Foreclosure warning upheld despite deregistration and prior bankruptcy

15.2002.7Altro tribunale28 gen 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The supervisory complaint was brought against the Lugano enforcement office’s foreclosure warning. The debtor argued that he had been deregistered from the commercial register and that his prior bankruptcy and lack of better fortune barred bankruptcy enforcement. The court held that a general partner remains subject to bankruptcy enforcement for six months after the publication of the cancellation in the Swiss Official Gazette of Commerce, and that the creditor had requested continuation in time. It also held that the better-fortune objection had been waived because it was not timely maintained and was later withdrawn. The complaint was dismissed, with no costs or indemnities.

Massima Omnilex

Art. 39 cpv. 2, 40 LEF; art. 74 cpv. 1, 75 cpv. 2, 149 cpv. 4, 149a, 265 LEF; continuation of enforcement in bankruptcy after cancellation from the commercial register and waiver of the objection of not having returned to better fortune. A former partner of a general partnership remains subject to bankruptcy enforcement for six months from publication of the cancellation in the FOSC; if the creditor requests continuation within that period, the enforcement proceeds by bankruptcy. The complaint authority may review formal defects, but not merits issues. The objection of no return to better fortune must be expressly raised in due time together with the objection to the payment order; otherwise it is deemed waived and cannot be invoked later, including in supervisory proceedings (consid. 5-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2002.7

Data decisione, Autorità: 28.01.2002, CEF

Incarto n. 15.2002.00007

Lugano 28 gennaio 2002 EC/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 dicembre 2001 di


Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da


rappr. dal proprio amministratore unico __________

in tema di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni:

  • 9 gennaio 2002 della __________

  • 10 gennaio 2002 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 27 settembre 2001 dell'UE di Lugano ____________________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 8'908.30 oltre interessi al 5% dal 4 luglio 2000, indicando quale titolo di credito. “attestato carenza beni n. __________ di fr. 8'908.30 emesso il 04.07.2000 dall’Ufficio esecuzione, Lugano. Fatture e riconoscimento di debito, mandato d’investigazione, sentenza Pretura e solleciti”. A tale precetto esecutivo, notificatogli il 1. ottobre 2001, il debitore ha interposto tempestiva opposizione.

B. Con istanza 11 ottobre 2001 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione alla Pretura di Lugano, sezione 5.

In sede di udienza di contraddittorio del 23 novembre 2001 __________ ha ritirato l’opposizione, asseverando “di non contestare il credito dedotto in esecuzione in quanto accertato dall’__________ ma di non essere in grado di far fronte al pagamento di quanto richiesto non avendo nuovi beni”.

C. Ritirata l’opposizione, su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione dell’11 dicembre 2001, il 13 dicembre 2001 l'UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il giorno successivo.

D. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con atto 19/27 dicembre 2001 postulando, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento, atteso che:

  • la Pretura di Lugano ha decretato il suo fallimento il 5 maggio 1997;

  • “le prestazioni della __________ risalgono al periodo antecedente il decreto di fallimento”;

  • la “comminatoria di fallimento datata 14 dicembre 2001 della __________ non si basa su corretta prassi in quanto il sottoscritto non è più iscritto a RC dall’11 dicembre 2001”;

  • “non essendo più iscritto a RC, non è più applicabile la procedura di fallimento”;

  • “anche dal profilo sostanziale non può essere ignorato che il sottoscritto, giusta il recente pignoramento espletato dall’UE di Lugano non è tornato a miglior fortuna, presupposto richiesto dalla legge per le procedure di fallimento e pignoramento”.

E. Con osservazioni 9 gennaio 2002 e 10 gennaio 2002 __________ rispett. l’UE di Lugano hanno chiesto la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

F. Il ricorrente __________ risultava iscritto nel Registro di commercio sino all’11 dicembre 2001, giorno in cui la società è stata radiata d’ufficio a seguito di decisione 6 dicembre 2001 della Sezione del registro fondiario e di commercio, quale socio della società in nome collettivo __________.

considerato

in diritto:

  1. Il ricorrente assevera che dall’11 dicembre 2001 non sarebbe più iscritto nel registro di commercio, e che pertanto l’esecuzione promossa contro di lui da __________ non potrebbe proseguire in via di fallimento.

  2. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio __________ su reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):

  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci _________.

