Supervisory appeal against refusal to continue enforcement

15.2001.74Altro tribunale5 dic 2001Partially Granted

Sintesi

The appellant challenged the Lugano enforcement office’s refusal to continue an enforcement for radio-television reception fees. After a new Federal Tribunal judgment had clarified the applicable competence and the treatment of objections, the appellate supervisory court held that the refusal could no longer stand. It annulled the office’s decision and sent the matter back for reconsideration, instructing the office to verify the consistency of the debtor’s details, the basis of the claim, and the amount claimed. The court did not itself order continuation and imposed no costs or indemnities.

Regest

Art. 17, 88 SchKG; Art. 55 Abs. 3 LRTV; Art. 48 Abs. 2 lit. c ORTV; supervisory review of an enforcement office’s refusal to proceed with enforcement. A refusal founded solely on case law later superseded by the Federal Tribunal must be annulled. However, the supervisory court cannot itself order continuation of enforcement where no enforcement-office decision exists; the office must first re-examine the request and verify the correspondence between the enforcement deed, the administrative decision, and the continuation request as to debtor, cause of debt, and amount. In enforcement-supervisory proceedings, costs are waived where the statute so provides (consid. relevant).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.74

Data decisione, Autorità: 05.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00074

Lugano 5 dicembre 2001 CJ/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della


(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________,

preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’UE di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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