AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.13
Data decisione, Autorità:
04.03.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00013
Lugano
4 marzo 2002/EC/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Rusca e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2002 di
avv. __________
Contro
l’operato dell’ Ufficio di
esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del 22
novembre 2002 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro:
da:
es. n. __________
es. n. __________
rappr. da __________
es. n. __________ e __________
es. n. __________
es. n. __________
es. n. __________
es. n. __________
es. n. __________
rappr. da __________
es. n. __________
rappr. da __________
es. n. __________ e n. __________
viste
le osservazioni:
14 gennaio 2002 del Comune di __________;
23 gennaio 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 22 novembre 2001 l’UE di Lugano ha proceduto al
pignoramento di salario nei confronti di __________, nell’ambito di diverse
esecuzioni promosse nei suoi confronti, stabilendo il pignoramento della quota
del reddito eccedente il minimo di esistenza di fr. 946.80 mensili, determinato
come segue:
Introiti:
Debitore fr. 1'300.--
Contr.
moglie fr. 2'487.--
Totale
mensile fr. 3’787.-- fr. 1'300.--
Minimo di esistenza:
Minimo
di base fr. 1’550.--
locazione fr. 828.--
C.M.
Ass., inf. (…) fr. 306.70
trasf
x 2 fr. 100.--
totale
deduzioni fr. 2'784.70 fr. 946.80
x34%
B. Il
verbale di pignoramento è stato intimato alle parti il 3 gennaio 2002.
C. Con
tempestivo ricorso 7 gennaio 2002 l’avv. __________ è insorto contro tale
provvedimento chiedendone la rettifica e segnatamente l’aumento di quanto
indicato nel verbale di pignoramento relativamente al salario della debitrice,
atteso che:
-
“la
debitrice lavora, oltre che presso l’esercizio “__________ ” gestito dalla
__________, presso il __________, e questa circostanza non risulta dal verbale
impugnato, per cui del reddito supplementare conseguito dalla debitrice non si
è tenuto conto”;
-
“la
debitrice è stata vista lavorare presso il pub indicato per esempio la sera di
domenica 6 gennaio verso le 20.30, e altre volte, prima e dopo quel giorno”. A
comprova delle affermazioni appena fatte potrebbero venire chiamate a deporre
diverse persone, tra cui alcuni avventori dell’esercizio”;
-
“è
inoltre significativo il fatto che la debitrice da qualche tempo a questa parte
non fa più capo alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione –in
precedenza, come risulta dall’incarto, a questo titolo percepiva circa fr.
2'200.--“.
D. Il
10 gennaio 2002 l’UE di Lugano ha nuovamente convocato e interrogato la
debitrice, che ha dichiarato di aver svolto dal 6 all’8 gennaio 2002 una prova
presso il __________ in vista di una possibile assunzione a tempo parziale.
E. Delle
osservazioni 14 gennaio 2002 del Comune di Lugano, si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
F. Con
osservazioni 23 gennaio 2002 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del
gravame, rilevando di aver proceduto, sulla base di quanto indicato nell’atto ricorsuale,
ad un nuovo interrogatorio della debitrice, che però nulla ha potuto mutare ai
precedenti accertamenti.
Considerato
in diritto:
-
Nell'ambito del pignoramento l'escusso
deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo
reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le
esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF
117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare
le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di
esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Il
ricorrente chiede l’aumento di quanto indicato nel verbale di pignoramento
relativamente al salario della debitrice, ritenuto che __________ sarebbe stata
vista lavorare presso il __________ “per esempio la sera di domenica 6 gennaio
verso le 20.30, e altre volte, prima e dopo quel giorno”.
-
A
seguito dell’atto ricorsuale il 10 gennaio 2002 l’UE di Lugano ha nuovamente
convocato e interrogato la debitrice, che ha dichiarato di aver svolto dal 6
all’8 gennaio 2002 unicamente una “prova presso il __________ di Paradiso in
vista di una possibile assunzione a tempo parziale”.
-
Dalla
documentazione agli atti si evince che la debitrice è stata interrogata una
prima volta dall’UE di Lugano il 22 novembre 2001 e che lo stesso giorno
l’ufficio ha effettuato il calcolo dell’eccedenza pignorabile, ritenendo,
correttamente e in base a quanto dichiaratogli, quale reddito dell’escussa
unicamente quanto da lei percepito presso la __________.
-
Con
il gravame del 7 gennaio 2002 l’avv. __________, senza una più precisa
indicazione temporale, che “la debitrice è stata vista lavorare presso il pub
indicato per esempio la sera di domenica 6 gennaio verso le 20.30, e altre
volte, prima e dopo quel giorno”. Ancora con lo scritto 24 gennaio 2002 il
ricorrente evidenzia che gli sarebbe stato riferito che la debitrice lavorava
presso il __________ già prima del 6 gennaio 2002. Anche in questo scritto il
ricorrente non asserisce che __________ esercitasse un’attività remunerata
presso il __________ già anteriormente all’allestimento del verbale di
pignoramento, ossia anteriormente al 22 novembre 2001. La censura sollevata dal
ricorrente concerne dunque, a non averne dubbio, un evento non ancora
verificatosi al momento del pignoramento. Considerato come eventuali modifiche
della situazione reddituale dell’escussa avvenute dopo il pignoramento possono
essere considerate solo nell’ambito di un riesame dello stesso, il ricorso
dell’avv. __________ va respinto e il verbale di pignoramento allestito dall’UE
confermato.
-
A
titolo abbondanziale deve comunque essere rilevato che la veridicità
dell’asserzione del ricorrente secondo cui l’escussa avrebbe percepito, per il
periodo successivo al pignoramento, un ulteriore reddito oltre a quello
comunicato in sede di pignoramento, deve essere verificata dall’UE di Lugano.
In concreto l’ufficio di esecuzione non dovrà limitarsi, nell’ambito
dell’accertamento del reddito percepito dall’escussa, alle dichiarazioni rese
da quest’ultima, ma in mancanza di sufficienti supporti documentali, dovrà esperire
delle indagini presso l’amministrazione della società che gestisce il
__________ di Paradiso. Siffatto modo di procedere è già stato peraltro
indicato dallo stesso UE di Lugano nello scritto del 18 gennaio 2002.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art.
17, 91 cpv. 1 n. 2 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 gennaio 2002 dell’avv. __________, Lugano, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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