Public auction ordered for debtor’s share in inherited estate

15.2001.268Altro tribunale19 ott 2001Granted

Sintesi

The Lugano enforcement office requested a determination of the method of realization of the debtor’s share in an undivided inherited estate. After the conciliation attempt failed and the period for proposing alternatives expired without result, the supervisory chamber ordered realization by public auction. The decision states that appeal lies within ten days to the Federal Supreme Court’s debt-enforcement chamber through the issuing chamber.

Regest

Art. 132 LEF; art. 9–10 RDC: determination of the method of realization of a debtor’s share in a co-owned or undivided inheritance. Where the parties do not reach agreement on the mode of realization and no alternative proposal is timely submitted, the supervisory authority may order realization by public auction as an appropriate default measure. The choice of auction is justified in particular when conciliation has failed and the procedural deadline has expired unused (consid. non specified).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.268

Data decisione, Autorità: 19.10.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00268

Lugano 19 ottobre 2001 FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 4 ottobre 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso


nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto

__________, composta di:



nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi

partitamente indicati

preso atto della domanda di vendita presentata il 17 luglio 2000;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 12 luglio 2001 in conformità della citazione del 2 luglio 2001;

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 23 luglio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

  1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, composta di __________ e __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UE di Lugano, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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