Revision of wage garnishment minimum subsistence

15.2002.92Altro tribunale26 ago 2002Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor challenged the enforcement office’s revised subsistence calculation in several simultaneous wage-garnishment proceedings. The appellate supervisory court accepted the actual rent of CHF 1,625 per month because it was not excessive in light of the debtor’s income and possible relocation costs. It rejected the claimed heating estimate of CHF 375 per month and upheld CHF 150. It also refused to include the spouse’s freely disposable amount under Art. 164 CC, and removed the separate water charge because it was already included in the base amount. The appeal was therefore partly upheld, reducing the garnishable surplus from CHF 5,800 to CHF 5,720 from 1 October 2002.

Massima Omnilex

Art. 91 cpv. 1 n. 2, art. 93 LEF; minimum subsistence in wage garnishment: housing costs must be taken into account according to local custom and the debtor’s concrete financial circumstances; a rent reduction is permissible only to a normal amount and, as a rule, only with respect for contractual notice periods. Heating expenses must be substantiated and may be estimated by the enforcement authority when proof is incomplete. Amounts due under Art. 164 CC to the spouse are not part of the shared minimum subsistence. Items already included in the standard base amount, such as potable water, may be removed even if this worsens individual components, provided the overall outcome of the appeal is not aggravated in violation of the prohibition of reformatio in peius (consid. 4-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2002.92

Data decisione, Autorità: 26.08.2002, CEF

Incarto n. 15.2002.00092

Lugano 26 agosto 2002 /EC/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25/27 maggio 2002 di


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro la revisione del calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 15 maggio 2002 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da







viste le osservazioni:

  • 10 giugno 2002 del Comune di __________;

  • 10 giugno 2002 dello __________ e della __________;

  • 25 giugno 2002 dell’UEF di Riviera, Biasca;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 13 dicembre 2001 l’UEF di Riviera ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________, nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 4’967.--, determinata come segue:

Introiti:

Debitore fr. 4'221.-- (AI)

__________ fr. 6’118.--

Totale mensile fr. 10'339.--

Minimo di esistenza:

Minimo base fr. 1’550.--

Figli minorenni fr. 600.--

Locazione fr. 2'150.—

AVS fr. 111.--

C.M.Ass., Inf. fr. 556.--

bus figlio fr. 27.--

spese risc. fr. 333.--

acqua potabile fr. 45.--

Totale deduzioni fr. 5'372.--

Eccedenza mensile pignorabile fr. 4'967.--

Nel verbale di pignoramento l’UEF di Riviera ha evidenziato che si “riserva di riconsiderare, a far tempo dal prossimo termine di disdetta contrattuale, il canone locatizio ritenuto nel minimo vitale. Ciò in considerazione dell’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle necessità e alle possibilità dell’escusso”.

B. Con provvedimento 15 maggio 2002, richiamato il precedente verbale di pignoramento, l’UEF di Riviera ha proceduto “alla revisione del calcolo del minimo di esistenza nei procedimenti in oggetto per il motivo seguente: Riduzione del canone di locazione (…) e rispettivamente delle spese di riscaldamento”, determinando un’eccedenza mensile pignorabile di __________, a far tempo dal 1. ottobre 2002, di fr. 5'800.-- così calcolata:

Introiti:

Debitore fr. 4'221.-- (AI)

__________ fr. 6’118.--

Totale mensile fr. 10'339.--

Minimo di esistenza:

Minimo base fr. 1’550.--

Figli minorenni fr. 600.--

Locazione fr. 1'500.--

C.M.Ass., Inf. fr. 556.--

AVS fr. 111.--

bus figlio fr. 27.--

riscaldamento fr. 150.--

acqua potabile fr. 45.--

Totale deduzioni fr. 4'539.--

Eccedenza mensile pignorabile fr. 5'800.--

C. Con tempestivo ricorso 25/27 maggio 2002 __________ è insorto contro il nuovo conteggio allestito dall’UEF di Riviera, postulando l’accertamento di un’eccedenza pignorabile di fr. 4'850.-- mensili, atteso che:

