Public auction ordered for pledged inheritance share

15.2001.23Altro tribunale31 gen 2001Granted

Sintesi

The Lugano enforcement office asked the supervisory authority to determine the method of realizing the debtor's share in an undivided inheritance. After an unsuccessful conciliation attempt and the lapse of the period for submitting proposals, the court held that the circumstances justified sale by public auction and ordered that mode of realization.

Regest

Art. 132 LEF; arts. 9 and 10 RDC: determination of the method of realization of a pledged share in a joint inheritance; where conciliation fails and the interested parties do not submit timely proposals, the supervisory authority may order realization by public auction if this appears appropriate.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.23

Data decisione, Autorità: 31.01.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00023

Lugano 31 gennaio 2001 /C/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Cassina, vicecancelliere

vista l’istanza 24 gennaio 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso


nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta


composta di:



nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

preso atto delle domande di vendita presentata il 29 maggio 1998;

preso atto che l’UE di Lugano ha assegnato all’interessenza pignarata un valore pro memoria di fr. 1.--;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 10 aprile 2000 in conformità della citazione 3 aprile 2000;

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 10 aprile 2000 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

  1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla fu __________, già in __________, composta di __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. __________, n __________ e n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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