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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.43
Data decisione, Autorità:
10.04.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00043
Lugano
10 aprile
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di
__________ rappr. da __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona e meglio contro il provvedimento 20 febbraio 2002 di
annullamento della notifica del PE emesso nella procedura esecutiva n.
__________ promossa dalla ricorrente contro
__________ rappr. da __________
viste le
osservazioni: - 6 marzo 2002 della __________
21 marzo 2002 dell'UEF di Bellinzona;
preso atto dello
scritto 22 marzo 2002 di __________
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
in seguito al ricorso 21 febbraio 2002 della __________ contro la notifica di
atti esecutivi emessi dall'UEF di Bellinzona nella procedura esecutiva n.
__________, l'UEF di Bellinzona con provvedimento 20 febbraio 2002 ha annullato
la notifica del PE avvenuta il 14 maggio 2001, rilevando che avrebbe emesso il
relativo duplicato da notificare direttamente al socio gerente;
che
contro il predetto provvedimento la ____________________ ha presentato il
ricorso in oggetto adducendo che il PE n. __________ è stato notificato il 14
maggio 2001 al socio gerente __________ (doc. B) e che il 20 giugno 2001, non essendo
stata interposta opposizione, è stato chiesto all'UEF di Bellinzona di procedere
alla notifica della comminatoria di fallimento;
che
la ricorrente ha rilevato che, come risulta dalla comminatoria di fallimento 20
giugno 2001 (doc. C), la notifica è stata eseguita al socio gerente __________
l'11 luglio 2001 per il tramite della Polizia comunale di __________;
che
delle osservazioni dell'UEF di Bellinzona e della __________ si dirà, se del caso,
in seguito;
che
con scritto 22 marzo 2002 _________ ha ammesso che il 26 luglio 2001 era a
conoscenza della comminatoria di fallimento, nonostante avesse dato ordine il
30 maggio 2000 di trasmettere al suo indirizzo ogni atto relativo alla
che,
secondo la sua stessa ammissione, __________ a partire dal 26 luglio 2001 era
pertanto a conoscenza della procedura esecutiva n.__________ promossa dalla
__________ sfociata nella comminatoria di fallimento emessa il 20 giugno 2001;
che
contro l'irregolare notifica di un atto esecutivo o la notifica ad una persona
non legittimata a riceverlo, il debitore può presentare ricorso all'Autorità di
vigilanza e pretenderne l'annullamento. Che nel caso in cui il debitore non
presenta ricorso oppure è appurato che nonostante l'irregolare notifica egli ha
ricevuto l'atto, sia la notifica che l'atto sono da ritenere validi (DTF 104
III 12; Kurt Amonn/Dominik Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 27 p.
93; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea / Ginevra / Monaco,
1998, n. 23 ad art. 64);
che
ex art. 33 cpv. 4 e 74 cpv. 1 LEF risp. ex art. 17 LEF __________ ha avuto dal
26 luglio 2001 10 giorni per chiedere la restituzione del termine per
interporre opposizione risp. per presentare ricorso contro la pretesa
irregolare notifica del PE risp. della comminatoria di fallimento;
che
__________ non ha chiesto la restituzione del termine per interporre opposizione
e nemmeno ha ricorso contro la notifica del PE risp. della comminatoria di fallimento,
per cui gli atti esecutivi relativi alla procedura esecutiva n. __________ vanno
ritenuti come validamente notificati;
che
di conseguenza si può prescindere dal notificargli il PE relativo alla predetta
esecuzione, per cui il provvedimento 20 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona va
annullato;
che
la comminatoria di fallimento emessa il 20 giugno 2001 nella procedura esecutiva
n. __________ va quindi dichiarata valida a far tempo dal 26 luglio 2001;
che
- benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81 p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per il predetto motivo non si assegnano nemmeno indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF);
richiamati gli art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
- Il ricorso 25 febbraio 2002 __________, è accolto.
1.1. Il provvedimento 20 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona concernente
la notifica del PE n. __________ emesso l'11 maggio 2001 nell'esecuzione
promossa dalla __________ contro la __________ è annullato.
1.2. La comminatoria di fallimento 20 giugno 2001 è dichiarata notificata
il 26 luglio 2001.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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