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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.22
Data decisione, Autorità:
17.06.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00022
Lugano
17 giugno
2002
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2002 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo
d’esistenza del 16 novembre 2001 nell’ambito di diverse procedure esecutive
promosse contro il ricorrente da:
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 21 febbraio
2001 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
4 marzo 2002 del
4 marzo 2002 dello
11 marzo 2002 della
27 marzo 2002 dell’UE
di Bellinzona, Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il
16 novembre 2001 l’UEF di Bellinzona ha proceduto al pignoramento di salario
nei confronti di __________ nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi
confronti, stabilendo l’ammontare dell’eccedenza mensile pignorabile in fr.
500.--, determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'200.--
Totale
mensile fr. 3’200.-- fr. 3'200.--
Minimo
di esistenza:
Minimo
di base fr. 1’550.--
locazione fr. 1’095.--
Riscaldamento fr. 55.--
totale
deduzioni fr. 2'700.-- fr. 2'700.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 500.--.
B. Con
ricorso 18 febbraio 2002 __________ è insorto contro tale provvedimento
chiedendone la rettifica e segnatamente l’accertamento della mancanza di ogni
eccedenza pignorabile, atteso che:
-
“non
è stata considerata la somma di fr. 250.-- per il mantenimento della figlia
__________ ”;
-
“
non è stata considerata la somma di fr. 558.-- mensili che il signor __________
paga alla Cassa malati per lui e per la sua famiglia”;
-
“nell’affitto
di fr. 1'095.-- mensili non sono state considerate le spese accessorie“.
C. A seguito del gravame, il 1. marzo 2002 l’UEF di Bellinzona ha
convocato l’escusso per il 6 marzo 2002, invitandolo “a voler produrre copia
del contratto di locazione o l’estratto degli oneri ipotecari, copia del
recente certificato cassa malati, ultimo certificato di salario, prova del
pagamento di eventuali alimenti (ultimi tre mesi) come pure ogni altro
documento attestante la sua situazione”.
D. Con
osservazioni 27 marzo 2002 l’UEF di Bellinzona ha postulato il parziale
accoglimento del gravame, rilevando che nel calcolo del minimo vitale deve
essere considerato l’importo base di fr. 250.-- per il mantenimento della
figlia, importo non considerato dall’Ufficio per mancanza di informazione.
L’UEF
di Bellinzona ha rilevato che le asserite spese accessorie per la locazione non
sarebbero state suffragate da “un documento chiaro, attendibile e
inequivocabile”. Inoltre l’osservante evidenzia che il ricorrente, malgrado le
assicurazioni fornite in questo senso, non ha dato seguito alla convocazione
del 1. marzo 2002, rendendo così impossibile una verifica di quanto da lui
sostenuto.
E. Delle
osservazioni del Comune __________, dello __________, della __________ e della
__________, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Nell'ambito del pignoramento l'escusso
deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo
reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le
esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF
117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare
le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Il
ricorrente chiede l’accertamento della mancanza di ogni eccedenza pignorabile,
perché nel verbale di pignoramento non sarebbe stato considerato l’importo di
fr. 558.-- mensili che egli pagherebbe quali spese per la cassa malattia,
nell’affitto di fr. 1'095.-- mensili non sarebbero state considerate le spese
accessorie ed inoltre perché non sarebbe stata considerata la nascita della
figlia __________ avvenuta il 6 febbraio 2001.
In
merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a) Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle
spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza,
l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad
art. 93; Gilliéron, op.
cit., n. 106 ad art. 93). L’UEF di Bellinzona non ha riconosciuto,
correttamente, l’importo mensile di fr. 558.-- per asseriti premi della cassa
malattia. Infatti dalla documentazione agli atti, e segnatamente dallo stesso
verbale di pignoramento, dal quale emerge che la cassa malati __________ è
creditrice per l’importo complessivo di fr. 3'266.30 oltre accessori, risulta
che l’escusso non paga i premi della propria cassa malattia.
b) Dalla
documentazione prodotta dal ricorrente in data 29 maggio 2002, a richiesta
della scrivente Camera, si evince che egli corrisponde a titolo di canone di
locazione fr. 995.-- mensili oltre a fr. 100.-- mensili quale acconto per le
spese accessorie. Imputando nel calcolo del minimo di esistenza fr. 1'095.--
mensili per spese di locazione, l’UEF di Bellinzona si è correttamente
determinato.
c) Dal certificato di nascita del 12 febbraio 2001, versato agli atti
con il gravame, risulta che __________ è padre di __________, nata il
__________. Secondo il punto I.4. della Tabella dei minimi di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo del 1. gennaio 2001 l’importo base mensile per il
mantenimento di figli fino a sei anni di età ammonta fr. 250.--. Questo importo
deve pertanto essere considerato nel calcolo del minimo vitale del ricorrente.
- Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'200.--
Totale
mensile fr. 3’200.-- fr. 3'200.--
Minimo
di esistenza:
Minimo
di base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 250.--
locazione fr. 1’095.--
Riscaldamento fr. 55.--
totale
deduzioni fr. 2'950.-- fr. 2'950.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 250.--.
E’
pertanto ordinato il pignoramento di siffatta eccedenza nell’ambito di tutte le
esecuzioni promosse nei confronti di __________.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame, sebbene all’UEF di Bellinzona
non possa essere mossa alcuna censura, ritenuto che il ricorrente ha omesso di
comunicargli la nascita della figlia.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 18 febbraio 2002
__________, è parzialmente accolto.
1.1.
Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è
ridotta da fr. 500.-- a fr. 250.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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