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15.2002.113 ΓÇó Suspension of distribution in bankruptcy for possible undisclosed asset
15.2002.113Altro tribunale11 ott 2002Partially Granted
A creditor appealed a bankruptcy distribution schedule, arguing that it failed to take account of a possible additional asset: a claim against Banca Nazionale di Atene. The supervisory court held the appeal timely because the notice of deposit was received on 16 August 2002 and the appeal was filed on 26 August 2002. On the merits, the court did not annul the schedule but suspended it for third-class claims pending the creditors’ decision on whether the alleged asset should be realized by the estate or abandoned, in which case assignment under Art. 260 SchKG could be offered. No costs or compensation were awarded.
Art. 17, 260, 263, 266 SchKG; Arts. 61–62 OTLEF: An appeal against a distribution schedule is timely if filed within ten days of knowledge of the deposit, ordinarily from receipt of the notice of deposit. Where a possible additional asset is alleged, the distribution schedule may remain effective as a provisional schedule if the creditors are to decide whether the claim shall be realized by the estate or abandoned; if the creditors waive realization, the schedule may acquire provisional force, and if no creditor requests assignment under Art. 260 SchKG, definitive force. The supervisory authority may therefore suspend the schedule without deciding the existence of the disputed asset (consid. 1–2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.113
Data decisione, Autorità: 11.10.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00113
Lugano 11 ottobre 2002 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 agosto 2002 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, e meglio contro lo stato di riparto depositato il 5 agosto 2002 nel procedimento n. __________ di liquidazione in via di fallimento dell’
eredità giacente dell’avv. __________,
procedura in cui, a parte il ricorrente, sono anche stati collocati quali creditori di III classe:
– __________,
– __________,
– ___________,
– __________,
– __________,
– __________,
viste le osservazioni 10 e 25 settembre 2002 dell'UEF di __________;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che lo stato di riparto può essere impugnato mediante ricorso ex art. 17 LEF nel termine di 10 giorni dalla conoscenza del suo deposito (cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 263), di regola nei 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di deposito dello stato di riparto impugnato previsto dagli art. 263 cpv. 2 LEF e 87 cpv. 1 RUF (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 14 ad art. 263, nonché l’avvertimento in calce del modulo n. 10F in base al quale è stato allestito in concreto l’avviso di cui al doc. A);
che nel caso di specie l’avviso di deposito dello stato di riparto impugnato è sì stato spedito dall’UEF di __________ il 2 agosto 2002, ma è stato recapitato dal patrocinatore del ricorrente solo il 16 agosto 2002 (cfr. l’esito della ricerca sul sito web della posta con la funzione “Track & Trace lettere” all’indirizzo http://www.poste.ch/SiteOnLine/IT/Accueil/ 1,1727,3060-59,00.html relativa all’invio n. 98.00.685002.00144604);
che il ricorso, spedito il 26 agosto 2002, è pertanto tempestivo;
che il ricorrente motiva il suo gravame con il fatto che lo stato di riparto impugnato non considera un attivo del fallito non noto finora all’UEF di __________, che sarebbe costituito di tutto o parte di un importo di fr. 220'000.-- concesso anni fa dal ricorrente al fallito a titolo di prestito e depositato da quest’ultimo su propri conti presso la __________ (cfr. doc. _);
che se tale attivo dovesse effettivamente confluire nella massa, esso dovrebbe essere ripartito tra tutti i creditori, aumentando il loro dividendo;
che lo stato di riparto impugnato, per il resto non contestato, può tuttavia essere considerato, così come depositato, come un valido stato di riparto provvisorio ai sensi dell’art. 266 LEF, a condizione che i creditori chirografari non decidano che il possibile attivo presso la banca greca debba essere realizzato dall’UEF di __________ in qualità di amministrazione del fallimento, poiché in tal caso i relativi costi dovrebbero essere coperti con (parte) dell’attivo al quale si riferisce lo stato di riparto impugnato;
che quest’ultimo atto potrà addirittura crescere in giudicato in modo definitivo qualora nessun creditore dovesse chiedere la cessione ex art. 260 LEF della pretesa contro la banca greca;
che dal profilo procedurale, l’UEF di __________ valuterà se proporre ai creditori di III classe, per via di circolare, la realizzazione dell’eventuale attivo supplementare a cura dell’ufficio oppure la rinuncia da parte della massa a siffatta realizzazione (cfr. Stephen V. Berti, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 25 ad art. 260; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 260);
che nella seconda ipotesi, l’UEF di __________, nella stessa circolare e per il caso in cui la maggioranza di essi dovesse optare per la rinuncia, offrirà ai creditori la cessione ex art. 260 LEF dell’asserita pretesa contro la banca greca;
che, se del caso, l’attivo supplementare, o il provento della sua realizzazione, sarà ripartito mediante un ulteriore stato di riparto (definitivo);
che il ricorso va pertanto evaso nel senso dei considerandi;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 260, 263, 266 LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 26 agosto 2002 di __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.
1.1 Lo stato di riparto depositato il 5 agosto 2002, limitatamente ai crediti di III classe, è sospeso fino a decisione dei titolari di questi ultimi sulla sorte della pretesa che l’avv. __________ vanterebbe contro la Banca Nazionale di Atene.
1.2 Lo stato di riparto depositato il 5 agosto 2002 crescerà in giudicato quale stato di riparto provvisorio ai sensi dell’art. 266 LEF non appena i creditori di III classe avranno rinunciato alla realizzazione a cura della massa della pretesa di cui al dispositivo n. 1.1, rispettivamente crescerà in giudicato quale stato di riparto definitivo qualora nessun creditore dovesse chiedere la cessione ex art. 260 LEF della medesima pretesa.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – avv. __________
– __________;
– __________;
– ___________;
– __________;
– avv. __________;
– __________.
Comunicazione all’UEF di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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