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Numero d'incarto:
15.2002.103
Data decisione, Autorità:
14.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00103
Lugano
14 agosto
2002
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 luglio 2002 di
Contro
__________, nell'ambito di due procedure esecutive
promosse contro la ricorrente da
__________,
viste le
osservazioni 7 agosto 2002 dell'UEF di __________;
esaminati gli atti
e documenti;
ritenuto in
fatto e
considerando
in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ e __________ dell'UEF di __________ (di
seguito: __________) chiede a __________ il pagamento di diverse fatture per un
totale di CHF 5'832.50 risp. 8'689.15 senza interessi e spese;
che –
nonostante dagli atti non sia desumibili se l'escussa ha interposto opposizione
ai cennati precetti esecutivi – __________ ha chiesto il proseguimento delle
due esecuzioni sulla scorta di due distinte domande correlata dalle
attestazioni di crescita in giudicato delle proprie decisioni di rigetto
dell'opposizione;
che l'UEF
ha emesso per ciascuno dei due precetti una comminatoria di fallimento,
notificate a __________ il 5 luglio 2002;
che con
ricorso 11 luglio 2002 __________ chiede l'annullamento delle due comminatorie
di fallimento, poiché essa vanterebbe un credito di importo superiore nei
confronti dell'__________; che tale credito dovrebbe essere posto in compensazione
con quello – tuttavia incontestato – dell'escutente, di modo che le procedure
esecutive in esame debbano considerarsi saldate;
che con
osservazioni 7 agosto 2002 l'UEF chiede la reiezione del gravame dato che le
motivazioni addotte dalla ricorrente sono di merito e non possono essere prese
in considerazione a questo stadio di procedura;
che in
virtù dell'art. 9 cpv. 3 LPR l'Ufficio contro una cui decisione è stato
interposto ricorso deve trasmettere alle parti interessate una copia del ricorso
impartendo loro un termine pari a quello di ricorso per presentare all'Ufficio
stesso le proprie osservazioni (Cometta,
Flavio, Commentario alla LPR, vol. 3 Collana Blu CFPG, Lugano 1998, n. 3.1.a ad
art. 9, pag. 184); che secondo il medesimo autore (n. 3.2 ad art. 9, pag. 185),
qualora l'Ufficio dovesse omettere questo passo procedurale vi sono tre
possibilità per porvi rimedio:
a) se
l'Ufficio si avvede della propria omissione prima di inviare l'incarto completo
all'Autorità di vigilanza, sana il difetto dando al più presto seguito alle
incombenze di rito;
b) se di
tale omissione si avvede l'Autorità di vigilanza quando l'incarto intero le è
già stato trasmesso, sana motu proprio il vizio intimando lei stessa il
ricorso e impartendo il termine per le osservazioni, questa volta da presentare
direttamente a lei;
c) se
neppure l'Autorità di vigilanza se ne avvede, la parte lesa può rilevare tale
difetto con il rimedio della revisione (prevista all'art. 26 lett. c LPR);
che nel
caso in esame questa Autorità non ha gli elementi per valutare se il ricorso è
stato o meno trasmesso a __________ per formulare le proprie osservazioni, dato
che nell'incarto non è presente una distinta delle parti a cui è stato
notificato il ricorso; che in ogni caso, pur non potendosi escludere
l'eventualità di cui al punto b), questa Camera prescinde dall'intimazione del
ricorso in esame con fissazione di un termine per le osservazioni a __________,
dal momento che – per i motivi che seguono – il ricorso va trattato secondo la
procedura di cui all'art. 9 cpv. 2 LPR (cfr. Cometta,
op. cit., n. 2.2.2.1 ad art. 9, pag. 183 seg.);
che
nonostante questa Camera, tramite i suoi ispettori, abbia a più riprese
ricordato agli Uffici le formalità da seguire in caso di ricorso (cfr. da
ultimo: Guidicelli, Luca / Piccirilli, Fernando, Il pignoramento
di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, vol. 5 Collana Blu CFPG,
Lugano 2002, pag. 111 seg. [punto 6]), la prassi degli Uffici cantonali non
sembra ancora corretta; che conseguentemente l'Ispettorato viene sollecitato a
correggere tale prassi fornendo adeguata istruzione e consulenza agli Uffici;
che nel
merito del ricorso in esame occorre rilevare che le due procedure esecutive di
__________ contro __________ sono giunte allo stadio del proseguimento; che in
virtù dell'art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF l'escussa è soggetta alla procedura di
fallimento e in virtù dell'art. 159 LEF l'Ufficio, ricevuta la domanda di
proseguimento, gli commina senza indugio il fallimento;
che nel
caso in esame la ricorrente si oppone a questa misura perché vanterebbe un
credito nei confronti di __________ (superiore ai crediti di __________ qui
posti in esecuzione) e che l'Ufficio potrebbe "pagare" il proprio
(incontestato) debito nei confronti del creditore procedente con il proprio
credito; che occorre rilevare che il credito vantato da __________ non è
provato, non valendo un giustificativo da sé stessa confezionato quale prova
assoluta; che in ogni caso contestazioni di merito vanno sottoposte al giudice
di merito, non potendo essere formulate in sede di ricorso ex art. 17 LEF,
riservato unicamente a contestazioni contro il modus operandi di una
parte all'esecuzione forzata (Cometta,
Flavio, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
13 ad art. 17);
che nel
caso in esame il ricorrente ha la possibilità di domandare in procedura
accelerata ed in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione
l'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. art. 85a LEF); che supposto
che la ricorrente abbia già pagato gli importi posti in esecuzione al fine di
evitare il proprio fallimento, essa potrà, entro un anno dal pagamento,
chiedere la ripetizione della somma sborsata con la procedura ordinaria (cfr.
art. 86 LEF);
che per questi
motivi il ricorso 11 luglio 2002 va respinto;
che –
benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p.
804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 39,
85, 86 e 159 LEF, art. 61 seg. OTLEF, art. 9 LPR;
pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 2002 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Conto
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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