AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.41
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00041
Lugano
26 giugno
2002/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 marzo 2002 di
Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Blenio e meglio contro il provvedimento 1. marzo 2002 con cui alla ricorrente è
stato vietato il diritto alla compensazione nell'ambito della
viste le osservazioni
21 marzo 2002 dell'UEF di Blenio;
ritenuto
in fatto:
A.
Con
decisione 25 febbraio 2002 il Pretore supplente della Giurisdizione di Blenio
ha dichiarato aperta la liquidazione dell'eredità giacente relitta dal defunto
__________, incaricandone l'UEF di Blenio (doc. A).
Lo
stesso giorno l'UEF di Blenio ha tra l'altro ordinato il blocco di tutti i
conti intestati al defunto (doc. B). Con scritto 26 febbraio 2002 la __________
(in seguito: __________) ha notificato due relazioni bancarie, ossia un saldo
creditore di conto corrente intestato a __________ di fr. 5'675.20 ed un vaglia
cambiario per un importo di fr. 25'000.--, emesso il 25 gennaio 2002 da
__________ all'ordine della __________, con scadenza 4 marzo 2002, facendo
valere il diritto alla compensazione dell'avere in conto corrente in riduzione
dell'impegno derivante dal vaglia cambiario (doc. C).
B. Con decisione 1. marzo 2002 l'UEF di Blenio ha contestato la
compensazione fatta valere dalla __________, invitandola a versare sul conto
corrente postale dell'ufficio il saldo creditore del conto corrente.
C. Contro il predetto provvedimento la __________ ha presentato
ricorso, sostenendo che il vaglia cambiario per il quale chiede la parziale
compensazione è stato scontato il 28 gennaio 2002 e avrebbe dovuto venire
rinnovato il 4 marzo 2002.
Secondo
la ricorrente __________ era già debitore nei suoi confronti prima
dell'apertura dell'eredità giacente.
D. Delle osservazioni l'UEF di Blenio si dirà, se del caso, in seguito.
considerato
In diritto:
a) Con
decisione 25 febbraio 2002 il Pretore supplente della Giurisdizione di Blenio
ha dichiarato l'apertura della liquidazione dell'eredità giacente relitta dal
defunto __________ ex art. 573 CCS, ordinandone la liquidazione da parte
dell'UEF di Blenio conformemente all'art. 193 e rel. LEF, ossia in via di
fallimento.
Ex art.
208 cpv. 1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rispetto alla
massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente
garantiti da pegno sui suoi fondi.
b) Dalla fotocopia prodotta dalla __________ emerge che il vaglia
cambiario in esame è stato emesso il 25 gennaio 2002 all'ordine della
__________ da __________, che è stato avallato da __________ e che scade il 4
marzo 2002, per cui ex art. 208 cpv. 1 LEF con l'apertura della liquidazione
dell'eredità __________, avvenuta il 25 febbraio 2002, anche il credito della
__________ incorporato nel vaglia cambiario in esame è divenuto esigibile.
a) Secondo
l'art. 213 cpv. 1 LEF il creditore può in via di principio compensare il suo
credito con quello del fallito verso di lui. Questa norma riprende l'istituto
di diritto privato della compensazione regolato nell'art. 120 ss. CO (Christoph
Stäubli/Claude Dubacher, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 213).
b) Ex art. 213
cpv. 2 LEF la compensazione non ha luogo
-
quando
un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione
di fallimento, sempreché non abbia adempito un'obbligazione sorta
precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del
fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato
(art. 110 n. 1 CO);
-
quando
un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la
dichiarazione di fallimento;
In casu
non è applicabile l'art. 213 cpv. 2 LEF che regola i casi di esclusione della
compensazione. Infatti la __________ ha notificato un saldo a favore __________
in conto corrente di fr. 5'675.20 il 26 febbraio 2002, per cui, atteso che
__________ è deceduto il 7 febbraio 2002, la banca doveva già essere debitrice
del defunto, per quel che riguarda il conto corrente, prima dell'apertura della
liquidazione dell'eredità giacente __________, avvenuta il 25 febbraio 2002.
D'altro canto la ricorrente era creditrice dell'importo indicato nel vaglia
cambiario sorto pure prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità
giacente, il vaglia cambiario essendo stato già emesso il 25 gennaio 2002. In
ambo i casi previsti dall'art. 213 cpv. 2 LEF determinante è infatti il momento
in cui sorge la contropretesa (Stäubli/Dubacher, op. cit. , n. 18 e 19 ad art.
213 LEF).
c) Ex art.
213 cpv. 3 LEF la compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore
può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha
acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.
Il
creditore deve provare che ha acquisito il credito incorporato nella
cartavalore prima dell'apertura del fallimento, in casu prima dell'apertura
della liquidazione dell'eredità giacente. Inoltre deve dimostrare, che al
momento dell'acquisizione del credito era in buona fede. La buona fede si
riferisce al caso in cui il creditore abbia acquisito la cartavalore in vista
della possibilità di avvantaggiarsi della compensazione in caso di fallimento
del suo debitore (Stäubli/Dubacher, op. cit. n. 23 ad art. 213 LEF).
Come già
ritenuto, il vaglia cambiario in esame è stato emesso all'ordine della
__________ il 25 gennaio 2002 e quindi prima dell'apertura della liquidazione
dell'eredità giacente. In casu la buona fede va poi riconosciuta alla banca,
trattandosi non di un fallimento, bensì della liquidazione di un'eredità
giacente, conseguente ad un decesso che la ricorrente non poteva prevedere.
Alla
__________ va pertanto riconosciuto il diritto alla compensazione dell'avere in
conto corrente in riduzione del credito di cui al vaglia cambiario.
- Il
ricorso 21 marzo 2002 della __________ va quindi accolto.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è
stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 208 e 213 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 21 marzo 2002 della __________, è accolto.
1.1. Alla
__________ è riconosciuto il diritto alla compensazione del saldo a favore
__________ di fr. 5'675.20 del conto corrente N. __________ intestato a
__________, con l'importo di fr. 25'000.-- di cui al vaglia cambiario N.
__________ emesso il 25 gennaio 2002 da __________, a favore della __________.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster