AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.93
Data decisione, Autorità:
30.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00093
Lugano
30 agosto
2002
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 giugno 2002 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente
da
rappr. da __________
in tema di notifica del precetto esecutivo e di
determinazione del reddito della debitrice;
viste le osservazioni 26 giugno 2002 dell’UEF di
Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ emesso il 9 gennaio 2002 dall’UEF di Locarno __________
procede contro __________ per l’incasso di fr. 2'877.05 oltre interessi al 7%
dal 19 dicembre 2001 indicando quale titolo di credito:
“Affitti
arretrati fr. 1'322.70.
Saldo
conguaglio spese accessorie e di riscaldamento 99/00 fr. 538.90.
Conguaglio
spese accessorie e di riscaldamento 00/01 fr. 1'015.45”.
B. L’8 marzo 2002 il precetto esecutivo è stato notificato alla
debitrice a mezzo della polizia.
C. Il 10 giugno 2002 l’UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento
del reddito nei confronti di __________, stabilendo l’eccedenza mensile
pignorabile in fr. 717.--, determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr.3'685.–
Totale
mensile fr.3'685.– fr. 3'685.–
Minimo di
esistenza:
Minimo di
base fr.1’100.–
Figli
minorenni fr. 350.–
locazione fr.1’137.–
Cassa
malati fr. 381.–
Totale
deduzioni fr.2'968.– fr. 2'968.–
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 717.––.
D. Il 20 giugno 2002 l’UEF di Locarno ha trasmesso alle parti il verbale
di pignoramento.
E. Con
ricorso 21 giugno 2002 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del
pignoramento di salario del __________, atteso che:
“non ha
ricevuto il sopra menzionato precetto esecutivo”;
“non vi è
la prova dell’avvenuta corretta notifica del precetto
esecutivo
(…) e il pignoramento va pertanto annullato”;
“la
signora __________ contesta pure l’indicazione del suo reddito
in fr.
3'685.--. Si chiede di voler specificare come tale importo è
stato
calcolato”.
F. Con
osservazioni 26 giugno 2002 l’UEF di Locarno ha evidenziato che il precetto
esecutivo “è stato regolarmente notificato alla debitrice in data __________
dalla Polizia comunale” e che la debitrice non ha interposto opposizione.
L’Ufficio
ha rilevato che il verbale di pignoramento è stato allestito sulla base delle
dichiarazioni date dalla debitrice e da lei sottoscritte il 10 giugno 2002.
G. Con scritto 24 agosto 2002 l’agente della Polizia Intercomunale
con sede a __________, incaricato dell’intimazione del precetto esecutivo, in
merito alla notifica del PE n. __________ ha dichiarato quanto segue:
“non
posso ricordare le esatte modalità di consegna del precetto,
posso
comunque garantire che il precetto è stato consegnato in
data
__________”;
“i
precetti da noi consegnati nell’arco di un anno variano tra i
1'500 e i
2'000, gli stessi vengono consegnati di persona, capita
comunque
sovente che i tentativi di rintraccio del debitore sono
innumerevoli
e con esito negativo, pertanto a volte il precetto
viene
consegnato in bucalettere, con allegato un foglietto che
avverte
della possibilità di fare opposizione”;
“ora nel
caso specifico non ricordo come è stato consegnato il
precetto”.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende
il precetto esecutivo.
Il
precetto contiene:
1.le
indicazioni della domanda d’esecuzione;
2.l’ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito
e le spese
d'esecuzione o, se questa ha per scopo la
prestazione di garanzie, di fornirle;
3.l’avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito
in tutto o
in parte od il diritto del creditore di procedere per
esso in
via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (fare
opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
4.la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto,
né faccia
opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore
nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione.
Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LEF
ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato
ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. Il PE è
atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 1997, § 12 n. 11 p. 91).
c) Mentre
l'art. 64 LEF stabilisce dove e a chi si devono notificare gli atti esecutivi e
come si deve procedere se l'escusso non è reperibile, l'art. 72 LEF disciplina
per mezzo di chi e in quale forma va operata la notifica ordinaria di un
precetto esecutivo (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 1 ad art. 72 LEF).
d) Secondo
l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato
dell’ufficio o per posta.
