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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.71
Data decisione, Autorità:
05.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00071
Lugano
5 dicembre
2001
CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 marzo 2001 della
(rappr. __________,
patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’UE di __________ e meglio contro la decisione 23
febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo
la quale __________ Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni
radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2
lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione
delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le
opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da
questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la
giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale
federale;
considerato
che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio,
pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione
dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’UE di Lugano nuovamente esaminare la domanda
di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative
all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul
precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della
__________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8
marzo 2001 della __________, rappresentata da __________ __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di __________ di
non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n__________
1.2. È fatto
ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione n__________ ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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