Public auction ordered for seized inheritance share

15.2001.32Altro tribunale1 mar 2001Granted

Sintesi

The Lugano enforcement office requested a ruling on how to realize a seized share in an undivided inheritance belonging to the debtor. After a failed conciliation hearing and the expiration of the ten-day period for proposals on realization methods, the supervisory chamber held that a public auction was appropriate. It therefore ordered realization by public auction of the seized inheritance interest and indicated that an appeal to the Federal Tribunal was available within ten days through the same chamber.

Regest

Art. 132 LEF; arts. 9 and 10 RDC: realization of a seized share in a community or undivided inheritance. If the interested parties do not propose a realization method within the fixed period and conciliation fails, the enforcement authority may order realization by public auction as an appropriate subsidiary method (consid. implied by the dispositive ruling). The choice of mode follows the enforcement framework governing seized rights in co-ownership or community and is subject to supervisory review only within the statutory appeal channel.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.32

Data decisione, Autorità: 01.03.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00032

Lugano 1° marzo 2001 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

vista l’istanza 14 febbraio 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa


rapp. dall’avv. __________

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto


composta di:



nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. , __________ e nell’esecuzione n. dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

preso atto della domanda di vendita presentata il 13 marzo 1998;

preso atto che l’UE di Lugano ha assegnato all’interessenza pignorata un valore pro memoria di fr. 1.--;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 2 febbraio 2001 in conformità della citazione 24 gennaio 2001;

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 2 febbraio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

  1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. , __________ e nell’esecuzione n. dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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