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15.2001.178 ΓÇó Refusal to continue enforcement annulled and remitted for reconsideration
15.2001.178Altro tribunale16 gen 2002Partially Granted
The complainant challenged the Locarno enforcement office’s refusal to continue an enforcement for radio-TV reception fees. After the Federal Tribunal clarified that the competent administrative authority may issue the relevant fee decisions and reject objections under debt-enforcement law, the supervisory chamber held that the office’s refusal, based only on outdated contrary case law, had to be annulled. However, the court could not itself order continuation because the office had not yet re-examined the request. It therefore remitted the matter to the enforcement office for a fresh review of the consistency between the payment order, the administrative decision, and the continuation request. No costs or compensation were awarded.
Art. 17 LEF; supervisory complaint against a refusal to continue enforcement; effect of superseded case law and limits of supervisory review. Where the challenged enforcement-office decision rests solely on case law later displaced by the Federal Tribunal, it must be annulled. The supervisory authority may not itself decide on continuation of enforcement absent a new decision by the enforcement office; it may only remit the matter for reconsideration and verification of the formal concordance between payment order, administrative title and continuation request (consid. 2). In supervisory enforcement proceedings, gratuitousness and absence of compensation are mandated by statute (Art. 20a LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.178
Data decisione, Autorità: 16.01.2002, CEF
Incarto n. 15.2001.00178
Lugano 16 gennaio 2002 /CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 di
__________ (rappr. da __________ patrocinata dall’avv__________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la decisione 26 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 12 marzo 2001 ____________________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 26 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È fatto ordine all’UEF di Locarno di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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