AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.92
Data decisione, Autorità:
26.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00092
Lugano
26 agosto
2002 /EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25/27 maggio 2002 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Riviera e meglio contro la revisione del calcolo del minimo d’esistenza del debitore
del 15 maggio 2002 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro
il ricorrente da
viste
le osservazioni:
-
10
giugno 2002 del Comune di __________;
-
10 giugno 2002 dello __________ e della __________;
-
25
giugno 2002 dell’UEF di Riviera, Biasca;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 13 dicembre 2001 l’UEF di Riviera ha proceduto al pignoramento
del reddito nei confronti di __________, nell’ambito di diverse esecuzioni
promosse nei suoi confronti, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 4’967.--,
determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr. 4'221.--
(AI)
__________ fr. 6’118.--
Totale
mensile fr. 10'339.--
Minimo
di esistenza:
Minimo
base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 600.--
Locazione fr. 2'150.—
AVS fr.
111.--
C.M.Ass.,
Inf. fr. 556.--
bus
figlio fr. 27.--
spese
risc. fr. 333.--
acqua
potabile fr. 45.--
Totale
deduzioni fr. 5'372.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 4'967.--
Nel verbale di
pignoramento l’UEF di Riviera ha evidenziato che si “riserva di riconsiderare,
a far tempo dal prossimo termine di disdetta contrattuale, il canone locatizio
ritenuto nel minimo vitale. Ciò in considerazione dell’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle necessità e alle
possibilità dell’escusso”.
B. Con
provvedimento 15 maggio 2002, richiamato il precedente verbale di pignoramento,
l’UEF di Riviera ha proceduto “alla revisione del calcolo del minimo di
esistenza nei procedimenti in oggetto per il motivo seguente: Riduzione del
canone di locazione (…) e rispettivamente delle spese di riscaldamento”, determinando
un’eccedenza mensile pignorabile di __________, a far tempo dal 1. ottobre
2002, di fr. 5'800.-- così calcolata:
Introiti:
Debitore fr. 4'221.--
(AI)
__________ fr. 6’118.--
Totale
mensile fr. 10'339.--
Minimo
di esistenza:
Minimo
base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 600.--
Locazione fr. 1'500.--
C.M.Ass.,
Inf. fr. 556.--
AVS fr. 111.--
bus
figlio fr. 27.--
riscaldamento fr.
150.--
acqua
potabile fr. 45.--
Totale
deduzioni fr. 4'539.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 5'800.--
C. Con tempestivo ricorso 25/27 maggio 2002 __________ è insorto
contro il nuovo conteggio allestito dall’UEF di Riviera, postulando
l’accertamento di un’eccedenza pignorabile di fr. 4'850.-- mensili, atteso che:
– “nella querelata
decisione l’UEF di Biasca ha revisionato il calcolo del minimo d’esistenza del
ricorrente riducendo il canone di locazione a fr. 1'500.-- al mese e le spese
di riscaldamento a fr. 150.-- al mese”;
– “il ricorrente è
sposato e padre di due figli minori. Da anni abita con la propria famiglia in
una modesta casa unifamiliare alla periferia di __________. L’effettivo attuale
canone locativo ammonta a fr. 1'625.-- al mese, spese accessorie escluse. Il
ricorrente chiede che nel calcolo del minimo esistenziale suo e della sua
famiglia venga computato il canone locativo pagato e non quello ridotto nella
querelata decisione di fr. 1'500.--”;
– “il riscaldamento
è elettrico e costa al ricorrente all’incirca fr. 4'500.-- all’anno, ovvero
circa fr. 375.-- al mese”;
- “da qualche tempo
la moglie pretende, come giusto che sia, la somma a sua libera disposizione
giusta l’art. 164 CC di fr. 600.-- al mese. Anche questo importo deve essere
computato nel calcolo dell’eccedenza pignorabile”.
D. Con osservazioni
10 giugno 2002 il Comune di __________ ha rilevato, in merito al canone di
locazione, che “vista l’esigua differenza tra quanto richiesto dal ricorrente e
quanto stabilito dall’UEF di Biasca non abbiamo alcuna obiezione al
riconoscimento di quanto richiesto”.
L’osservante ha
evidenziato che il ricorrente deve provare le spese di riscaldamento
effettivamente pagate”.
E. Con osservazioni
25 giugno 2002 l’UEF di Riviera ha rilevato di aver computato nel verbale di
pignoramento 13 dicembre 2001 l’importo di fr. 2'150.-- a titolo di locazione
sulla base del contratto di locazione del 15 novembre 1993. Ritenuto che
l’onere locativo e di riscaldamento fosse sproporzionato rispetto ai canoni in
vigore nella regione, l’UEF ha emesso la decisione impugnata con cui è stato
rivisto il calcolo dell’eccedenza pignorabile a far tempo dal 1. ottobre 2002,
in ossequio ai termini di disdetta.
