Supervisory appeal in enforcement proceedings partially granted

15.2001.72Altro tribunale5 dic 2001Partially Granted

Sintesi

The cantonal supervisory appeal in enforcement proceedings was partially upheld. The court annulled the Lugano enforcement office's refusal to proceed with enforcement because that refusal rested on outdated cantonal case law, which had been superseded by a Federal Tribunal ruling on competence for radio/TV fee enforcement decisions. However, the supervisory court did not itself order continuation of the enforcement; it remitted the matter to the enforcement office to reassess the request and compare the data in the enforcement notice, the administrative decision, and the continuation request. No costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 17, 88 LEF; art. 55 cpv. 3 LRTV; art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV: when the supervisory authority finds that the enforcement office refused continuation of enforcement on the basis of case law superseded by a Federal Tribunal judgment, the refusal must be annulled. The supervisory court may not itself decide continuation absent an enforcement-office decision on a renewed examination; it must remit the matter for verification of the debtor, cause of claim, and amount as stated in the enforcement notice, the administrative decision, and the continuation request. Cost-free proceedings follow from the statutory regime under art. 20a LEF and art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.72

Data decisione, Autorità: 05.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00072

Lugano 5 dicembre 2001 CJ/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della


(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________,

preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________., __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’UE di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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