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15.2001.233 ΓÇó Supervisory complaint about delayed liquidation deemed moot
15.2001.233Altro tribunale10 ago 2001Partially Granted
The Istituto delle assicurazioni sociali complained about the liquidator’s nearly eight-year delay in completing a concordat with abandonment of assets. The supervisory court treated the complaint as moot because the liquidation had been reactivated and was to be closed shortly. It nevertheless fixed a 30-day deadline for completion and ordered the liquidator to file the final liquidation act. The court found no sanctionable conduct warranting disciplinary proceedings and ordered no costs or indemnities.
Art. 14 LEF; art. 11 LALEF; supervisory disciplinary powers over enforcement organs and treatment of complaints about delay. The cantonal supervisory authority may act ex officio or upon written, signed complaint, but the complainant has no party status in the disciplinary procedure. Where the complained-of delay is remedied and the liquidation is being brought to an end, the complaint may be treated as evaded; nevertheless, the authority may, in view of the overall duration of the proceedings, impose a short deadline and ancillary reporting obligations. Disciplinary proceedings require sanctionable conduct; absent such conduct, no disciplinary opening is justified (consid. 3-5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.233
Data decisione, Autorità: 10.08.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00233
Lugano 10 agosto 2001 /FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione/denduncia (recte ricorso) 2 luglio 2001 di
contro
l’operato del liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo __________
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con atto 2 luglio 2001 l’__________ ha censurato il modus operandi del lic. oec . __________ nell’ambito della liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per quasi otto anni la liquidazione del concordato;
che con osservazioni 30 luglio 2001 __________ ha affermato che essendo stati tacitati tutti i creditori di seconda e terza classe, la procedura di liquidazione concordataria sarà chiusa entro breve;
che l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF);
che il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86);
che la segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF);
che la segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto;
che lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53);
che nel caso di specie il segnalante ha censurato il modus operandi del lic. oec . __________ nell’ambito della liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per quasi otto anni la liquidazione del concordato;
che la segnalazione/denuncia dell’Istituto delle assicurazioni sociali sembra tuttavia connotarsi piuttosto quale ricorso per denegata/ritardata giustizia;
che con osservazioni 30 luglio 2001 __________ ha affermato di voler chiudere la liquidazione concordataria entro breve tempo;
che di conseguenza la procedura essendo stata riattivata, il ricorso è da ritenere evaso;
che vista la durata della procedura di concordato con abbandono dell’attivo, la cui omologazione risale al 6 luglio 1993, s’impone la fissazione di un termine di 30 giorni per portare a termine la liquidazione concordataria;
che abbondanzialmente va rilevato che dai pochi atti esaminati da questa Camera non sono emersi atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di __________;
che resta riservato il diritto per l'Istituto delle assicurazioni sociali di esaminare la documentazione riferita al concordato e di segnalare censure puntuali su eventuali elementi di sospetto;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17, 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF
pronuncia:
1.La segnalazione/denuncia 2 luglio 2001 (recte ricorso) dell’__________, è evaso nel senso dei considerandi.
2.E’ assegnato al liquidatore __________ un termine di 30 giorni per portare a termine la liquidazione del concordato con abbandono dell’attivo omologato a favore di __________
3.2.1 E' fatto ordine al liquidatore __________ di inviare a questa Camera l'atto conclusivo della liquidazione.
4.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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