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Numero d'incarto:
15.2001.302
Data decisione, Autorità:
21.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00302
Lugano
21 dicembre
2001
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente
da
rappr. da __________
in
tema di notifica di precetto esecutivo;
esaminati
atti e documenti;
considerato
in fatto e ritenuto in diritto:
che con PE n. __________ del 30 ottobre/5 novembre 2001 dell'UEF di
Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 1'118.80
oltre accessori. L’escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che contro siffatto provvedimento, ossia contro la notifica del
precetto esecutivo, si è aggravata __________ con atto 26 novembre 2001,
asseverando in sostanza che:
-
“non è forse
vero che la costituzione federale cita testualmente “il nostro diritto alla
privacy anche per la posta? Per quale motivo il precetto esecutivo non viene
imbustato ma inviato in stile volantino per la PUB?”;
-
“vorrei sapere
anche per quale motivo si viene subito registrati come debitori se non c’è
stato un processo o dimostrata la veridicità dell’azione. Nessuno mi proibisce
di inoltrare un precetto a chicchessia anche per scherzo”;
che il ricorso all’Autorità di Vigilanza contro ogni provvedimento
dell’ufficio di esecuzione o di fallimento deve essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (cfr. art.
17 cpv. 2 LEF);
che
dal precetto esecutivo n. __________ risulta che lo stesso è stato notificato a
__________ il 5 novembre 2001;
che
la ricorrente si è aggravata contro l’operato dell’UEF di Bellinzona solo in
data 26 novembre 2001, quando il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF
era oramai ampiamente scaduto;
che
il ricorso di __________ va quindi dichiarato irricevibile per tardività.
che,
in via abbondanziale va comunque rilevato, che l'Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che
ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che
il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, § 12 n. 11 p. 91);
che
secondo l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato
dell’ufficio o per posta;
che
la notificazione rappresenta essenzialmente una forma qualificata della comunicazione.
Essa consiste nella consegna dell’atto esecutivo aperto al debitore, affinché
il debitore, se del caso, possa interporre immediatamente opposizione (DTF 120
III 118; Amonn/Gasser, op.
cit., § 12 n. 15 p. 91). La consegna viene attestata immediatamente
sull’originale e sul doppio dall’ufficiale o dall’impiegato dell’ufficio che
procede alla consegna oppure, in caso di notificazione per posta, dal portalettere;
che
è principio fondamentale del diritto esecutivo che la legittimazione materiale,
fondata sulla titolarità del diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta
al potere di cognizione dell'organo d'esecuzione e fallimento, come pure
dell'Autorità cantonale di vigilanza, rientrando nella giurisdizione esclusiva
del giudice del rigetto dell'opposizione o del merito (STF [CEF] 3 aprile 1997
in re avv. W. K. c. dott. T. T. e avv. G. S. cons. 2; CEF 29 gennaio 1999 in re
A. R. c. S. SA; CEF 29 ottobre 1991 su reclamo A. & G. B. cons. 3; Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 3.3.2 ad art. 7, p. 124; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz.,
Zurigo 1984, § 9 n. 43 s. con rif.);
che
pertanto la LEF conferisce al precettante il diritto di avviare una procedura
esecutiva senza dover provare il fondamento del suo credito;
che
ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso 26 novembre 2001 di
__________;
che
visto l’esito del gravame e rilevati gli estremi per procedere ex art. 9 cpv. 2
LPR, si prescinde dalla notifica dell’atto di ricorso all’UEF di Bellinzona e
alla controparte per le osservazioni;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81,
p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF)
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 64 cpv. 1 e 72 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 26 novembre 2001 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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