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15.2001.58 ΓÇó Filing of bankruptcy warnings annulled because debt enforcement was suspended
15.2001.58Altro tribunale21 giu 2001Granted
The debtor filed a supervisory complaint against four bankruptcy warnings issued by the Lugano enforcement office. The complaint concerned enforcement based on Universa insurance decisions on LAMal contributions. The Ticino Court of Appeal, sitting as supervisory authority, held that the insurer’s decisions had not yet become final because the statutory objection remedy had not run its course. As a result, the enforcement proceedings remained suspended and the enforcement office lacked authority to issue bankruptcy warnings. The complaint was therefore upheld, the warnings were annulled, and no costs or indemnities were ordered.
Art. 85, 86, 91 LAMal; Art. 88 cpv. 1 and 159 LEF; supervisory complaint against bankruptcy warnings: where the insurance decision underlying the debt enforcement has not yet become final because the opposition procedure is still pending, the objection has not been definitively lifted and the enforcement proceedings remain suspended. In that situation, the enforcement office may not issue bankruptcy warnings. The gratuitous nature of the complaint procedure under the LEF entails neither court costs nor indemnities (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.58
Data decisione, Autorità: 21.06.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00058
Lugano 21 giugno 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro 4 comminatorie di fallimento emesse il 2/7 marzo 2001 nelle esecuzioni n__________, __________ __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
richiamata l'ordinanza presidenziale 20/23 marzo 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 29 marzo 2001 di __________ et __________ - 3 aprile 2001 dell'Ufficio esecuzione di __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ (in seguito: __________) procede con PE n. __________ risp. __________ risp. __________ risp. __________ dell'UE di Lugano contro __________ per il pagamento di suoi crediti;
che l'escusso ha interposto tempestive opposizioni;
che con decisioni amministrative 27 dicembre 2000 ("decisione secondo art. 80 LAMal
che le decisioni amministrative 27 dicembre 2000 sono state rese con l'indicazione dei seguenti rimedi di diritto: "Vie di ricorso - La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato";
che con domande 26 febbraio 2001 __________ ha chiesto all'UE di __________ il proseguimento delle esecuzioni;
che il 2 marzo 2001 l'UE di Lugano ha emesso le comminatorie di fallimento, le quali sono state notificate a __________ il 7 marzo 2001;
che con scritto spedito per via raccomandata il 13 marzo 2001 indirizzato al Tribunale cantonale delle __________ ha interposto "ricorso";
che con decisione 18 maggio 2001 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile il predetto ricorso e ha inviato gli atti alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione;
che la decisione ex art. 80 LAMal può essere infatti impugnata entro trenta giorni formulando opposizione all'assicuratore (art. 85 cpv. 1 LAMal), ritenuto che la decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 LAMal), contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che pertanto le decisioni amministrative 27 dicembre 2000 del__________ non sono cresciute in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo delle opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, per cui le esecuzioni sono sospese ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza l'UE di Lugano non poteva ex art. 159 LEF emettere le comminatorie di fallimento in esame;
che il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e le comminatorie di fallimento 2/5 febbraio 2001 emesse nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ __________ dell'UE di __________ annullate;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 88 LEF
pronuncia:
1.1 Le comminatorie di fallimento 2/7 marzo 2001 emesse dall'UE di __________ nelle esecuzioni n__________, __________, __________ e __________ promosse da __________ contro __________, __________, sono annullate.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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