L’Ufficio ha
evidenziato che solo con il ricorso il debitore ha prodotto un nuovo contratto
di locazione stipulato il 6 novembre 1998.
in diritto:
-
Nell'ambito del pignoramento l'escusso
deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo
reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le
esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF
117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare
le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Il
ricorrente chiede l’accertamento di un’eccedenza pignorabile di fr. 4'850.--
mensili, perché il canone locativo effettivamente pagato ammonta a fr. 1'625.--
al mese, le spese del riscaldamento elettrico a circa fr. 375.-- al mese e ex
art. 164 CC alla moglie deve essere messo a libera disposizione l’importo di
fr. 600.-- al mese.
-
In
merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF
10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF
1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001
pag. 74 ss.).
Il debitore non può
essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre
2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola,
essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, op.
cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder
Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il
calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se
il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà
conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto
II.1.2).
Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di
esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile di fr.
1’625.-- oltre a fr. 375.-- per spese di riscaldamento, per un totale di fr.
2'000.--, per una casa unifamiliare a __________ che l’escusso occupa con la
moglie e i due figli minorenni.
Nel
caso in esame, seppure il canone di locazione corrisposto dall’escusso (fr.
1’625.--) ecceda in una certa qual misura un canone adeguato nella regione di
__________ per un appartamento ad uso di quattro persone, occorre mettere in
relazione tale importo con gli introiti mensili di __________ (fr. 10'339.--) e
concludere che il canone di locazione non può essere considerato eccessivo,
ritenuto anche che in caso di trasloco al debitore andrebbero comunque
riconosciuti i relativi costi. Per questo motivo, diversamente da quanto
ritenuto dall’UEF, si prescinde dal voler invitare per il momento il ricorrente
ad un cambiamento di alloggio.
In
relazione alle spese di riscaldamento dell’abitazione si rileva che le spese
per il consumo di energia elettrica per il semestre dal 27 settembre 2001 al 28
marzo 2002 ammontano a complessivi fr. 2'635.70 (fattura n. __________ del
__________ della Società Elettrica Sopracenerina). Questo semestre risulta
notoriamente essere quello in cui vi è la necessità di provvedere al
riscaldamento di una abitazione nelle regioni di pianura. Per questo motivo la
richiesta del ricorrente di quantificare le sue spese mensili di riscaldamento
in fr. 375.-- non può essere accolta in quanto eccessiva. Ritenuto che
dell’importo di fr. 2'635.70.-- non è dato di conoscere la quota destinata al
riscaldamento, la scrivente Camera ritiene adeguata una ripartizione nella
misura di 1'800.-- per il riscaldamento (elettrico) e di fr. 863.70 per le il
rimanente consumo di energia elettrica. Per questo motivo dunque la
quantificazione in fr. 150.-- mensili effettuata dall'UEF va mantenuta.
b) La
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede
al punto I.3. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da
parte dell’UEF di Riviera, l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr.
1'550.--.
Ex
art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura
della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di
ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre
liberamente.
I
contributi dovuti in base all’art. 164 cpv. 1 CC dal coniuge escusso all’altro
coniuge non possono comunque essere computati nel calcolo del minimo di
esistenza comune (Vonder Mühll, op. cit., n. 34 ad art. 93). Per questo motivo
quindi la richiesta in tal senso formulata dal ricorrente deve essere respinta.
-
Come evidenziato al considerando che
precede la Tabella prevede che l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr.
1'550.--. L’importo base di fr. 1’550.-- è comprensivo delle spese per l’acqua
potabile. Ritenuto che l'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in
peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame e che le singole poste
di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono
quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del
ricorrente, l’importo di fr. 45.-- mensili conteggiato dall’UEF per queste
spese non può essere ritenuto nel calcolo del minimo di esistenza.
-
Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr. 4'221.--
(AI)
__________ fr. 6’118.--
Totale
mensile fr. 10'339.--
Minimo
di esistenza:
Minimo
base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 600.--
Locazione fr. 1'625.--
C.M.Ass.,
Inf. fr. 556.--
AVS fr. 111.--
bus
figlio fr. 27.--
riscaldamento fr.
150.--
Totale
deduzioni fr. 4'619.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 5'720.--
E’
pertanto ordinato il pignoramento a decorrerre dal 1. ottobre 2002 di siffatta
eccedenza nell’ambito delle esecuzioni promosse nei confronti di __________.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2 e 93 LEF;
164 cpv. 1 CC; 22 LPR
pronuncia:
- Il ricorso 25/27 maggio 2002
__________, è parzialmente accolto.
1.1.
Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è
ridotta a decorrere dal 1° ottobre 2002 da fr. 5'800.-- a fr. 5'720.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
a UEF di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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