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Numero d'incarto:
15.2002.149
Data decisione, Autorità:
13.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.149
Lugano
13 dicembre 2002 /EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 ottobre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’ambito dell’esecuzione del sequestro n. __________, esecuzione n.
__________, promosso dal ricorrente contro
patr. dall’avv. __________
in tema di
anticipo delle spese di custodia del bene sequestrato;
viste le osservazioni:
- 18 novembre 2002 dell’UE di Lugano;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 29 ottobre 2002 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 5 giugno 2002 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha sequestrato per un credito di fr. 10'000.-- oltre interessi di
__________ contro __________ le seguenti autovetture indicate di proprietà
della debitrice:
“-
vettura BMW 318i Touring (famigliare) di colore grigio, con targa __________;
vettura Fiat Fiorino, di colore bianco, con targa __________ ”.
B. Il
giorno successivo l’UE di Lugano ha eseguito il decreto sequestrando
l’autovettura BMW 318i Touring.
Relativamente
alla vettura Fiat Fiorino, l’UE di Lugano ha rilevato nel verbale di sequestro
che “l’escussa dichiara di non essere in possesso della medesima e di non
essere a conoscenza di dove si trovi attualmente”.
C. Con
sentenza 30 luglio 2002, prolata a seguito di ricorsi 20 giugno 2002 e 4 luglio
2002 di __________, questa Camera ha statuito, per quanto di rilevanza per la
fattispecie ora sottoposta a giudizio, che l'UE di Lugano dovrà eseguire un
complemento istruttorio, citando __________ a comparire davanti all'UE per
dichiarare, sotto le comminatorie penali di rito, dove si trova l'autovettura
Fiat Fiorino, rispettivamente perché non è più in possesso del veicolo di sua
proprietà.
D. A
seguito della menzionata decisione di questa Camera, il 27 agosto 2002 l’UE di
Lugano ha eseguito un complemento istruttorio sequestrando anche l’autovettura
Fiat Fiorino, lasciata in custodia dell’escussa.
E. Con
scritto 17 ottobre 2002 __________ ha comunicato all’UE, chiedendo indicazioni
sul da farsi, che l’autovettura Fiat Fiorino è stata chiamata al collaudo e
quindi ella intenderebbe stargarla, non avendo luogo ove conservarla.
F. Con
provvedimento 25 ottobre 2002 l’UE di Lugano ha comunicato al ricorrente che la
debitrice ha richiesto la custodia dell’autovettura Fiat Fiorino da parte
dell’Ufficio, chiedendo a quest’ultimo il versamento nel termine di dieci
giorni di fr. 1'000.-- quale anticipo per le spese della custodia, avvertendolo
nel contempo che il mancato versamento dell’importo richiesto nel termine
stabilito avrebbe comportato il dissequestro dell’autovettura a libera
disposizione della debitrice.
G. Con
tempestivo ricorso 28 ottobre 2002 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del provvedimento 25 ottobre 2002, atteso che:
-
“in caso di
mancato pagamento dell’anticipo spese per la conservazione dell’oggetto
sequestrato, l’UE non è costretto ad intraprendere alcuna azione a favore del
creditore, ma comunque il sequestro non decade”;
-
“disporre il
dissequestro della vettura in questione qualora non venga effettuato il
pagamento del richiesto anticipo spese è arbitrario ”;
-
“nell’attuale
legislazione non si riscontrano casi per i quali il debitore può liberarsi
della custodia e conseguentemente obbligare il creditore a sobbarcarsi
ulteriori oneri per la conservazione ”.
H. Con
osservazioni 18 novembre 2002 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del
gravame, chiedendo inoltre, visto lo scarso valore dell’autovettura
sequestrata, di poter procedere alla realizzazione della vettura come previsto dall’art.
124 cpv. 2 LEF e di tenere in deposito la somma ricavata sino alla definizione
della causa.
Considerato
in diritto:
-
Per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice
del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza
di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271
cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il
sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi
addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza
dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice
incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o
impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale
procederà in applicazione analogica delle norme da art. 91 a art. 109 LEF concernenti
il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto
di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme
sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità
cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo
1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§51 n.76, p.421).
-
Per l'art. 98
cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali
e gli titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di
valore sono presi in custodia dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece
di regola lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di
tenerle pronte ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non
reputi opportuno prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo
punto l'ufficio dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare
tenendo conto delle particolarità della fattispecie, in particolare anche
dell'affidabilità del debitore (Jaeger/ Walder/
Kull/ Kottmann, op. cit., 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.10s. ad art. 98
LEF). I beni sequestrati devono invece essere sempre presi in custodia qualora
il creditore ne faccia esplicita domanda, giustificandone la necessità per
garantire i diritti costituiti in suo favore dal provvedimento esecutivo (art.
98 cpv.3 LEF) e anticipandone le spese (art. 68 LEF; André E. Lebrecht, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.12 ad art. 98
LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann,
op.cit., Vol. I, n.12 ad art. 98 LEF).
