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15.2001.255 ΓÇó Delay in execution measures and disciplinary proceedings
15.2001.255Altro tribunale5 ott 2001Partially Granted
The supervisory complaint concerned an allegedly excessive delay by the UEF of __________ in carrying out a seizure in enforcement proceedings. After an inspection, the court found that the continuation request dated 1999-12-22 had resulted in a seizure only on 2001-06-08 and that the seizure act had still not been drawn up and served. It therefore ordered the enforcement office to notify the seizure act within five days. The inspection also revealed procedural irregularities attributable to a named UEF official, so the court ordered the opening of disciplinary proceedings against him. No costs or indemnities were awarded.
Art. 14 LEF; Art. 11 LALEF; supervisory complaint against delay in enforcement measures and disciplinary action against enforcement officers. The cantonal supervisory authority may intervene where execution offices unduly delay enforcement steps and may order immediate completion of the pending act. If the inspection reveals procedural irregularities attributable to an officer, disciplinary proceedings may be opened under Art. 14 cpv. 2 LEF. The complainant has no party status in the disciplinary proceedings; however, the supervisory authority may communicate the decision to the complainant for information. In proceedings of this nature, no costs or indemnities are levied, pursuant to the applicable fee provisions.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.255
Data decisione, Autorità: 05.10.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00255
Lugano 5 ottobre 2001/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione/denuncia 29 agosto 2001 di
__________, rappr. __________
contro
__________ nell’esecuzione n. __________ promossa dal segnalante nei confronti di
viste le risultanze dell’ispezione effettuata il 13 settembre 2001 presso l’UEF di __________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con atto 29 agosto 2001 il __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di __________ nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa dal segnalante nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e sei mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente;
che il 13 settembre 2001 è stata compiuta un’indagine conoscitiva presso l’UEF di __________;
che in tale occasione veniva esaminato l’incarto esecutivo in oggetto, nonché altri incarti esecutivi aventi quale creditore il __________;
che l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF);
che il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86);
che la segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF);
che la segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto;
che lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53);
che nel caso di specie il segnalante ha censurato il modus operandi dell'UEF di __________ nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa dal segnalante nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e sei mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente;
che dall’indagine conoscitiva esperita presso l’UEF di __________ 13 settembre 2001 è emerso che la domanda di proseguimento dell’esecuzione n.__________ risale al 22 dicembre 1999, mentre il pignoramento è stato eseguito solo l’8 giugno 2001;
che inoltre, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 114 LEF l’atto di pignoramento non è stato ancora allestito e notificato al debitore;
che s’impone quindi la notifica in tempi brevi dell’atto esecutivo in oggetto al __________;
che contro l’atto di pignoramento resta aperta, se del caso, la via del ricorso ex art. 17 LEF;
che nel corso dell’istruttoria sono tuttavia emerse diverse aritmie
procedurali imputabili al funzionario dell’UEF di __________;
che in particolare, nel corso dell’ispezione 13 settembre 2001
presso l’UEF di __________ sono emersi elementi tali da
giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14
cpv. 2 LEF nei confronti di __________;
che al segnalante __________, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF
PRONUNCIA
1.La segnalazione/denuncia 29 agosto 2001 del __________, è evasa nel senso dei considerandi.
2.All’UEF di __________ è fissato un termine di 5 giorni, dal ricevimento di questa decisione, per intimare al Comune di __________ l’atto di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa a carico di __________
3.E’ ordinata l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti di __________, funzionario dell’UEF di __________.
4.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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