Execution office must reconsider continuation request

15.2001.87Altro tribunale10 dic 2001Partially Granted

Sintesi

A complaint was brought against the Lugano enforcement office's refusal to continue an enforcement. After a Federal Tribunal decision clarified the competent authority for radio/TV reception fee enforcement and related objections, the supervisory court held that the office's refusal, based solely on outdated cantonal case law, had to be annulled. However, the court could not itself order continuation because the office had not yet properly ruled on the request. The office was instructed to reassess the application, checking the correspondence between the debtor identification, the claim basis, and the amount stated in the relevant documents. No costs or indemnities were ordered.

Regest

Art. 17, 88 LP; Art. 55 cpv. 3 LRTV; Art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV; supervisory complaint against refusal to continue enforcement. A continuation decision cannot be substituted by the supervisory authority where the enforcement office has not yet taken the required decision. If the refusal rests solely on case law superseded by later Federal Tribunal precedent, the contested decision must be annulled and the matter remitted for fresh examination. In reassessing a continuation request, the enforcement office must verify the concordance between the particulars of the debtor, the legal basis of the claim and the amount stated in the payment order, the administrative decision and the continuation request (consid. 2). The gratuitousness of the procedure follows from the express statutory scheme of Art. 20a LP and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, despite the administrative-law nature of the remedy.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.87

Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00087

Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di


rappr. dalla __________ patr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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