Refusal to continue enforcement annulled and case remitted

15.2001.179Altro tribunale16 gen 2002Partially Granted

Sintesi

The complainant attacked the Locarno Enforcement Office’s refusal to continue enforcement proceedings. The supervisory chamber held that the refusal rested only on outdated chamber case law, which had been superseded by a Federal Tribunal judgment confirming the competent authority for radio-TV fee enforcement matters. The challenged decision was therefore annulled. However, the chamber did not itself order continuation because the Enforcement Office must first reassess the request and verify that the debtor, claim basis, and amount on the payment order correspond to the administrative decision and the continuation request. No costs or indemnity were awarded.

Regest

Art. 17 et 88 LEF; recours de surveillance contre le refus de donner suite à une requête de continuation de l’exécution. Lorsque la décision attaquée repose uniquement sur une jurisprudence cantonale devenue caduque à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, elle doit être annulée. L’autorité de surveillance ne peut toutefois statuer elle-même sur la continuation en l’absence d’une décision préalable de l’office; elle renvoie alors la cause à l’office pour nouvel examen, notamment quant à la concordance entre le commandement de payer, la décision administrative et la requête de continuation. La gratuité de la procédure de plainte en poursuite s’applique, sans perception de frais ni allocation de dépens (consid. pertinent).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.179

Data decisione, Autorità: 16.01.2002, CEF

Incarto n. 15.2001.00179

Lugano 16 gennaio 2002 /CJ/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 di


(rappr. da __________ patrocinata dall’avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la decisione 26 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 12 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 26 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È fatto ordine all’UEF di Locarno di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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