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Numero d'incarto:
15.2002.105
Data decisione, Autorità:
14.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00105
Lugano
14 agosto
2002
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 luglio 2002 di
contro
__________ nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi
confronti da
rappr. __________
patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 24 luglio 2002 dell’UEF di
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. In
data 17 luglio l’UEF di Locarno notificava alle parti il seguente calcolo del
minimo di esistenza:
Minimo di
esistenza
Introito
debitore fr. 4’570.-- (55%)
Introito
moglie fr. 3’700.-- (45%)
minimo
base fr. 1'550.--
figli
minorenni fr. 500.--
locazione
fr. 1’535.--
cassa
malati fr. 760.--
spese
mediche fr. 370.--
Totale fr.
4'715.--
Fr.
2’593.25 = 55% di fr. 4'715.--
Eccedenza
pignorabile fr. 19’76.75 = fr. 4570.-- - fr. 2'593.25
C. Con
ricorso 22 luglio 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che
nel minimo di esistenza andrebbero inserite le spese per il mantenimento dei
figli maggiorenni agli studi, nonché le spese mediche. Egli sostiene inoltre
che l’UEF di Locarno non gli avrebbe concesso la dilazione ex art. 123 LEF. Il
ricorrente chiede da ultimo che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo.
D. Con
osservazioni 5 luglio 2002 l’UEF di __________ conferma la correttezza del
proprio operato e si oppone alla concessione dell’effetto sospensivo
Considerando
in diritto:
- Giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può
determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto
sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi
pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
Nel caso
di specie il ricorso 22 luglio 2002 è stato trasmesso a questa Camera il 24
luglio 2002 per la decisione sull’effetto sospensivo. Essendo già possibile
determinarsi sul merito del ricorso sulla base degli atti disponibili, si
giustifica di prescindere dall’istruttoria.
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
-
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese,
Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di specie l’UEF di Locarno ha quindi agito
correttamente conteggiando nei redditi dell’escusso gli introiti percepiti
dalla moglie .
-
L’escusso
pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese per il
mantenimento dei figli agli studi. Orbene secondo il punto 2.6. della Tabella
dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito:
Tabelle) emanata da questa Autorità, le spese supplementari per l’istruzione
dei figli sono da considerare fino alla maggiore età.
Per
costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal
debitore per gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono venire
considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua
famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit. ,p. 59, n.194). Di conseguenza la richiesta dell’escusso
non può essere accolta, bensì andrebbe stralciato anche l’importo di fr.
500.--, riconosciuto dall’UEF di Locarno alla voce “figli minorenni”, ma in
realtà riferito al figlio agli studi. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata,
ostandovi il divieto della reformatio in pieus ex art. 22 LPR.
- Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p.
40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere
ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo
per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119
III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso
in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’535.-- per un
appartamento di 4 ½ locali che l’escusso occupa a __________ unitamente alla
moglie, la figlia maggiorenne __________ ed il suocero. Secondo il punto 5.2
della Tabella nel calcolo del minimo vitale deve essere considerata una
partecipazione appropriata alle spese di abitazione dei figli maggiorenni che
vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un reddito ( cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p.
71, n. 229/230).Nel caso di specie nell’economia domestica del debitore vivono
la figlia __________ la quale lavora come venditrice ed il suocero che
percepisce la rendita AVS. Di conseguenza viste le peculiarità del caso in
esame andrebbe considerata un’adeguata partecipazione di tali persone alle
spese di locazione nella misura di 1/4 ciascuno. Quindi l’importo riconosciuto
dall’UEF di __________ a titolo di canone locatizio andrebbe ridotto di fr.
767,50 (fr. 383,75 x 2). Tale ulteriore decurtazione non viene tuttavia attuata
ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, ma
potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico
dell’escusso.
-
Il
ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto
delle franchigie. Secondo il punto 2.8 della Tabella dei minimi di esistenza
l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese
legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno
durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle
spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento
del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso
principio vale anche per le cure dentarie e per la franchigia della cassa
malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n.203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di
documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Orbene, dai
certificati __________ si evince che il premio mensile secondo la __________
per i coniugi __________ ammonta a fr 567.--, mentre l’UEF di __________ ha
riconosciuto alla voce “cassa malati” l’importo di fr. 760.--, che include
anche il premio mensile per la figlia __________. Ritenuto che nel calcolo del
minimo vitale possono essere conteggiati solo i premi relativi
all’assicurazione obbligatoria per l’escusso, il coniuge ed i figli minorenni,
considerato che l’importo riconosciuto dall’UEF di Locarno è abbondantemente
superiore a quanto richiesto dal ricorrente e tenuto conto dell’art. 22 LPR,
non vi è spazio per ulteriori deduzioni. Per quanto attiene all’importo mensile
di fr. 370.-- riconosciuto dall’UEF di __________ a titolo di spese mediche lo
stesso è da ritenere sufficiente a coprire le spese che l’escusso ha dichiarato
di sostenere, ma non ha documentato. Anche in questo caso giunge in soccorso
del debitore la norma di cui all’art. 22 LPR. In caso di ulteriori pignoramenti
dovranno essere tuttavia allegati tutti i documenti giustificativi comprovanti
le spese mediche sostenute dall’escusso, pena lo stralcio di tale voce di spesa
nel calcolo del minimo di esistenza.
-
Il ricorrente lamenta di non essere stato posto al beneficio
dell’art. 123 LEF che prevede la concessione di una dilazione di pagamento.
Orbene tale norma non si applica al caso di specie, essendo in presenza di un
pignoramento di reddito ex art. 93 LEF e non di un pignoramento di beni mobili,
immobili o di crediti. Abbondanzialmente va inoltre rilevato che l’escusso non
ha in alcun modo dimostrato di essere in grado di estinguere il proprio debito
con pagamenti rateali.
-
Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle spese
e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz -
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 22 luglio 2002 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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