-
In concreto
l'Ufficio con il provvedimento impugnato ha deciso di prendere in custodia il
bene inventariato, ritenuto che la stessa debitrice gli ha comunicato con
scritto 17 ottobre 2002 che l’autovettura Fiat Fiorino è stata chiamata al
collaudo e quindi ella intenderebbe stargarla e non avrebbe luogo ove
conservarla. In siffatte circostanze, non disponendo l’Ufficio di alcun mezzo
coercitivo per imporre alla debitrice di continuare a custodire a sue spese
l’autovettura sequestrata, ha operato appropriatamente e correttamente
decidendo di prenderla in custodia. La censura del ricorrente va di conseguenza
respinta.
-
Giusta l’art 124 cpv.2 LEF l’ufficiale può sempre procedere alla
realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui
conservazione o deposito comportino spese eccessive (cfr. Amonn/Gasser, op.
cit., § 27 n.9, p.216 ). Tale norma trova applicazione anche nel caso di beni
sottoposti a sequestro (cfr. DTF 101 III 28). Il deprezzamento ex art. 124 cpv.
2 LEF è la diminuzione del valore di mercato di un bene senza l’influsso di
fattori esterni (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,
Ginevra, Monaco 1998, n. 22 ad art. 124). Nel caso di un’autovettura non più
recente e che ha già subito una notevole svalutazione non è più possibile
parlare di rapido deprezzamento. Per contro, in un simile caso acquisteranno
maggiore rilevanza le spese di conservazione e di deposito (cfr. Benedikt A. Suter,
op. cit. , n. 22 ad art. 124 ). La valutazione della proporzionalità dei costi
di manutenzione e di deposito deve essere effettuata sulla base del valore
dell’oggetto pignorato o sequestrato, atteso che la dottrina ha ritenuto
eccessive le spese di manutenzione, ammontanti a fr. 10’000.-- per un aereo
valutato fr. 80’000.-- ( cfr. Benedikt A. Suter, op. cit. , n. 25, 26 e 27 ad art.
124 ).
-
Nel caso in
esame l’UE di Lugano ha sequestrato e ha deciso di prendere in custodia
un’autovettura Fiat Fiorino del 1994 con circa 194'000 chilometri di
percorrenza, stimata in fr. 1’800.--. Per il suo deposito l’ufficio ha richiesto
al creditore procedente il versamento di un anticipo di fr. 1’000.--. Le spese
di deposito così come prospettate appaiono quindi eccessive. La richiesta
formulata dall’UE di Lugano con le osservazioni al ricorso di procedere alla
realizzazione della stessa ex art. 124 cpv. 2 LEF è quindi da ritenere corretta
ed adeguata alle circostanze. Per questo motivo dunque viene fatto ordine all’UE
di Lugano di procedere in tal senso non appena __________ gli avrà versato
l’anticipo spese indicato al successivo considerando 6.
-
Ex
art. 105 LEF, applicabile per analogia anche all’esecuzione del sequestro (Lebrecht,
op. cit., n. 3 ad art. 105 LEF), a richiesta dell’Ufficio il creditore deve
anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati.
L’importo di siffatti anticipi deve essere commisurato ai costi effettivi
presumibili (Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/
Monaco/ Ginevra 1998, n. 14 ad art. 68) e non al valore dei beni pignorati. In
considerazione di quanto stabilito al considerando 5 la richiesta di anticipo
di fr. 1'000.-- da parte dell’UE di Lugano non appare proporzionata ai costi
del provvedimento da adottare, ossia la custodia dell’autovettura, ritenuta la
prevedibile durata limitata dello stesso prima di giungere alla realizzazione
ex art. 124 cpv. 2 LEF. Il provvedimento 25 ottobre 2002 dell’UE di Lugano va
quindi modificato nel senso che a __________ è fissato un termine di dieci
giorni dall’intimazione di questa sentenza per versare all’UE di Lugano un
anticipo di fr. 200.-- per le spese di custodia dell’autovettura Fiat Fiorino,
avvertendolo nel contempo che decorso infruttuoso il termine assegnatogli,
l’autovettura verrà dissequestrata a disposizione della debitrice.
-
Il
ricorso 28 ottobre 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 98, 105, 124 cpv. 2, 271 cpv. 1, 272, 274, 275 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 28 ottobre 2002 __________ è parzialmente
accolto.
2.1. Il
provvedimento 25 ottobre 2002 dell’UE di Lugano è modificato come segue:
2.1.1. A
__________ è fissato un termine di dieci giorni dall’intimazione di questa
sentenza per versare all’UE di Lugano un anticipo di fr. 200.-- per le spese di
custodia dell’autovettura Fiat Fiorino. Decorso infruttuoso il termine
assegnatogli, l’autovettura verrà dissequestrata a disposizione della
debitrice.
2.2. È fatto
ordine all'UE di Lugano, non appena avrà ricevuto l’anticipo di fr. 200.-- da
parte di __________, di procedere ex art. 124 cpv. 2 LEF alla realizzazione
dell’autovettura Fiat Fiorino sequestrata nell’ambito della procedura di
esecuzione del sequestro n. __________, promosso da __________ contro
__________.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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