Il precetto esecutivo è suscettibile di notifica anche per mezzo della
polizia comunale o cantonale.
e) La
forma qualificata di notificazione –espressamente imposta dal legislatore
all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria
di fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF)– esige l'atto formale della consegna
dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso
o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con
possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con
l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del
precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 11–13
ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad
opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III 118 s.; Georges
Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).
f) Con
la consegna dell’atto la notificazione è completata. Nel caso in cui il
debitore non viene trovato e la notificazione a terze persone come previsto dall’art.
64 cpv. 1 LEF non può venire effettuata, allora si deve procedere ad un nuovo
tentativo di notifica. Tuttavia non è sufficiente l’invio di un PE per via
raccomandata e il deposito, in caso di assenza, di un invito di ritiro nella
buca delle lettere. Infatti anche il funzionario postale deve consegnare l’atto
aperto, affinché il debitore, se del caso, possa interporre immediatamente
opposizione (DTF 120 III 118; Amonn/Gasser, op. cit., § 12 n. 15 p. 91).
g) Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria
alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne
l’annullamento.
a) Come pubblico documento ex art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del
precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non
sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118; 117 III 13).
La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 1998, p. 171, n. 7.87). Essa deve
essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della
veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità
cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231–233).
b) Nel
caso in esame è verosimile che le formalità della consegna effettiva ad opera
del notificante sono state disattese e che non vi sia stata la consegna
effettiva del precetto esecutivo da parte dell’agente di polizia incaricato
della notifica all’escussa, atteso che lo stesso agente ha dichiarato alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello con scritto 24
agosto 2002 che a volte il precetto esecutivo viene deposto nella bucalettere e
che in concreto, visto il tempo trascorso, non ricorda le modalità di consegna
del precetto. Non essendoci certezza sulle modalità di notifica del precetto
esecutivo n. __________ a __________ e il dubbio profittando all’escussa, ne
consegue che l’__________ non vi è potuta essere valida notificazione dell'atto
esecutivo.
a) In
linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua
impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la
gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Cometta, Kommentar zum SchKG, n.
4 e 8 s. ad art. 22 LEF).
Una
notificazione è nulla solo nel caso in cui la notificazione al debitore così
come l’attestazione di notifica mancano oppure allorquando in seguito a
notificazione errata l’atto non è pervenuto nelle mani del debitore
(Amonn/Gasser, op. cit. § 12 n. 27/28 p. 93).
b) La violazione dei prescritti imperativi degli art. 64 e 72 cpv. 2
LEF non consente l’accertamento dell’avvenuta notifica del precetto esecutivo.
In mancanza di altri elementi utili all'accertamento, non resta che considerare
quanto asserito da __________, ossia che l’escussa non avrebbe mai ricevuto il
precetto.
Ne
consegue la nullità della notifica, non però dell’esecuzione che dovrà
continuare dallo stadio in cui si è verificato l’atto carente (cfr. Cometta, Kommentar
zum SchKG, n. 3 e ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi
di diritto materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale
atto interruttivo della prescrizione nel senso dell’art. 135 n. 2 CO. L’UEF di
Locarno dovrà quindi procedere ad una nuova notifica del PE n. __________. Di
conseguenza il pignoramento __________ va annullato.
c) Per
evitare la reiterazione di notifiche carenti, l'Autorità di vigilanza emanerà
una circolare sulle modalità della notifica degli atti esecutivi, in
particolare del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento.
- Il
ricorso 21 giugno 2002 di __________ è accolto.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean–François Poudret /
Suzette Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17, 64, 69, 72 e 161 LEF; 9
cpv. 1 CC
pronuncia:
- Il
ricorso 21 giugno 2002 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato il pignoramento 10 giugno 2002 nei confronti __________
effettuato dall’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________.
1.2. L’UEF di Locarno procederà ad una nuova notificazione a
__________ del PE n. __________ emesso il 9 gennaio 2002.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione
all’UEF di Locarno e all'Ispettorato di esecuzione e fallimento, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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