. 4'147.-- (pari a 4'147 fotocopie), risp. ridotto a fr. 1'130.-- (pari a 226
scritturazioni). Le 4’147 fotocopie sono riferite essenzialmente alla
duplicazione degli atti della procedura concordataria per l’incarto del
liquidatore nonché di alcuni atti trasmessi in copia a questa Camera, alla
delegazione dei creditori, come pure individualmente ad __________. Le 226
scritturazioni sono invece da ricondurre perlopiù ai listati contabili
(bilanci, registrazioni, schede, relazioni varie …) concernenti 10 anni di
attività della __________ in liquidazione, agli atti e alla corrispondenza
redatti dal liquidatore come pure agli atti ancora da allestire stimati in 100
pagine (cfr. scritto 6 settembre e 15 novembre 2002 dell’avv. __________).
Ora, la
tariffa di fr. 5.-- per ogni registrazione ricalca ovviamente quella prevista
dall’art. 3b della Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA)
per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto. Tale costo si
giustifica tuttavia solo per gli scritti elaborati e da elaborare dal
liquidatore, quale partecipazione alle spese di segretariato. Per quanto
concerne i documenti contabili, solo il costo di stampa (carta, inchiostro, …)
può essere ammesso, il quale va fissato in fr. 1.-- l’unità, pari al costo
medio di una fotocopia (quando sono numerose) secondo la tariffa riconosciuta
all’avvocato d’ufficio in materia penale. Dalle 226 scritturazioni richieste
vanno quindi dedotte le schede contabili del prospetto (32 pagine), i bilanci
1993-2000 (32 pagine) i 30 “atti contabili per dich. Imposte 2001, 2002, 2003”
indicati alla voce “da fare” dello scritto 15 novembre 2002, mentre ne vanno
aggiunte 96 pari agli avvisi di deposito dello stato di riparto che dovranno
essere allestiti per ogni dei 96 crediti collocati in graduatoria. Il totale
delle scritturazioni viene quindi riconosciuto in 228.
Gli atti
puramente contabili non contabilizzati quali scritturazioni vanno considerate
al costo unitario di fr. 1.--, per un totale di fr. 84.-- (fr. 32 + 32 + 20, il
conto economico e il bilancio 2001 figurante già nel prospetto).
Quanto
alla questione del numero di fotocopie, occorre notare che se i creditori hanno
effettivamente il diritto di consultare gli atti del concordato presso il
liquidatore, il rilascio di copie deve avvenire contro pagamento (cfr. art. 9
cpv. 3 OTLEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 6 e 68 ad art. 8a). Le spese
delle fotocopie consegnate ad UBS S.A. (99 + 30), devono essere fatturate
direttamente a quest’ultima e non possono quindi essere incluse nelle spese del
concordato a carico di tutti i creditori. Invece, occorre riconoscere 96 fotocopie
in più pari ai diversi estratti dello stato di riparto definitivo che dovranno
essere spediti contestualmente agli avvisi di deposito dello stato di riparto
(cfr. art. 326 LEF e Daniel Hunkeler,
Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, n. 1136 e
1140): ogni creditore ha in effetti diritto ad un estratto di siffatto stato
riferito alla collocazione del proprio credito.
In
riassunto, vanno ammesse 228 scritturazioni al costo unitario di fr. 5.-- e
4'114 fotocopie (4'147 – 99 – 30 + 96) a fr. 1.-- l’una.
- Ricapitolando
possono essere riconosciute quali spese ed esborsi:
Qtà
Costo unitario
Totali
Formazione incarto
1
fr. 50.--
fr. 50,00
Scritturazioni
228
fr. 5.--
fr. 1'140,00
Fotocopie
4’114
fr. 5.--
fr. 4'114,00
Sborsi postali, cancelleria,
telefonici, telefax …
fr. 900,00
Trasferte
204
fr. 1.--/km
fr. 204,00
Totale
fr. 6'408,00
- All’avv.
__________ va pertanto riconosciuta un’indennità globale pari a fr. 59'807,15
(fr. 53'399,15 + fr. 6'408.--).
Richiamati gli art.
317 ss. LEF, 1 ss., 47 e 55 OTLEF
pronuncia:
-
L’istanza 28 giugno 2002 dell’avv. __________, è accolta nel
senso dei considerandi.
-
La rimunerazione del liquidatore del concordato con abbandono
dell’attivo __________, avv. __________ e dell’organo ausiliario, per il
periodo dal 4 ottobre 2001 sino alla conclusione della procedura di
liquidazione concordataria, è determinata in fr. 53'399,15, conformemente al dettaglio riportato
nel considerando 8.
-
Viene riconosciuto al liquidatore del concordato con abbandono
dell’attivo __________, avv. __________, per il periodo dal 4 ottobre 2001 sino
alla conclusione della procedura di liquidazione concordataria, l’importo
complessivo di fr. 6'408.-- a titolo di rimborso delle spese, conformemente al dettaglio riportato
nel considerando 10.
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: – __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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