Application to determine realization of patent declared inadmissible

15.2001.51Altro tribunale7 mag 2001Inadmissible

Sintesi

The Riviera debt enforcement office asked the Ticino supervisory chamber to determine how a seized invention patent should be realized. The chamber held that, under Art. 132 LP, the office itself had first to summon the interested parties and conduct the contradictory procedure aimed at finding the most effective realization method. Because the referral to the supervisory authority was premature and the file lacked essential elements, the application was declared inadmissible and the matter remanded to the Riviera office for the necessary steps.

Regest

Art. 132 cpv. 2 e 3 LEF; determinazione del modo di realizzazione di un brevetto d'invenzione pignorato; l'intervento dell'autorità di vigilanza è prematuro finché l'ufficio d'esecuzione non abbia previamente promosso il contraddittorio con gli interessati e compiuto gli atti preparatori necessari. Se tali incombenti non sono ancora stati eseguiti, l'istanza all'autorità di vigilanza è irricevibile e gli atti vanno retrocessi all'ufficio competente perché proceda secondo i considerandi.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.51

Data decisione, Autorità: 07.05.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00051

Lugano 7 maggio 2001 /EC/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

vista l’istanza 6 marzo 2001 dell’UEF del distretto di Riviera tendente a far determinare il modo di realizzazione di un brevetto di invenzione spettante all’escussa


nelle esecuzioni contro di lei promosse da vari creditori;

preso atto che l’UEF del distretto di Riviera, nell’ambito delle esecuzioni promosse contro l’escussa, il 31 ottobre 2000 ha pignorato un brevetto d’invenzione relativo ad un __________;

ritenuto che in conformità dell'art. 132 cpv.3 LEF, gli interessati devono essere citati davanti all’Ufficio di esecuzione e fallimenti risp. se del caso davanti all’Autorità di vigilanza ad un’udienza per il contraddittorio volto alla ricerca del modo di realizzazione più efficace del brevetto di invenzione (cfr. Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SChKG, Vol. II, n. 61 ad art. 132);

considerato che in concreto è opportuno che sia l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, presso il quale sono pendenti le procedure esecutive che hanno portato al pignoramento in questione, ad occuparsi di tale incombenza;

accertato pertanto che la trasmissione dell'incarto all'Autorità di vigilanza per gli incombenti ex art. 132 LEF è prematura;

vista l'irricevibilità dell'istanza 6 marzo 2001 dell'UEF di Riviera per carenza di elementi essenziali affinché l'esecuzione possa procedere;

richiamato l’art. 132 cpv. 2 e 3 LEF,

pronuncia: 1. L'istanza 6 marzo 2001 dell'UEF di Riviera è irricevibile.

  1. L'incarto è retrocesso all'UEF di Riviera affinché proceda nel senso dei considerandi.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione all’UEF di Riviera e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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