– “nella querelata decisione l’UEF di Biasca ha revisionato il calcolo del minimo d’esistenza del ricorrente riducendo il canone di locazione a fr. 1'500.-- al mese e le spese di riscaldamento a fr. 150.-- al mese”;

– “il ricorrente è sposato e padre di due figli minori. Da anni abita con la propria famiglia in una modesta casa unifamiliare alla periferia di __________. L’effettivo attuale canone locativo ammonta a fr. 1'625.-- al mese, spese accessorie escluse. Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo esistenziale suo e della sua famiglia venga computato il canone locativo pagato e non quello ridotto nella querelata decisione di fr. 1'500.--”;

– “il riscaldamento è elettrico e costa al ricorrente all’incirca fr. 4'500.-- all’anno, ovvero circa fr. 375.-- al mese”;

  • “da qualche tempo la moglie pretende, come giusto che sia, la somma a sua libera disposizione giusta l’art. 164 CC di fr. 600.-- al mese. Anche questo importo deve essere computato nel calcolo dell’eccedenza pignorabile”.

D. Con osservazioni 10 giugno 2002 il Comune di __________ ha rilevato, in merito al canone di locazione, che “vista l’esigua differenza tra quanto richiesto dal ricorrente e quanto stabilito dall’UEF di Biasca non abbiamo alcuna obiezione al riconoscimento di quanto richiesto”.

L’osservante ha evidenziato che il ricorrente deve provare le spese di riscaldamento effettivamente pagate”.

E. Con osservazioni 25 giugno 2002 l’UEF di Riviera ha rilevato di aver computato nel verbale di pignoramento 13 dicembre 2001 l’importo di fr. 2'150.-- a titolo di locazione sulla base del contratto di locazione del 15 novembre 1993. Ritenuto che l’onere locativo e di riscaldamento fosse sproporzionato rispetto ai canoni in vigore nella regione, l’UEF ha emesso la decisione impugnata con cui è stato rivisto il calcolo dell’eccedenza pignorabile a far tempo dal 1. ottobre 2002, in ossequio ai termini di disdetta.

L’Ufficio ha evidenziato che solo con il ricorso il debitore ha prodotto un nuovo contratto di locazione stipulato il 6 novembre 1998.

in diritto:

  1. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

  2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  3. Il ricorrente chiede l’accertamento di un’eccedenza pignorabile di fr. 4'850.-- mensili, perché il canone locativo effettivamente pagato ammonta a fr. 1'625.-- al mese, le spese del riscaldamento elettrico a circa fr. 375.-- al mese e ex art. 164 CC alla moglie deve essere messo a libera disposizione l’importo di fr. 600.-- al mese.

  4. In merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:

a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2). Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile di fr. 1’625.-- oltre a fr. 375.-- per spese di riscaldamento, per un totale di fr. 2'000.--, per una casa unifamiliare a __________ che l’escusso occupa con la moglie e i due figli minorenni.

Nel caso in esame, seppure il canone di locazione corrisposto dall’escusso (fr. 1’625.--) ecceda in una certa qual misura un canone adeguato nella regione di __________ per un appartamento ad uso di quattro persone, occorre mettere in relazione tale importo con gli introiti mensili di __________ (fr. 10'339.--) e concludere che il canone di locazione non può essere considerato eccessivo, ritenuto anche che in caso di trasloco al debitore andrebbero comunque riconosciuti i relativi costi. Per questo motivo, diversamente da quanto ritenuto dall’UEF, si prescinde dal voler invitare per il momento il ricorrente ad un cambiamento di alloggio.

