AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.69
Data decisione, Autorità:
17.06.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00069
Lugano
17 giugno
2002/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 maggio 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
chiedente l'annullamento dell'incanto tenutosi il 25 aprile 2002 nell'ambito
delle procedure in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________
(ritenzione n. __________) risp. __________ (ritenzione n. __________) promosse
contro la ricorrente da
rappr. da __________
viste le osservazioni
13 e 31 maggio 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
preso atto che con
ordinanza presidenziale 14/16 maggio 2002 al ricorso non
è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. In
seguito al mancato pagamento da parte della locataria __________ delle pigioni
relative ad uno stabile industriale/commerciale sito a __________, il locatore
__________ ha chiesto il 15 gennaio 2002 all'UE di Lugano per sei mesi dal 1.6.
al 31.12.2001 ammontanti a fr. 74'640.-- e per il mese di gennaio 2002
ammontante a fr. 12'440.-- l'erezione di un inventario degli oggetti vincolati
da un diritto di ritenzione (ritenzione n. __________), che si trovavano nei
locali locati. Il 18/22 gennaio 2002 l'UE di Lugano ha inventariato 62 oggetti.
__________ ha poi promosso, a convalida del verbale d'inventario,
un'esecuzione in via realizzazione del pegno manuale che ha portato
all'emissione il 25 gennaio 2002 da parte dell'UE di Lugano del PE n.
__________, contro il quale la debitrice ha interposto opposizione.
B. Il 3 aprile 2002 __________ ha chiesto per la pigione rimasta
impagata dal 1.2. al 28.2.2002 per un importo di fr. 12'440.-- un'ulteriore
erezione d'inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione
(ritenzione n. __________) che si trovavano nei locali affittati. Il 2/8 aprile
2002 l'UE di Lugano ha inventariato 46 oggetti. Il locatore ha di nuovo
promosso, a convalida del verbale d'inventario, una procedura esecutiva in via
di realizzazione del pegno manuale che ha portato all'emissione l'8 aprile 2002
da parte dell'UE di Lugano del PE n. __________. Anche contro questo PE la
__________ ha interposto opposizione.
C. In seguito al ritiro dell'opposizione interposta al PE n. __________
da parte della __________, il 2 aprile 2002 __________ ha inoltrato la domanda
di vendita degli oggetti inventariati. L'8 aprile 2002 l'UE di Lugano ha
comunicato alla __________ la domanda di realizzazione del creditore e le ha
inviato l'avviso d'incanto fissato per il __________ alle ore 15.00. Il __________
l'avviso d'incanto relativo alla predetta esecuzione n. __________ (ritenzione
n. __________) è apparso sul Foglio ufficiale cantonale. Nella pubblicazione è
stato indicato che con l'asta pubblica sarebbero stati realizzati:
-
una partita di mobili d'ufficio
comprendente: scrivanie, tavoli, sedie, scansie, computer, fotocopiatrice, ecc.
(77 posizioni) e che il tutto sarebbe stato realizzato in blocco;
-
un laboratorio per la
progettazione/produzione di dispositivi nel campo medico-scientifico
comprendente banchi da lavoro, apparecchiature elettriche, bilance,
congelatori, ecc. (ca. 31 posizioni) e che il tutto sarebbe stato realizzato in
blocco.
D. Il __________ dalle ore 15.00 alle ore 15.45 si è tenuta a
__________ presso la __________ l'asta pubblica.
Dai
due verbali agli atti risulta che gli incanti sono stati effettuati sia per
l'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) che per l'esecuzione n.
__________ (ritenzione n. __________).
Dal
verbale d'incanto concernente l'esecuzione n. __________ risulta che
l'inventario/ritenzione n. __________ è stato suddiviso come segue:
C
= quanto inventariato dalla pos. n. 1 alla pos. n. 3 e dalla pos. n. 31
alla pos. n. 62 compresa viene venduto in blocco.
D
= quanto inventariato dalla pos. n. 4 alla pos. n. 31 compresa viene
venduto in blocco.
Per quanto concerne i computer alle pos.
__________, gli stessi potranno essere asportati/ritirati unicamente il
30.4.2002 previo accordo con il locatore.
Dal
verbale d'incanto concerne l'esecuzione n. __________ risulta che
l'inventario/ritenzione n. __________ è stato suddiviso come segue:
A = quanto inventariato dalla pos.
n. 1 alla pos. n. 27 e dalla pos. n. 29 alla pos. n. 38 e dalla pos. n. 40 alla
pos. n. 42 e dalla pos. n. 44 alla pos. n. 46 compresa viene venduto in blocco.
B
= quanto inventariato alla pos. n. 28-39 e 43 viene venduto in blocco
(laboratorio).
Per quanto concerne il
computer (pos. 44) lo stesso potrà essere asportato/ritirato unicamente il
30.04.2002 previso accordo con il locatore.
Nelle
osservazioni del verbale d'incanto relativo all'esecuzione n. __________
(ritenzione n. __________) è stato indicato quanto segue:
"quanto inventariato nelle
condizioni d'asta alle voci B e D dei rispettivi verbali d'incanto,
rispettivamente ritenzione n. __________ e __________ viene aggiudicato in
blocco, dopo le tre chiamate d'uso, per l'importo di frs. 5'000.-- (cinquemila)
al creditore __________ e per esso al suo rappr. __________ c/o __________.
La somma ricavata verrà
ripartita proporzionalmente in rapporto ai valori di stima dei beni
inventariati."
Nelle
osservazioni del verbale d'incanto relativo all'esecuzione n. __________
(ritenzione n. __________) è stato indicato quanto segue:
"quanto inventariato nelle
condizioni d'asta alle voci A e C dei rispettivi verbali d'incanto,
rispettivamente ritenzione n. __________ e __________ viene aggiudicato, dopo
le tre chiamate d'uso, in blocco per l'importo di frs. 25'000.--
(venticinquemila) al creditore __________, tramite il suo rappr. __________ c/o
__________.
La somma ricavata verrà
ripartita proporzionalmente in rapporto ai valori di stima dei beni
inventariati".
E. Il 26 aprile 2002 l'UE di Lugano ha inviato sia a __________ che
alla __________ il conto finale e lo stato di riparto relativi alle esecuzioni
n. __________ (ritenzione n. __________) risp. n. __________ (ritenzione n.
__________).
F. Con atto 8 maggio 2002 la __________ ha presentato ricorso chiedendo
l'annullamento della realizzazione dei beni compresi nelle procedure esecutive
n. __________ e n. __________ e di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio.
La
ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza il 29 aprile 2002
dell'avvenuta vendita all'asta, del conto finale e dello stato di riparto nelle
procedure esecutive n. __________ e n. __________, mentre il 7 maggio 2002 le è
stata notificata dall'UE di Lugano la comunicazione della domanda di
realizzazione dei beni compresi nell'esecuzione n. __________, richiesta dal
creditore con atto 2 maggio 2002, ossia a vendita già avvenuta. La ricorrente
ha poi affermato di attendere ancora che le sia notificata la domanda di
realizzazione per la procedura esecutiva n. __________, allorquando anche per
questa procedura i beni oggetto del relativo diritto di ritenzione sono già
stati venduti.
G. Delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In diritto
a) Secondo
l'art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni
mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese nè più tardi di
un anno dal pignoramento. La realizzazione degli oggetti pignorati avviene solo
su richiesta del creditore escutente e non d'ufficio (Markus Frey, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. II, n. 1 e 10 ad art. 116)
Ex
art. 122 LEF i beni mobili e i crediti sono realizzati dall'ufficio esecuzione
non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della
domanda di realizzazione
b) Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, dall'incarto dell'UE di Lugano relativo
all'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) emerge che il creditore
il 2 aprile 2002 ha chiesto la realizzazione dei beni inventariati e che l'UE
di Lugano l'8 aprile 2002 ha inviato con lettera raccomandata alla __________
sia la comunicazione della domanda di realizzazione che l'avviso d'incanto
fissato per il 25 aprile 2002. Quest'ultimo è stato pubblicato sul FUC del
__________. In questa procedura l'UE ha pertanto operato correttamente ex art.
116 cpv. 1 e 122 cpv. 1 LEF, inviando alla debitrice, in seguito alla richiesta
del creditore, la domanda di realizzazione risp. l'avviso d'incanto e fissando
quest'ultimo per il 25 aprile 2002, ossia non prima di dieci giorni né più
tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.
c) Dall'incarto
dell'UE di Lugano relativo all'ulteriore esecuzione n. __________ (ritenzione
n. __________) risulta che la debitrice ha ritirato la relativa opposizione al
PE il 25 aprile 2002 e che con decisione 30 aprile 2002 la Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha stralciato la relativa procedura di rigetto
dell'opposizione. Lo stesso giorno, ossia il 30 aprile 2002, __________ ha
chiesto all'Ufficio esecuzione la vendita degli oggetti inventariati. Il 2
maggio 2002 l'UE di Lugano ha comunicato con lettera raccomandata la domanda di
realizzazione alla __________.
Appare
pertanto chiaro che l'UE di Lugano ha realizzato durante l'incanto tenutosi il
__________ concernente la prima procedura esecutiva n. __________ (ritenzione
n. __________) anche i beni inventariati nell'ambito della seconda procedura n.
__________ (ritenzione n. __________), senza attendere ex art. 116 cpv. 1 LEF
la relativa domanda di realizzazione da parte del creditore escutente e
ovviamente non rispettando i termini previsti dall'art. 122 cpv. 1 LEF.
Contrariamente
a quanto sostenuto dall'UE di Lugano il consenso all'incanto contenuto nello
scritto 25 aprile 2002 dell'amministratore unico della __________ non poteva
essere inteso quale consenso alla vendita dei beni inventariati nella predetta
procedura esecutiva n. __________ (ritenzione n. __________), ritenuto che
questa lettera si riferiva allo scritto 24 aprile 2002 dell'avv. __________,
con cui quest'ultimo, indicando esplicitamente l'altra esecuzione n. __________
risp. ritenzione n. __________, chiedeva il rinvio dell'incanto fissato per il
giorno successivo.
Anche
la pubblicazione sul FUC del __________, seppure riferita a due blocchi di
oggetti, indicava solo l'esecuzione n. __________ risp. la ritenzione n.
__________.
Sulla
base di queste considerazioni l'incanto del __________ relativo agli oggetti
inventariati nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ (ritenzione n.
__________) va pertanto annullato.
- La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata
dalla __________ con il gravame, va respinta, le persone giuridiche non
beneficiando dell'assistenza giudiziaria (I CCA 5 febbraio 1993 in re __________
SA c. __________ AG).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17,
116 e 122 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 8 maggio 2002 __________, è parzialmente accolto.
1.1. L'incanto relativo
all'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) tenutosi il __________
presso la __________ è annullato.
1.2. È fatto ordine
all'aggiudicatario __________, di tenere a disposizione dell'UE di Lugano tutti
gli oggetti aggiudicatigli e inventariati nell'ambito dell'esecuzione n.
__________ (ritenzione n. __________).
1.3. È fatto ordine
all'Ufficio esecuzione di Lugano di dar corso indilatamente alla domanda di
realizzazione 30 aprile 2002 presentata da __________ nell'ambito della
procedura esecutiva n. __________ (ritenzione n. __________).
-
La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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