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. __________ allega ritualmente una questione di forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento perché non sarebbe più iscritto nel registro di commercio dall’11 dicembre 2001.

  3. Per i combinati art. 39 cpv. 2 e 40 LEF, il socio di una società in nome collettivo resta soggetto alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione della società dal Registro di commercio, per sei mesi dalla pubblicazione della cancellazione nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC). Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento.

  4. Dall’estratto del Registro di commercio di Locarno si evince che la società in nome collettivo “__________ ”, di cui il ricorrente è socio, è stata cancellata l’11 dicembre 2001 con pubblicazione __________. Ex combinati art. 39 cpv. 2 e 40 LEF __________ rimane soggetto all’esecuzione in via di fallimento per un termine di sei mesi dalla pubblicazione sul FUSC e pertanto fino al __________. Avendo la creditrice chiesto di proseguire l’esecuzione con domanda dell’11 dicembre 2001, ossia addirittura prima che il predetto termine di sei mesi iniziasse a decorrere, l’UE di Lugano si è correttamente determinato proseguendo l’esecuzione in via di fallimento. La comminatoria di fallimento del 13 dicembre 2001 è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo.

a. __________ ha eccepito che le prestazioni per l’incasso delle quali __________ procede in via esecutiva risalgono al periodo precedente l’apertura del fallimento nei suoi confronti, decretato dalla Pretura di Lugano il 5 maggio 1997 e che egli non sarebbe “tornato a miglior fortuna”.

b. Nella procedura di liquidazione fallimentare in via ordinaria o sommaria - ma non nell'ipotesi di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ex art. 230 LEF - all'atto della ripartizione finale ciascun creditore riceve, per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito, un attestato di carenza di beni, nel quale si indica se il credito sia stato riconosciuto o contestato dal fallito (art. 265 cpv. 1 primo periodo LEF).

c. Siffatto attestato di carenza di beni produce gli effetti enunciati negli art. 149 cpv. 4 e 149a LEF (art. 265 cpv. 2 primo periodo LEF), ritenuto che ex art. 265 cpv. 2 secondo periodo LEF non si può promuovere una nuova esecuzione, in base a tale attestato, se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna nel senso dell'art. 265 cpv. 2 terzo periodo LEF.

d. Per l’art. 75 cpv. 2 LEF il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione. Per i combinati art. 74 cpv. 1 e 75 cpv. 2 LEF l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna va pertanto formulata nei termini per fare opposizione al precetto, al più tardi quindi entro dieci giorni dalla sua notificazione, riservato l’art. 33 cpv. 4 LEF.

e. In concreto nel termine di legge __________ ha interposto semplice opposizione al precetto esecutivo. Tale opposizione è poi stata ritirata dal ricorrente all’udienza di contraddittorio del 23 novembre 2001. Pertanto, ope legis si deve considerare che l’escusso abbia rinunciato all’eccezione di non ritorno a miglior fortuna, eccezione che se tempestivamente formulata sarebbe stata trattata nell’ambito della specifica procedura stabilita dall’art. 265a LEF.

  1. Il ricorso 19 dicembre 2001 __________ è pertanto respinto.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43, 74 cpv. 1, 75 cpv. 2, 149 cpv. 4, 149a, 230 e 265 LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 19 dicembre 2001 __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: -__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

debt enforcementbankruptcy enforcementcommercial registergeneral partnershipwithdrawal of objectionbetter fortuneforeclosure warningsupervisory complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the debtor could object to proceeding by bankruptcy after deregistration from the commercial register.

Decisione estratta

No. A general partner remains subject to bankruptcy enforcement for six months after publication of the cancellation in the Swiss Official Gazette of Commerce; the creditor requested continuation within that period.

Motivazione estratta

Under Arts. 39(2) and 40 SchKG, the six-month period runs from publication of the cancellation, not from the internal deregistration date; continuation was requested even before the period began to run.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor could still invoke that he had not returned to better fortune despite an old certificates-of-loss-of-property basis and prior bankruptcy.

Decisione estratta

No. The objection of not having returned to better fortune must be raised in the objection to the payment order and was waived when the debtor first objected and then withdrew the objection.

Motivazione estratta

Arts. 74(1), 75(2), 149(4), 149a and 265 SchKG require the better-fortune objection to be asserted timely; otherwise it is deemed waived and is not available in this supervisory complaint.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.