progetti
15.2001.276 ΓÇó Standing to appeal against a seizure of third-party property
15.2001.276Altro tribunale22 nov 2001Inadmissible
The Chamber of Execution and Bankruptcy declared inadmissible a complaint lodged against the seizure of a motorboat. It held that the complainant had no standing under Art. 17 LP because he was not a party to the enforcement proceedings and did not claim any right in the seized asset. As an additional point, it noted that the first-instance court had already upheld the creditor’s action contesting a third-party ownership claim to the boat. No court costs were charged and no compensation was awarded.
Art. 17 LEF; standing to lodge a complaint requires a legally protected interest affected at least by an actual factual prejudice. A person entirely external to the enforcement proceeding, who neither represents the debtor nor asserts any right in the seized property, lacks standing and the complaint is inadmissible (consid. 1). Under Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF the complaint procedure is cost-free; accordingly, no indemnity is due either (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.276
Data decisione, Autorità: 22.11.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00276
Lugano 22 novembre 2001 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di
patr. dall’avv.
da
patr dall’avv. __________
procedura concernente anche
(__________)
patr dall’avv. __________
viste le osservazioni
2 ottobre 2001 di __________
8 ottobre 2001 di __________
12 ottobre 2001 della __________
15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la ditta __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 5 luglio 2000 l’UE di Lugano pignorava nell’ esecuzione n. __________ un motoscafo __________ intestato a __________ ma che il debitore asseriva essere di proprietà di __________;
che di conseguenza l'UE di Lugano assegnava alla creditrice il termine per contestare le rivendicazioni di proprietà;
che con petizione 31 luglio 2001 la creditrice inoltrava presso la Pretura di Lugano l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di __________;
che con ricorso 23 settembre 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento del natante in oggetto postulandone l’annullamento;
che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;
che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;
che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);
che nel caso di specie il ricorrente si aggrava contro il pignoramento del natante oggetto di rivendicazione effettuata da terzi;
che su tale bene il ricorrente non asserisce di vantare diritto alcuno;
che egli non è neppure parte nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla ditta __________ nei confronti di __________;
che di conseguenza, non essendo toccato nei suoi interessi specifici, __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF;
che il gravame si rivela quindi irricevibile;
che si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che con sentenza 24 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione 31 luglio 2001 della ditta __________ tendente a contestare la rivendicazione di proprietà del natante formulata da __________;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR
pronuncia:
Il ricorso 23 settembre 2001 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
-__________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster