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15.2001.96 ΓÇó Challenge to refusal to proceed with debt enforcement
15.2001.96Altro tribunale14 dic 2001Partially Granted
A supervisory complaint against the Lugano debt-enforcement office’s refusal to proceed with an enforcement request was partially upheld. After a Federal Tribunal ruling had clarified that the body competent to issue the underlying administrative fee decisions could also reject objections, the cantonal office’s sole reliance on earlier contrary case law no longer justified its refusal. The supervisory court annulled the refusal and ordered the office to reconsider the continuation request, but it did not itself authorize continuation because no office decision on that point existed yet. Costs and indemnities were waived.
Art. 17, 88 LEF; supervisory complaint against refusal to proceed with enforcement: where the challenged refusal rests solely on cantonal case law superseded by a binding federal precedent, the decision must be annulled. The supervisory authority may not itself order continuation of enforcement in the absence of a prior decision by the debt-enforcement office; it may only remit the matter for fresh examination. In such proceedings, gratuitousness and the waiver of indemnities follow the statutory regime of Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; the office must verify congruence between the debtor designation, cause of claim, and amount in the enforcement documents and the continuation request (consid. relevant).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.96
Data decisione, Autorità: 14.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00096
Lugano 14 dicembre 2001 JC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della
(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della __________;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________ rappresentata da __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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