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Numero d'incarto:
15.2002.40
Data decisione, Autorità:
14.05.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00040
Lugano
14 maggio
2002
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2002 di
entrambi patrocinati dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa dai ricorrenti contro
richiamata
l’ordinanza presidenziale 15 marzo 2002 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il
provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;
che
in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle
parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);
che
il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del
precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in
corso (Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);
che
se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86
cons. 3);
che
nel caso in esame l'UEF di Bellinzona, con la sua riconsiderazione del 25 marzo
2002, ha integralmente accolto le richieste formulate dai ricorrenti __________
e __________ con l’atto di ricorso del 12 marzo 2002;
che
nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione
del 25 marzo 2002;
che
di conseguenza il ricorso 12 marzo 2002 è così divenuto privo d’oggetto e va
stralciato dai ruoli;
che
sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 12 marzo 2002 di __________, e __________, è stralciato
dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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