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15.2002.67 ΓÇó Complaint against bankruptcy administration inadmissible after revocation
15.2002.67Altro tribunale25 nov 2002Inadmissible
The supervisory complaint concerned the management of bankruptcy real estate by the enforcement and bankruptcy offices in Locarno and Lugano. After the bankruptcy had been revoked on 23 April 2002, the complainant sought correction of the final accounts, annulment of measures, and compensation for alleged losses. The supervisory chamber held that, once bankruptcy is revoked, the administration can no longer be challenged and the complaint cannot be used to prepare a later liability action. It therefore declared the complaint inadmissible. It further held that damage claims belong before the civil courts. No fees or party compensation were ordered.
Art. 17, 19 and 195 LEF; Art. 20a cpv. 1 LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a and Art. 62 cpv. 2 OTLEF: after revocation of bankruptcy, supervisory complaints against the conduct of the bankruptcy administration are no longer admissible, even when aimed at compelling acts within the administration’s former powers. The complaint procedure serves a limited procedural purpose and cannot be used to create a factual basis for a subsequent liability action. Claims for damages, including unlawfulness, fault, loss and adequate causation, fall within the exclusive jurisdiction of the civil courts. The complaint proceedings are free of charge and no party indemnity is awarded.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.67
Data decisione, Autorità: 25.11.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00067
Lugano 25 novembre 2002 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 maggio 2002 di
patr. dall’avv. __________ e dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano agenti su incarico rogatoriale dell’Ufficio fallimenti di __________ (Rog. n. __________ risp. Rog. n. __________) nell’ambito del fallimento della stessa __________;
viste le osservazioni
29 maggio 2002 dell’Immobiliare __________;
5 giugno 2002 dell’UEF di Locarno;
17 maggio 2002 dell’UF di Lugano
preso atto della replica 3 ottobre 2002 della __________ e delle dupliche 11 ottobre 2002 dell’UEF di Locarno e 18 ottobre 2002 dell’Immobiliare __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’8 settembre 1999 il Bezirksgericht di March ha decretato il fallimento della __________ dallo stesso giorno alle ore 15.00;
che il 23 settembre 1999 l’UF di March ha incaricato l’UEF di Locarno di procedere all’inventario, alla stima e all’amministrazione delle proprietà immobiliari della fallita ad __________;
che il 23 settembre 1999 l’UF di March ha incaricato l’UF di Lugano di procedere all’inventario, alla stima e all’amministrazione del fondo particella n. __________ di __________;
che il 28 settembre 1999 l’UF di Lugano ha confermato il mandato di amministrazione dell’immobile di __________ alla ditta __________, che si occupava già dell’amministrazione del medesimo;
che l’11 giugno 2001 l’UEF di Locarno ha deciso di conferire l’amministrazione delle proprietà della fallita site ad __________ all’Immobiliare __________;
che il 2 aprile 2002 l’Immobiliare __________ ha presentato un rapporto sulla gerenza immobiliare chiusa provvisoriamente lo stesso 2 aprile 2002 dal quale emerge un disavanzo d’esercizio di fr. 31'648.35;
che il 23 aprile 2002 è stato revocato il fallimento della __________;
che con ricorso 1. maggio 2002 la __________ ha postulato che “il conteggio finale allestito dalle amministrazioni coinvolte nella procedura fallimentare vengano corretti e che determinati provvedimenti vengano annullati. Inoltre la ricorrente ha postulato che le perdite da lei subite vengano risarcite, atteso che l’UEF di Locarno e l’UF di Lugano furono incaricati dell’amministrazione dei beni immobili siti nei circondari di loro competenza e che l’amministrazione venne eseguita “in modo superficiale ed insufficiente ciò che ha provocato degli svantaggi alla massa fallimentare rispettivamente alla __________ ”;
che il 6 settembre 2002 l’Immobiliare __________ ha presentato il conteggio definitivo con i relativi giustificativi relativi agli appartamenti di proprietà della __________ presso il Condominio __________, dai quali emerge che la gestione ha prodotto un utile di fr. 24'973.20;
che dopo la rivocazione del fallimento non è più possibile censurare l’operato dell’amministrazione del fallimento neppure per chiedere che quest’ultima proceda ad operazioni che rientravano nelle sue pregresse attribuzioni (DTF 81 III 65 ss.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 1999, n. 35 ad art. 195);
che il gravame 3 maggio 2002 di __________ va pertanto dichiarato irricevibile;
che visto l’esito del gravame, anche la richiesta pecuniaria della ricorrente risulta essere infondata;
che alla ricorrente va comunque ricordato che l’accertamento dell’eventuale danno da lei subito in connessione all’operato degli Uffici di esecuzione e fallimenti non rientra nelle competenze dell’autorità di vigilanza (Rep 1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La procedura di ricorso è infatti volta a raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non può servire per precostituirsi una favorevole base di partenza per la successiva -eventuale- azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (cfr. art. 21 LEF; Rep 1989 p. 216/217; DTF 81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 115s, n. 2.4);
che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep. 1989 p. 217 e rif. ivi).
che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 195 LEF; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 3 maggio 2002 __________ è irricevibile.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
Comunicazione all’UEF di Locarno;
Comunicazione all’UF di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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