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Numero d'incarto:
15.2001.222
Data decisione, Autorità:
09.11.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00222
Lugano
9 novembre
2001
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
in tema di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 16/21 marzo 2001 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 12'000.-- più interessi
al 6% dal 1. marzo 2001, indicando quale titolo di credito: “Affitto __________
Gennaio 2001/febbraio 2001/marzo 2001 = fr. 9'000.-- / Acconto garanzia
affitto: gen./febr./mar. = fr. 3'000.--“.
B. Non
avendo l’escussa interposto opposizione, il 23 maggio 2001 __________ ha
chiesto di proseguire l'esecuzione per il credito indicato nel precetto
esecutivo.
C. Il
28 maggio 2001 l'UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento per fr.
12'000.-- più interessi al 6% dal 1. marzo 2001 oltre a fr. 261.-- le per
spese del precetto, d’incasso e della comminatoria medesima. La comminatoria di
fallimento è stata notificata all'escussa il giorno successivo.
D. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata
__________ con atto 5/6 giugno 2001, postulando la declaratoria di nullità
della comminatoria di fallimento perché gli affitti concernenti i mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2001 sarebbero già stati corrisposti.
E. Con
osservazioni 8 giugno 2001 __________ ha rilevato che l’escussa, dopo
l’intimazione del precetto esecutivo, ha pagato fr. 3'000.-- il 20 marzo 2001
per l’affitto del mese di gennaio, fr. 3'000.-- il 3 maggio 2001 per l’affitto
del mese di febbraio e fr. 3'000.-- il 23 maggio 2001 per l’affitto del mese di
marzo.
La
creditrice postula pertanto che la procedura esecutiva prosegua limitatamente a
fr. 3'000.-- oltre accessori, rimanendo ancora insoluti fr. 1'000.-- mensili
relativi al conto garanzia affitti.
F. Con osservazioni 11 giugno 2000 l’UE di
Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso,
saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
- Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità
di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es.
quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160
LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n.
3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna
1993, p. 250):
– l’escusso reputa di
non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di
disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
– la decisione (sommaria
o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione
incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa,
ritenuto che errori evidenti devono comunque essere considerati.
-
La ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative
all’avvenuto pagamento di parte dell’importo dedotto in esecuzione (cfr.
narrativa sub D), che non possono essere analizzate nell’ambito della procedura
di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all’Autorità di vigilanza per carenza di
competenza materiale. Dalle osservazioni 8 giugno 2001 della procedente e dalle
ricevute di versamento prodotte con il ricorso risulta tuttavia l’avvenuto
versamento da parte della debitrice di fr. 3'000.-- il 20 marzo 2001 per
l’affitto del mese di gennaio 2001, di fr. 3'000.-- il 3 maggio 2001 per
l’affitto del mese di febbraio 2001 e di fr. 3'000.-- il 23 maggio 2001 per
l’affitto del mese di marzo 2001. Nelle sue osservazioni la creditrice postula
pertanto che la procedura esecutiva prosegua limitatamente a fr. 3'000.-- oltre
accessori. Nonostante la comminatoria in esame non può venire annullata, va
pertanto rettificato l’errore formale relativo all’importo, nel senso che il
credito dedotto in esecuzione di fr. 12'000.-- e indicato sulla comminatoria di
fallimento va ridotto a soli fr. 3'000.-- oltre agli accessori. Ne consegue il
parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'errore manifesto sopra
evidenziato, sebbene nessuna colpa possa essere imputata all’Ufficio di
esecuzione di Lugano, al quale al momento dell’emissione della comminatoria di
fallimento non erano noti gli avvenuti pagamenti parziali.
-
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 17
LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2001 __________, è
parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
1.1. All’Ufficio
di esecuzione di Lugano è ordinato di rettificare la comminatoria di fallimento
del 28 maggio 2001 emessa nella procedura di esecuzione n. __________ a carico
di __________ nel senso che alla posizione 01) l'importo di fr. 12'000.-- va
depennato e sostituito con l’importo di fr. 3'000.-- oltre interessi al 6% dal
-
marzo 2001.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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