Seizure notices annulled; debtor must receive Art. 79 LEF term

15.2002.159Altro tribunale4 dic 2002Granted

Sintesi

A debtor challenged four seizure notices issued by the Lugano enforcement office after health-insurance decisions had rejected her objections. The supervisory court held that, because the creditor relied on cantonal administrative decisions from a health insurer, the enforcement office had to apply the Art. 79 cpv. 2 LEF procedure and first grant the debtor a ten-day period to raise objections. The four seizure notices were therefore annulled and the office was ordered to set that term. The complaint was allowed, with no court costs and no indemnity.

Regest

Art. 79 cpv. 2 LEF; debt enforcement based on administrative decisions of a cantonal health insurer; when the debtor raises a formally admissible objection, the enforcement office may not proceed directly to seizure but must first grant the ten-day term for objections. The creditor may seek continuation only after the opposition judge at the enforcement forum has ruled. Health insurers are not federal authorities even when their decisions rest on federal law and are declared enforceable. In supervisory complaint proceedings under the LEF, no court costs or indemnities are charged where the statutory gratuity applies.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2002.159

Data decisione, Autorità: 04.12.2002, CEF

Incarto n. 15.2002.159 15.2002.169

Lugano 4 dicembre 2002 B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 novembre 2002 di


patr. dallo studio legale __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 30 ottobre 2002 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente da


richiamata l'ordinanza presidenziale 11/12 novembre 2002 di concessione dell'effetto sospensivo (inc. n. 15. 2002.159);

viste le osservazioni: - 22 novembre 2002 della __________

  • 26 novembre 2002 dell'UE di Lugano;

ritenuto in fatto

e

considerando in diritto

che la __________ procede con PE n. __________, __________, __________ e __________ dell'UE di Lugano contro __________ per l'incasso di suoi crediti;

che l'escussa ha interposto tempestive opposizioni;

che con quattro decisioni amministrative del 3 giugno 2002 per le esecuzioni n. __________ (per fr. 801.15), n. __________ (per fr. 800.70), n. __________ (per fr. 201.75) e n. __________ (per fr. 843'55) la __________ ha rigettato le opposizioni (decisioni secondo art. 85 LAMal) interposte da __________ ai precetti esecutivi;

che con domande 24 ottobre 2002 la creditrice ha chiesto all'UE di Lugano il proseguimento delle 4 esecuzioni;

che il 30 ottobre 2002 l'UE di Lugano ha emesso i relativi 4 avvisi di pignoramento, i quali sono state notificati a __________

che con atto 8 novembre 2002 __________ ha ricorso contro gli avvisi di pignoramento, rilevando di avere contestato le summenzionate decisioni 3 giugno 2002 e che la procedura adottata dall'UE viola l'art. 79 cpv. 2 LEF;

che ex art. 79 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa; egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione; se la decisione è stata pronunciata in un altro Cantone, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di proseguire l'esecuzione, impartisce al debitore un termine di dieci giorni per opporre eventuali eccezioni giusta l'art. 81 cpv. 2; se il debitore oppone una tale eccezione, il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione soltanto dopo che si sia pronunciato il giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione;

che secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale il termine di dieci giorni va assegnato al debitore anche per contestare il carattere esecutivo della decisione (DTF 120 III 120 ss.; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 43 ad art. 79 LEF);

che in casu le decisioni amministrative sono state pronunciate da una cassa malati con sede nel Canton __________;

che il Tribunale federale ha stabilito che gli assicuratori malattia non sono autorità federali, anche se decidono fondandosi sul diritto federale e il diritto federale dichiara esecutiva la relativa decisione, per cui è applicabile la procedura secondo l'art. 79 cpv. 2 LEF (DTF 128 III 248 cons. 2);

che secondo il Tribunale Federale se il debitore ha sollevato davanti all'Ufficio esecuzione un'eccezione formalmente ammissibile ex art. 81 cpv. 2 LEF, è poi compito del giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione su domanda del creditore di verificare queste eccezioni (DTF 128 III 249 cons. 3 c);

che di conseguenza i summenzionati quattro avvisi di pignoramento vanno annullati e all'UE di Lugano va ordinato di assegnare a __________ il termine di cui all'art. 79 cpv. 2 LEF;

che sulle spese e sulle ripetibili occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 79 cpv. 2 LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 8 novembre 2002 __________, è accolto.

1.1. Gli avvisi di pignoramento 30 ottobre 2002 emessi dall'UE di Lugano nelle procedure esecutive n. __________, __________, __________ e __________ promosse da __________, contro __________, sono annullati.

1.2. All'Ufficio esecuzione di Lugano è fatto ordine di procedere nelle esecuzioni menzionate sub 1.1. all'assegnazione del termine previsto all'art. 79 cpv. 2 LEF.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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