In relazione alle spese di riscaldamento dell’abitazione si rileva che le spese per il consumo di energia elettrica per il semestre dal 27 settembre 2001 al 28 marzo 2002 ammontano a complessivi fr. 2'635.70 (fattura n. __________ del __________ della Società Elettrica Sopracenerina). Questo semestre risulta notoriamente essere quello in cui vi è la necessità di provvedere al riscaldamento di una abitazione nelle regioni di pianura. Per questo motivo la richiesta del ricorrente di quantificare le sue spese mensili di riscaldamento in fr. 375.-- non può essere accolta in quanto eccessiva. Ritenuto che dell’importo di fr. 2'635.70.-- non è dato di conoscere la quota destinata al riscaldamento, la scrivente Camera ritiene adeguata una ripartizione nella misura di 1'800.-- per il riscaldamento (elettrico) e di fr. 863.70 per le il rimanente consumo di energia elettrica. Per questo motivo dunque la quantificazione in fr. 150.-- mensili effettuata dall'UEF va mantenuta.

b) La Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto I.3. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da parte dell’UEF di Riviera, l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--.

Ex art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

I contributi dovuti in base all’art. 164 cpv. 1 CC dal coniuge escusso all’altro coniuge non possono comunque essere computati nel calcolo del minimo di esistenza comune (Vonder Mühll, op. cit., n. 34 ad art. 93). Per questo motivo quindi la richiesta in tal senso formulata dal ricorrente deve essere respinta.

  1. Come evidenziato al considerando che precede la Tabella prevede che l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--. L’importo base di fr. 1’550.-- è comprensivo delle spese per l’acqua potabile. Ritenuto che l'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame e che le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente, l’importo di fr. 45.-- mensili conteggiato dall’UEF per queste spese non può essere ritenuto nel calcolo del minimo di esistenza.

  2. Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di __________ si presenta come segue:

Introiti:

Debitore fr. 4'221.-- (AI)

__________ fr. 6’118.--

Totale mensile fr. 10'339.--

Minimo di esistenza:

Minimo base fr. 1’550.--

Figli minorenni fr. 600.--

Locazione fr. 1'625.--

C.M.Ass., Inf. fr. 556.--

AVS fr. 111.--

bus figlio fr. 27.--

riscaldamento fr. 150.--

Totale deduzioni fr. 4'619.--

Eccedenza mensile pignorabile fr. 5'720.--

E’ pertanto ordinato il pignoramento a decorrerre dal 1. ottobre 2002 di siffatta eccedenza nell’ambito delle esecuzioni promosse nei confronti di __________.

  1. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2 e 93 LEF; 164 cpv. 1 CC; 22 LPR

pronuncia:

  1. Il ricorso 25/27 maggio 2002 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è ridotta a decorrere dal 1° ottobre 2002 da fr. 5'800.-- a fr. 5'720.--.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione a UEF di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementwage garnishmentminimum subsistencerentheating costsspousal maintenancereformatio in peiussupervisory complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the rent expense in the minimum subsistence calculation should remain at the actual amount paid rather than the reduced amount set by the enforcement office.

Decisione estratta

The actual rent of CHF 1,625 per month was accepted for the subsistence calculation.

Motivazione estratta

Although somewhat above a normal regional rent, it was not excessive when related to the debtor’s monthly income; a move would also entail additional recognized costs.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor’s claimed heating costs of CHF 375 per month should be accepted.

Decisione estratta

No. The enforcement office’s monthly heating amount of CHF 150 was upheld.

Motivazione estratta

The electricity bill did not allow a precise separation of heating from other consumption, and the debtor’s estimated monthly heating cost was considered excessive.

Questione giuridica chiave

Whether the wife’s freely disposable amount under Art. 164 CC had to be included in the common minimum subsistence calculation.

Decisione estratta

No. Contributions under Art. 164 CC cannot be included in the common minimum subsistence.

Motivazione estratta

The court held that amounts owed to the spouse under Art. 164 CC are not computable in the shared subsistence minimum.

Questione giuridica chiave

Whether the water-charge item of CHF 45 could remain in the subsistence calculation.

Decisione estratta

No. The amount had to be removed because it is already included in the base amount.

Motivazione estratta

The standard base amount for spouses already covers potable water, and the reformatio in peius rule did not prevent correcting this item against the appellant.

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